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Atto:LEGGE REGIONALE 22 novembre 2021, n. 29
Titolo:Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile
Pubblicazione:(B.U. 25 novembre 2021, n. 95)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali

Sommario


CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Definizioni)
CAPO II Progetti strategici per la valorizzazione dei borghi storici e rurali e dei centri storici
Art. 3 (Elenco dei borghi storici delle Marche)
Art. 4 (Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa)
Art. 5 (Progetto Borgo accogliente)
Art. 6 (Progetto Albergo diffuso)
Art. 7 (Progetto Residenze diffuse)
CAPO III Interventi settoriali
Art. 8 (Disposizioni comuni)
Art. 9 (Interventi per la transizione al digitale)
Art. 10 (Interventi per lo sviluppo delle attività economiche)
Art. 11 (Interventi per i beni e le attività culturali)
Art. 12 (Interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa)
Art. 13 (Interventi per la promozione della filiera agricola e alimentare)
Art. 14 (Convenzioni con Diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose)
CAPO IV Programmazione e disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 15 (Programma regionale integrato degli interventi)
Art. 16 (Modifiche alla l.r. 9/2006)
Art. 17 (Clausola valutativa)
Art. 18 (Disposizioni finanziarie)
Art. 19 (Disposizioni transitorie e finali)

CAPO I
Disposizioni generali



1. La Regione, con questa legge, in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 4 dello Statuto regionale, e nel rispetto della normativa regionale di settore, statale ed europea, al fine di rivitalizzare e valorizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi e dei centri storici e per assicurarne la vivibilità, l'attrattività e la messa in sicurezza, promuove e sostiene iniziative volte a favorire il recupero e la riqualificazione conservativa del patrimonio edilizio ivi esistente, la transizione al digitale, l'avvio e la crescita di micro e piccole imprese, il turismo diffuso e sostenibile e il soggiorno in un contesto abitativo, ambientale e paesaggistico di pregio, a contatto con le comunità residenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, attraverso sinergie e forme di coordinamento tra soggetti pubblici e privati, promuove e sostiene la realizzazione dei seguenti progetti strategici, individuati al Capo II:
a) progetto Borgo accogliente, per la riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei borghi storici;
b) progetto Albergo diffuso, per la valorizzazione del turismo diffuso e sostenibile nei borghi e centri storici;
c) progetto Residenze diffuse, per il recupero, compreso il restauro conservativo, la riqualificazione e la valorizzazione di immobili di valore storico-artistico, di piccoli nuclei di edificato storico e borghi rurali, ubicati fuori dai borghi e centri storici.

2 bis. L'attuazione degli interventi di cui al Capo II è soggetta, sin dalla fase progettuale, al rispetto dei principi e delle misure di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. La Regione promuove e sostiene, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, ulteriori interventi settoriali, individuati al Capo III, necessari per conseguire le finalità di cui al comma 1, anche a supporto dei progetti di cui al comma 2.
4. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il Programma regionale integrato degli interventi di cui all'articolo 15.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 6 ottobre 2022, n. 21.


1. Ai fini di questa legge, si intende per:
a) borghi storici: gli agglomerati insediativi che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'assetto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio e che possono rivestire anche carattere artistico o di particolare pregio ambientale e paesaggistico. Gli agglomerati insediativi possono anche coincidere con i centri storici di cui alla lettera b);
b) centri storici: gli insediamenti individuati dalla pianificazione urbanistica comunale come zona A di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);
c) borghi rurali: nuclei storici extraurbani con popolazione censuaria di riferimento inferiore a settecento abitanti;
d) centri e nuclei storici cartografati: i centri e nuclei storici cartografati nei piani regolatori comunali a seguito delle procedure di adeguamento al PPAR e della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio).

CAPO II
Progetti strategici per la valorizzazione dei borghi storici e rurali e dei centri storici



1. E' istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, l'elenco dei borghi storici delle Marche.
2. All'elenco sono iscritti, su domanda dei Comuni interessati, i borghi storici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, individuati dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità dalla stessa stabiliti, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:
a) popolazione non superiore a cinquemila abitanti nel borgo storico;
b) prevalenza degli edifici di interesse storico-artistico sull'insieme della massa costruita, dando luogo ad un complesso esteticamente omogeneo;
c) presenza di attività economiche e commerciali locali e di servizi e potenzialità turistiche.

