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Atto:LEGGE REGIONALE 6 agosto 2021, n. 24
Titolo:

Disposizioni per la Società “Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)"

Pubblicazione:(B.U. 12 agosto 2021, n. 63)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali

Sommario





1. La società a responsabilità limitata "Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM s.r.l.)" di cui alla legge regionale 27 febbraio 2017 n. 6 (Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata), già costituita ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), assume, con questa legge, la denominazione di "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)". La SVEM s.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, che opera prevalentemente a supporto della Regione e di altri eventuali soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing" di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel quadro delle politiche di programmazione regionale.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine della partecipazione alla Società SVEM s.r.l. costituita ai sensi del comma 1.
3. La Società opera a favore dello sviluppo socio-economico e della competitività del territorio regionale, anche sul piano internazionale, in coerenza con le politiche, la programmazione e pianificazione regionali e in ottemperanza agli indirizzi fissati dai soci, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5.
4. Possono rivestire la qualità di soci gli enti pubblici, in particolare gli enti locali della regione, le università nonché i consorzi e le altre forme associative tra enti pubblici. Alla Regione è riservata la maggioranza delle quote costituenti il capitale sociale.
5. Per tutto quanto non previsto da questa legge si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata e di società a partecipazione pubblica e, in particolare, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).


1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'oggetto sociale consiste prevalentemente nell'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione regionale e degli altri eventuali soci pubblici.
2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la Società svolge anche attività dirette:
a) all'elaborazione e all'attuazione di progetti di sviluppo territoriale derivanti da iniziative dell'Unione europea, nazionali o regionali, nonché di interventi a sostegno dello sviluppo dell'innovazione anche a livello internazionale;
b) alle attività di animazione con riferimento ai processi di definizione delle politiche di sviluppo economico;
c) alla progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale.

3. Le attività strumentali e di servizio alla Regione e agli altri eventuali soci per l'attuazione delle rispettive funzioni istituzionali svolte dalla Società comprendono in particolare:
a) l'assistenza tecnica ai programmi o ai progetti dei fondi europei e nazionali di sostegno alle politiche di coesione e di sviluppo rurale, della cooperazione territoriale e della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;
b) l'amministrazione e la gestione delle risorse trasferite alla Società per le attività connesse allo sviluppo economico regionale;
c) lo sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento, in particolare, alla ricerca di finanziamenti e all'assistenza agli investitori;
d) il supporto tecnico alla predisposizione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali, nonché alla progettazione e all'attuazione di interventi di sviluppo territoriale anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali;
e) il supporto tecnico-progettuale e giuridico-amministrativo nella predisposizione di atti di programmazione e pianificazione ovvero di programmazione negoziata, nonché di accordi di programma e di accordi pubblicistici in genere.

4. La Società provvede allo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione e di ogni attività di istruttoria comunque strumentale e connessa a quelle indicate ai commi 2 e 3 o specificatamente affidate dalla Regione o dagli altri eventuali soci, anche attraverso la partecipazione a iniziative di enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi o affini o in associazione con i medesimi.
5. La Società, previa autorizzazione della Giunta regionale, può costituire o assumere la partecipazione in società di capitali, cooperative, consorzi, società miste anche straniere, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di cui all'articolo 1.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 2 e alle lettere a), d) ed e) del comma 3, la Società può svolgere, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di contratti pubblici, attività di consulenza specialistica a favore degli enti locali. La Società può altresì svolgere funzioni di supporto agli enti locali in materia di partenariato pubblico privato.
7. Le attività di cui al comma 6 che la Società svolge a favore di enti non soci avvengono previa convenzione e nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3.
8. Qualora determinino la concessione, diretta o indiretta, di aiuti di Stato, le attività previste nei commi 1, 2 e 3 sono svolte nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


1. Lo Statuto della Società si conforma alle indicazioni contenute in questa legge e prevede che:
a) l'assemblea dei soci sia presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b) l'organo di amministrazione sia costituito da un amministratore unico ovvero, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui almeno uno a rappresentanza del socio maggioritario;
c) l'organo di controllo, nominato ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), sia costituito da un revisore monocratico o, in caso di collegio sindacale, da tre membri, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 del codice civile.

