Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 settembre 2021, n. 25
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica)
Pubblicazione:(B.U. 23 settembre 2021, n. 72)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il titolo della l.r. 30 settembre 2016, n. 22.


1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 1, l.r. 30 settembre 2016, n. 22.


1. ....................................................................................
2. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica la lettera c) del comma 2 dell'art. 2, l.r. 30 settembre 2016, n. 22.
Il comma 2 aggiunge le lettere f bis), f ter), f quater), f quinquies), f sexies) e f septies) al comma 2 dell'art. 2, l.r. 30 settembre 2016, n. 22.



1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge l'art. 2 bis, l.r. 30 settembre 2016, n. 22.


1. ....................................................................................
2. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 30 settembre 2016, n. 22.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 4, l.r. 30 settembre 2016, n. 22.



1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
4. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 5, l.r. 30 settembre 2016, n. 22.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 5, l.r. 30 settembre 2016, n. 22.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell'art. 5, l.r. 30 settembre 2016, n. 22.
Il comma 4 aggiunge il comma 3 bis all'art. 5, l.r. 30 settembre 2016, n. 22.



1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adegua il "Programma degli interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica" per l'anno 2020/2021 alle disposizioni di questa legge.


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalle lettere da f bis) a f septies) del comma 2 dell'articolo 2 e dall'articolo 2 bis della l.r. 22/2016 come modificati dagli articoli 3 e 4 di questa legge, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2021 iscritta in aumento degli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante contestuale equivalente riduzio.ne degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali".
3. L'autorizzazione di spesa della l.r. 22/2016 approvata nella tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021-2023), è incrementata di euro 50.000,00 per l'annualità 2021.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.