3. Sono comunque iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i borghi ubicati nei Comuni che hanno ottenuto i seguenti riconoscimenti:
a) Borghi più belli d'Italia;
b) Bandiere arancioni;
c) Città slow;
d) Siti UNESCO;
e) Borghi autentici.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i Comuni di cui al comma 3 provvedono all'individuazione dei borghi e ne danno comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo con le modalità dalla stessa stabilite.
5. L'elenco, predisposto per finalità conoscitive e di promozione turistica nonché per quelle di cui all'articolo 5, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.


1. Per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 5, 6 e 7, è istituito un fondo denominato "Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa", a carico della Missione 7 "Turismo" dello stato di previsione della spesa del bilancio.
2. In sede di prima applicazione, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1, iscritto con questa legge a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", è stabilito in euro 100.000,00 per l'anno 2021 al Titolo 1, euro 1.900.000,00 per il 2022 al Titolo 2 ed euro 5.800.000,00 per l'anno 2023 al Titolo 2, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18.
3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 possono concorrere altresì le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
4. Il riparto del Fondo è definito nel Programma regionale integrato degli interventi di cui all'articolo 15.


1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione avvia il progetto Borgo accogliente per sostenere iniziative di riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei borghi storici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. Il progetto Borgo accogliente è attuato, in coerenza con le norme statali e regionali di settore, mediante progetti integrati di scala comunale che comprendono i seguenti interventi coordinati:
a) riqualificazione urbana, conservazione e restauro del patrimonio edilizio pubblico e privato, con particolare attenzione al riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;
b) costituzione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e in particolare degli alberghi diffusi di cui ai Capi I e II del Titolo II della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo);
c) investimenti strutturali per garantire la transizione al digitale, i servizi digitali avanzati e i programmi incentivanti per il loro utilizzo;
d) sostegno alle imprese e ai cittadini per affrontare la transizione digitale anche mediante interventi formativi e la messa a disposizione di apposita dotazione informatica e servizi dedicati;
e) incentivi per l'insediamento e lo sviluppo di micro e piccole imprese commerciali e produttive;
f) promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
g) ammodernamento o ristrutturazione di laboratori e botteghe, nonché recupero di attrezzature in disuso e acquisto di macchinari;
h) valorizzazione della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile;
i) sostegno alla creazione di studi professionali e di attività di terziario avanzato, nonché di spazi di lavoro in condivisione e per il lavoro a distanza;
l) progetti per la valorizzazione del patrimonio artistico e della cultura immateriale;
m) progetti per l'accoglienza turistica destinati anche a migliorare la qualità dei servizi informativi per il turista;
n) creazione di centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza anche con riferimento al sistema della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, di facilitazione digitale, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale;
o) progetto "Smart village" per sviluppare servizi innovativi per facilitare il monitoraggio delle condizioni di salute delle persone di età superiore ai 75 anni;
p) progetto "Villaggio digitale per il lavoro e la salute".

3. I progetti integrati di cui al comma 2 sono presentati, secondo i criteri e le modalità previsti dal Programma regionale integrato degli interventi di cui all'articolo 15, dai Comuni e loro associazioni, che possono anche avvalersi di forme di collaborazione pubblico-privato e delle associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati.
4. Nel caso di interventi di cui alla lettera b) del comma 2, agli alberghi diffusi si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6.
5. In sede di prima attuazione, per il progetto Borgo accogliente, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, sono stanziati complessivi euro 1.900.000,00 per l'anno 2022 ed euro 3.000.000,00 per l'anno 2023, a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18.


1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione avvia il progetto Albergo diffuso per il sostegno alla creazione, riqualificazione e sviluppo, nonché per la promozione degli alberghi diffusi di cui al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 9/2006, come modificato dall'articolo 16, all'interno dei borghi e dei centri storici.
2. Il Programma regionale di cui all'articolo 15 individua gli interventi da attuare per le finalità di cui al comma 1 e prevede i criteri e le modalità per la presentazione e il finanziamento dei relativi progetti predisposti a cura dei soggetti proprietari o gestori degli alberghi diffusi.
3. Nell'ambito del programma di cui all'articolo 15 la Regione può sostenere lo sviluppo di servizi di accoglienza e promozione del territorio collegati al progetto dell'albergo diffuso.
4. Il Comune, considerata la particolare valenza del contesto architettonico ove l'albergo diffuso è localizzato nonché l'esigenza di salvaguardare il principio del rispetto delle antiche e storiche tipologie abitative, può prevedere il mantenimento della destinazione urbanistica residenziale delle unità immobiliari.
5. In sede di prima applicazione, per il progetto Albergo diffuso, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, sono stanziati euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18.