2. La Giunta regionale nomina e revoca l'amministratore unico ovvero designa i rappresentanti della Regione nell'organo di amministrazione di cui alla lettera b) del comma 1 con le modalità di cui alla l.r. 34/1996.
3. L'incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo.
4. La nomina dei componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione e dell'eventuale collegio sindacale, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, è effettuata secondo modalità tali da garantire la presenza per almeno un terzo del genere meno rappresentato.
5. Lo Statuto della Società deve prevedere inoltre:
a) che oltre l'80 per cento delle attività sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
b) che gli eventuali utili non siano redistribuiti ai soci e che vengano reimpiegati per il perseguimento dell'oggetto sociale.



1. I soci di cui al comma 4 dell'articolo 1 possono effettuare affidamenti diretti alla Società in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 192 del d.lgs. 50/2016.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'attività di assistenza tecnica, di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2, è affidata dalla Regione alla Società. Laddove la Regione decida di non affidare l'assistenza tecnica alla Società, la scelta è adeguatamente motivata sulla base di valutazioni economiche od organizzative.
3. Per le finalità di questo articolo, l'attività di assistenza tecnica, di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2, è quella definita dagli articoli 58 e 59 del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fon.do europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio) e agli articoli 35, 36 e 37 del Regolamento (UE) 24 giugno 2021, n. 2021/1060 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).


1. La Regione esercita un controllo sull'attività sociale analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, tale da comportare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della Società. I criteri e le modalità di svolgimento del controllo sono definiti dalla Giunta regionale sulla base della disciplina europea e statale di riferimento.
2. In caso di pluralità di soci, il controllo è esercitato in forma congiunta, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del d.lgs. 50/2016, nella modalità prevista dalla legge.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 47 dello Statuto regionale, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società, riferisce annualmente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con una relazione trasmessa alla competente Commissione assembleare, in merito alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti dalla Società, alle risultanze del bilancio di esercizio, nonché agli atti adottati ai sensi di questo articolo.


1. La Società, che alla data di entrata in vigore di questa legge si avvale del personale già in servizio presso la Società Svim s.r.l., può procedere, in caso di necessità correlata a un ampliamento delle proprie attività istituzionali anche dovute all'eventuale partecipazione di altri soci, alla revisione della propria dotazione organica, previa autorizzazione della Giunta regionale e nel rispetto delle procedure di controllo di cui all'articolo 5.
2. Il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi per l'espletamento delle funzioni della Società sono effettuati nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di questa legge, tenendo conto dell'esigenza di consentire il rinnovo dell'organo di amministrazione, la Giunta regionale provvede, alla scadenza del mandato dell'amministratore in carica, alla nomina del nuovo amministratore ai sensi della l.r. 34/1996.
2. L'amministratore nominato ai sensi del comma 1 cessa dalla carica con il rinnovo dell'organo di amministrazione della Società di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, entro il termine fissato al comma 3.
3. La Giunta regionale, il suo Presidente e l'amministratore della Società, nominato ai sensi del comma 1, adottano gli atti necessari al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 3 di questa legge entro centoventi giorni dalla data della nomina.
4. Fino alla nomina dell'amministratore di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle l.r. 17/1999 e 6/2017, abrogate da questa legge.
5. La Società subentra nei rapporti attivi e passivi alla Società Svim s.r.l., comprese le partecipazioni societarie detenute dalla medesima.
6. I riferimenti alla SVIM S.p.A. e alla SVIM s.r.l. contenuti nella normativa regionale e negli atti vigenti si intendono riferiti alla società Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.).

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 10, l.r. 2 dicembre 2021, n. 33.


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Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 abroga la l.r. 1 giugno 1999, n. 17 ; la l.r. 16 dicembre 2005, n. 33, e la l.r. 27 febbraio 2017 n. 6.
Il comma 2 abroga il comma 4 dell'art. 18, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2.