1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione avvia il progetto Residenze diffuse per il sostegno al recupero, compreso il restauro conservativo, alla riqualificazione e alla valorizzazione, a fini turistici, di immobili di valore storico-artistico, di edifici di valore storico architettonico e di quelli di cui all'elenco stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), nuclei storici e borghi rurali, ubicati fuori dai centri storici e borghi storici.
2. Il Programma regionale di cui all'articolo 15 individua gli interventi da attuare per le finalità di cui al comma 1 e prevede i criteri e le modalità per la presentazione e il finanziamento dei relativi progetti predisposti da soggetti pubblici o privati, anche mediante forme di collaborazione tra gli stessi, volti al recupero complessivo dell'immobile o del nucleo edificato, al fine di realizzare strutture ricettive alberghiere o extralberghiere di cui rispettivamente ai Capi I e II del Titolo II della l.r. 9/2006.
3. Oltre alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i progetti di cui al comma 2 possono riguardare:
a) unità immobiliari ad uso abitativo;
b) centri funzionali per la promozione del territorio, dei suoi prodotti e delle sue lavorazioni, comprensivi di attività economiche, punti di accesso a internet, punti informativi e servizi all'accoglienza turistica;
c) luoghi per il lavoro in condivisione e il lavoro a distanza.

4. In sede di prima applicazione, per il progetto Residenze diffuse, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, sono stanziati complessivi euro 800.000,00 per l'anno 2023 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 1, l.r. 6 ottobre 2022, n. 21.
CAPO III
Interventi settoriali



1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 1, promuove e sostiene interventi settoriali per la valorizzazione e la riqualificazione dei borghi e per l'accoglienza diffusa, anche a supporto dei progetti di cui al Capo II.
2. Gli interventi previsti da questo Capo sono attuati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in coerenza con le linee di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 e con la programmazione regionale di settore. L'attuazione di detti interventi è soggetta, sin dalla fase progettuale, al rispetto dei principi e delle misure di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004.
3. Nella predisposizione dei criteri per l'attuazione di questo articolo, la Giunta regionale può favorire l'integrazione fra i vari soggetti della filiera turistica, in forma singola o associata, nonché l'integrazione pubblico-privata, anche prevedendo differenti forme di intervento in relazione alle ricadute sull'offerta turistica attese e alla entità della compartecipazione dei soggetti privati.
4. Gli interventi di questo Capo possono essere attuati anche con il coinvolgimento dei Comuni e loro associazioni e mediante forme di collaborazione pubblico-privato.
5. Gli interventi di questo Capo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni di riferimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 1, l.r. 6 ottobre 2022, n. 21.


1. La Regione promuove e sostiene interventi finalizzati a sviluppare la dotazione informatica e progetti di supporto alla transizione digitale, che comprendono in particolare:
a) interventi di carattere infrastrutturale per l'accesso alla rete;
b) realizzazione di piattaforme digitali e interventi per la digitalizzazione di contenuti, per la realtà aumentata e immersiva finalizzata alla promozione di territori e prodotti, anche ai fini turistici;
c) realizzazione di negozi virtuali capaci di favorire un'esperienza digitale di visita, da affiancare ai canali di vendita tradizionali;
d) creazione di reti e sensori in grado di abilitare servizi avanzati;
e) erogazione di servizi digitali avanzati alla persona anche tramite accompagnatori e forme di supporto digitali anche in ambito socio-sanitario;
f) sostegno economico alle attività produttive per interventi di digitalizzazione e apertura all'utilizzo di tecnologie innovative, al fine di stimolare sinergie organizzative e operative;
g) sostegno a progetti per la creazione di piattaforme digitali innovative sui rischi in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli interventi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie.

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informativi", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.


1. La Regione sostiene interventi per l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche nei borghi e in particolare per:
a) le attività commerciali, la ristorazione tipica e di qualità, nonché l'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
b) le attività produttive, rispettose della peculiarità e dell'identità dei luoghi;
c) le attività professionali e intellettuali, gli spazi di lavoro condiviso, temporaneo e a distanza, con adeguata connessione digitale;
d) le imprese per i servizi alla persona e per la diversificazione dell'offerta turistica con prodotti e servizi innovativi, in particolare di supporto al turismo all'aria aperta, del benessere, del turismo familiare e sociale.

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", e della Missione 7 "Turismo", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.


1. La Regione, nel rispetto della normativa regionale di settore, statale ed europea in materia di attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, promuove e sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, dei seguenti interventi:
a) progetti mirati di catalogazione, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio artistico e culturale presente in modo diffuso nei borghi storici;
b) iniziative e specifici eventi e manifestazioni di promozione e valorizzazione del patrimonio di tradizioni e saperi dei borghi, tra cui, in particolare, l'istituzione di un festival annuale di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;
c) spettacoli dal vivo ed eventi specifici di animazione locale e di promozione del turismo culturale;
d) realizzazione e valorizzazione di circuiti, cammini e percorsi di collegamento tra i borghi;
e) esperienze innovative di utilizzo di beni pubblici e progetti di gestione dei luoghi della cultura pubblici e privati da parte di imprese culturali e creative;
f) sviluppo del sistema delle residenze artistiche, anche mediante l'utilizzo di teatri storici e altri luoghi della cultura in forma residenziale e diffusa, a servizio di artisti e creativi nei diversi campi di espressione artistica.

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" e della Missione 7 "Turismo", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 1, l.r. 6 ottobre 2022, n. 21.


1. La Regione, anche al fine di favorire l'occupazione dei giovani, delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, promuove i seguenti interventi:
a) sostegno, incentivo e formazione all'autoimprenditorialità e per attività da avviare e localizzare nei borghi;
b) borse lavoro per l'inserimento dei disoccupati in progetti inerenti attività ausiliarie di tipo sociale e in attività educative e ricreative, promossi dai Comuni ove sono ubicati i borghi;
c) progetti presso Botteghe scuola consistenti in percorsi integrati di formazione, addestramento o riqualificazione, anche in tema di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento attivo delle imprese artigiane, localizzate nei borghi.

2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 3 "Sostegno all'occupazione" e Programma 4 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.


1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di interventi finalizzati alla promozione di percorsi e del turismo enogastronomici, alla valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, alla riqualificazione e allo sviluppo degli agriturismi di cui alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura).
2. I Comuni, anche al fine di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere il consumo e la commercializzazione dei medesimi prodotti provenienti da filiera corta o dei prodotti provenienti dal mercato locale, conformemente a quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche.
3. Per le finalità di cui al comma 2, i Comuni possono destinare specifiche aree all'interno dei borghi storici per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, in attuazione di quanto previsto all'articolo 5 della legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 (Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale).
4. E' fatta salva in ogni caso, per gli imprenditori agricoli, la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
5. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" e Programma 3 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.


1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione può stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, inseriti nei circuiti turistici di interesse culturale, di proprietà degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti nonché per agevolare e sostenere, per finalità di accoglienza turistica, interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare ecclesiastico o di altre confessioni religiose presente nei borghi.
2. Gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Programma 3 "Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali" e della Missione 7 "Turismo", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
CAPO IV
Programmazione e disposizioni finanziarie, transitorie e finali



1. La Giunta regionale approva annualmente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori interessati e previo parere della competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, il Programma regionale integrato degli interventi, a valenza triennale, sulla base delle risorse stanziate nei singoli esercizi finanziari.
1 bis. Per gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, nelle more della elaborazione e adozione del Piano paesaggistico di cui articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004, per l'approvazione del programma di cui al comma 1 sono altresì sentiti i competenti uffici periferici del Ministero della cultura.
2. Il Programma di cui al comma 1, contiene in particolare:
a) le priorità degli interventi nell'ambito dei progetti strategici di cui al Capo II e i criteri e le modalità per l'attuazione degli stessi;
b) il riparto delle risorse del Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa di cui all'articolo 4;
c) le linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi settoriali di cui al Capo III;
d) le forme di raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza;
e) gli indirizzi per la collaborazione con le associazioni che certificano la qualità dei borghi di cui al comma 3 dell'articolo 3.

3. Il Programma può contenere inoltre:
a) una sezione dedicata agli interventi di questa legge da realizzare con fondi vincolati per i territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016;
b) una sezione dedicata agli interventi di questa legge da attuarsi con le risorse previste nell'ambito delle strategie territoriali integrate di cui alla normativa europea e statale vigente;
c) ulteriori interventi previsti dalla normativa statale.

4. La Giunta regionale può aggiornare e integrare il Programma di cui al comma 1 anche in corso d'anno.
5. Gli interventi contenuti nel Programma sono attuati nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa statale ed europea vigente nelle materie di riferimento. In particolare, per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III dello stesso decreto, i medesimi interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero della cultura ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del medesimo decreto, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis dello stesso decreto, ovvero nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura, destinato a confluire nel piano paesaggistico.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 1, l.r. 6 ottobre 2022, n. 21.


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Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 sostituisce il comma 5 dell'art. 10, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 abroga i commi 6 bis e 6 ter dell'art. 11, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 3 modifica il comma 3 dell'art. 27, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 4 abroga l'art. 33 bis, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 5 sostituisce il comma 3 dell'art. 64, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 6 abroga il comma 4 dell'art. 64, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 7 abroga l'art. 65, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 8 abroga la lett. e) del comma 2 dell'art. 66, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.



1. La Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione di questa legge contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
a) i finanziamenti ai Comuni per la realizzazione dei progetti strategici di cui al Capo II con riferimento alla tipologia dei progetti e delle attività realizzate;
b) lo stato di attuazione dei progetti strategici di cui agli articoli 5, 6 e 7 specificando le risorse, di cui all'articolo 18, impegnate per ognuno di essi;
c) i finanziamenti concessi per gli interventi di cui al Capo III, con l'indicazione delle categorie dei soggetti beneficiari in relazione ai vari interventi;
d) i risultati conseguiti in termini di incremento e miglioramento dell'offerta turistica, di aumento delle presenze turistiche e di effetti sull'occupazione;
e) lo stato delle iscrizioni all'elenco di cui all'articolo 3.



1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee in quanto compatibili.
2. Per il finanziamento del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa di cui all'articolo 4, con questa legge è autorizzata a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2021 la spesa massima di euro 80.000,00 al Titolo 1 e di euro 20.000,00 al Titolo 2; per l'anno 2022 la spesa massima di euro 1.900.000,00 al Titolo 2; per l'anno 2023 la spesa massima di euro 5.800.000,00 al Titolo 2.
3. La spesa autorizzata al comma 2 è ripartita con questa legge, in sede di prima applicazione, come di seguito indicato:
a) per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa massima di euro 1.900.000,00 nell'anno 2022 e di euro 3.000.000,00 nel 2023 nella Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023;
b) per l'attuazione dell'articolo 6 è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 nel 2023 nella Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023;
c) per l'attuazione dell'articolo 7 è autorizzata la spesa massima di euro 800.000,00 nell'anno 2023 nella Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023;
d) al fine di valorizzare le attività di coordinamento e promozione dei borghi, anche mediante la collaborazione con le associazioni che certificano la qualità dei borghi di cui al comma 3 dell'articolo 3, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 100.000,00 nell'anno 2021.

4. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalla contestuale riduzione delle risorse regionali già iscritte nel bilancio vigente come di seguito specificato:
a) euro 100.000,00 nel 2021 ed euro 5.000.000,00 nel 2023 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente; euro 1.900.000,00 nel 2022 a carico della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale" , Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente;
b) euro 800.000,00 nel 2023 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente.

5. All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili, anche in corso d'anno, da iscrivere a carico delle missioni di riferimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
6. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
7. Per effetto della lettera a) del comma 4, sono azzerate le autorizzazioni iscritte:
a) per l'anno 2023 nella Missione 14, Programma 2, della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) alle voci "Interventi volti alla realizzazione di progetti finalizzati alla rivitalizzazione dei borghi", "Interventi volti alla realizzazione di progetti finalizzati creazione dei borghi digitali 4.0- investimento" e "Contributi per la creazione degli alberghi diffusi";
b) per l'anno 2021 nella Missione 14, Programma 2, della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) alla voce "Contributi per la creazione degli alberghi diffusi.

8. Per effetto della lettera b) del comma 4, l'autorizzazione di spesa prevista nell'anno 2023 nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023), per la l.r. 9/2006, è ridotta di euro 800.000,00.
9. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
10. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 7, l.r.  4 ottobre 2022, n. 20.


1. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. In sede di prima attuazione, la Giunta regionale approva il Programma di cui all'articolo 15 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Per gli interventi previsti da questa legge è consentita la cumulabilità con agevolazioni e contributi previsti dalla normativa europea, statale e regionale nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato.