Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2021, n. 35
Titolo:Istituzione dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30
Pubblicazione:(B.U. 23 dicembre 2021, n. 107)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali

Sommario





1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività della Regione nella promozione, sviluppo e competitività del territorio, con questa legge è istituita l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM), quale strumento operativo della Giunta regionale in materia di turismo e internazionalizzazione.
2. L'ATIM è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile e gestionale. La sede legale dell'ATIM è individuata dalla Giunta regionale.
3. L'ATIM svolge le funzioni e attività di cui a questa legge garantendo l'unitarietà, il coordinamento e l'efficacia degli interventi, volti alla valorizzazione dell'immagine, delle risorse territoriali, culturali, economiche e produttive del territorio e al miglioramento della loro conoscenza sul mercato nazionale e internazionale per la crescita e lo sviluppo dei relativi settori.
4. Nell'ambito delle attività svolte ai sensi di questa legge l'ATIM può avviare forme di collaborazione con la Camera di commercio delle Marche.
5. L'ATIM svolge le attività assegnate in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, sentito, per il settore del turismo, il Comitato di concertazione per le politiche del turismo di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e, per il settore dell'internazionalizzazione, il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).
6. All'ATIM si applicano, per quanto non previsto da questa legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale) e la normativa statale in materia di enti pubblici strumentali delle Regioni.
7. Agli oneri istitutivi dell'ATIM, stabiliti per l'anno 2021 nell'importo massimo complessivo di euro 50.000,00, si fa fronte con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio vigente da allocare a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 per euro 3.000,00 e Titolo 2 per euro 22.000,00 e della Missione 14, Programma 1, Titolo 1 per euro 3.000,00 e Titolo 2 per euro 22.000,00.


1. L'ATIM svolge, nell'ambito del turismo, le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2006 e, nello specifico:
a) promuove in Italia e all'estero l'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale nelle sue diverse componenti territoriali, imprenditoriali e culturali;
b) valorizza e organizza l'offerta turistica promuovendo sia forme di coordinamento dei soggetti pubblici e privati del settore turistico sia la costruzione di prodotti e servizi turistici anche attraverso aggregazioni e reti di impresa.

2. In relazione alle funzioni di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2006, l'ATIM svolge esclusivamente quelle relative all'aggiornamento per gli operatori del settore turistico.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'ATIM provvede, in particolare, a curare:
a) la piattaforma tecnologica di gestione dei dati (Destination Management System. DMS);
b) l'organizzazione e la gestione della destinazione turistica (Destination Management Organization. DMO) e il coordinamento operativo del sistema turistico regionale;
c) la creazione di specifici circuiti turistici territoriali e locali e la loro promozione in ambito nazionale e internazionale;
d) la destagionalizzazione dei prodotti turistici.

4. L'ATIM svolge, nell'ambito dell'internazionalizzazione, le attività delineate dal comma 2 dall'articolo 1, con esclusione della lettera g), della l.r. 30/2008 e, in particolare, provvede a:
a) diffondere una cultura economica e commerciale che consenta il consolidamento della presenza e della competitività delle imprese marchigiane sui mercati internazionali;
b) promuovere sul mercato globale i prodotti e servizi delle filiere e dei distretti del territorio;
c) favorire la promozione e lo sviluppo di sportelli telematici, banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;
d) svolgere le funzioni di sportello unico per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 5 della l.r. 30/2008;
e) promuovere l'attrazione degli investimenti nazionali ed esteri nel territorio;
f) assistere le imprese marchigiane nei processi di internazionalizzazione con attività dedicate allo sviluppo dell'export e nell'organizzazione di missioni estere per fiere, con attività di "scouting" o partecipazione ad eventi di promozione e di commercializzazione dei prodotti.

5. In relazione alle attività di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 30/2008, l'ATIM svolge esclusivamente quelle relative all'aggiornamento e specializzazione degli operatori sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa.
6. In aggiunta a quanto previsto ai commi da 1 a 5 di questo articolo, l'ATIM:
a) opera in stretto raccordo con gli operatori del settore al fine di organizzare la mobilità regionale e i servizi di trasporto pubblico per gli scopi turistici;
b) partecipa a progetti di promozione di altri soggetti pubblici e privati anche con ricorso alla stipula di specifici accordi di collaborazione.

7. L'ATIM, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale ed europea, nonché della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, può favorire, per quanto di competenza, le iniziative di collaborazione, cooperazione e partenariato internazionale al fine di promuovere la partecipazione ai programmi di cooperazione dei soggetti della società marchigiana ai sensi della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), in coerenza con gli indirizzi emanati dal Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.
8. Nello svolgimento della sua attività e nella programmazione, sulla base delle direttive della Giunta regionale impartite ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, l'ATIM si coordina con le strutture organizzative regionali competenti e con le società e gli enti della Regione competenti per materia.


1. Sono organi dell'ATIM:
a) il direttore;
b) il revisore unico.



1. Il direttore dell'ATIM è nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti dell'amministrazione regionale.
2. L'incarico può essere conferito anche a soggetti interni o esterni all'amministrazione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché dall'articolo 41 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale).
3. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato non superiore a tre anni.
4. Il trattamento economico del direttore è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale e nel rispetto della normativa vigente.
5. All'incarico di direttore si applicano le disposizioni relative alle incompatibilità e inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
6. L'incarico di direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato, ai sensi della normativa vigente.
7. La valutazione del direttore è effettuata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).


1. Il direttore rappresenta legalmente l'Agenzia nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di gestione e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa, sovrintende all'attuazione degli obiettivi stessi ed è responsabile della gestione dell'attività.
2. Il direttore adotta gli atti necessari alla gestione delle attività dell'ATIM e in particolare:
a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità e contratti;
b) il Programma operativo annuale delle attività;
c) gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e rendicontazione;
d) la dotazione organica e i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie.

3. Il Programma operativo annuale delle attività di cui alla lettera b) del comma 2 è predisposto in coerenza con gli strumenti specifici di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 2 bis e 3 della l.r. 9/2006 e all'articolo 4 della l.r. 30/2008, sulla base degli specifici indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 7.
4. Il Programma operativo annuale delle attività, con proiezione triennale, è adottato e trasmesso alla Giunta regionale dal direttore dell'ATIM contestualmente al bilancio preventivo.


1. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nell'apposito registro nazionale dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il revisore resta in carica per tre anni e può essere riconfermato per un ulteriore mandato.
3. Il revisore esercita funzioni di controllo e di verifica contabile ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Al revisore è corrisposta un'indennità mensile lorda pari al 10 per cento del compenso spettante mensilmente al direttore.


1. La Giunta regionale esercita sull'ATIM le funzioni di vigilanza e controllo con le modalità di cui alla l.r. 13/2004. In particolare, entro il 30 settembre di ogni anno, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, approva specifici indirizzi per l'elaborazione del Programma operativo annuale di attività dell'ATIM sulla base delle risorse disponibili.
2. Al fine della valutazione della performance si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 13/2004 e alla l.r. 22/2010.


1. L'ATIM ha una propria dotazione organica e dispone di personale proprio al quale si applica lo stato giuridico ed economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni locali.
2. Qualora l'ATIM non disponga di strutture organizzative operanti in materia, la gestione del trattamento giuridico economico previdenziale e assistenziale del personale dell'ATIM può essere affidata, mediante convenzione, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale.


1. Le entrate finanziarie dell'ATIM sono costituite:
a) da un contributo annuale della Regione, per le spese di funzionamento, a valere sulle risorse regionali e, in quanto compatibili, sulle risorse dell'Unione europea e statali;
b) dai trasferimenti della Regione a valere sulle risorse regionali, dell'Unione europea, statali e di soggetti terzi destinate alla realizzazione delle attività previste nel Programma operativo annuale delle attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5;
c) dai trasferimenti da parte di enti pubblici di risorse dell'Unione europea, statali e di soggetti terzi destinate alla realizzazione delle attività promosse dagli stessi o oggetto di programmazione congiunta con la Regione;
d) dai finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi, pubblici e privati, alle attività regionali di promozione turistica ed internazionalizzazione;
e) dal concorso alle spese, da parte di soggetti terzi, per la partecipazione a eventi di promozione di cui all'articolo 2, in particolare commi 2 e 4, individuati nel Programma operativo annuale delle attività, anche nel rispetto di quanto previsto alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/2006.

2. Al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma 1, stabilito nell'importo massimo complessivo di euro 845.000,00 per il 2022 ed euro 855.800,00 per il 2023 si fa fronte come di seguito specificato:
a) per il 2022 con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 per euro 25.000,00; della Missione 1, Programma 10, Titolo 1, per euro 131.635,00; della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, per euro 380.870,00; della Missione 14, Programma 3, Titolo 1, per euro 247.495,00 e della Missione 19, Programma 1, Titolo 1, per euro 60.000,00 del bilancio vigente da allocare a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, per euro 422.500,00 e a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1, per euro 422.500,00;
b) per il 2023 con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 1, Programma 10, Titolo 1, per euro 131.635,00; della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, per euro 476.670,00 e a carico della Missione 14, Programma 3, Titolo 1, per euro 247.495,00 del bilancio vigente da allocare a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, per euro 427.900,00 e a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1, per euro 427.900,00;
c) per gli anni successivi all'onere a regime relativo al contributo annuale, quantificato nell'importo massimo di euro 855.800,00, si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. In sede di prima attuazione, i trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono finanziati per complessivi euro 1.800.000,00 per l'anno 2023 con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, del bilancio vigente che restano allocate nella medesima missione e nel medesimo programma.
4. Fermo restando il rispetto del massimale di spesa previsto alla lettera c) del comma 2, al finanziamento di quanto previsto da questo articolo possono contribuire le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 7, Programma 1, e della Missione 14, Programma 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.


1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea in quanto compatibili.
2. Per l'anno 2021 per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata, con questa legge, la spesa massima di euro 50.000,00 di cui euro 3.000,00 al Titolo 1 e 22.000,00 al Titolo 2 della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" ed euro 3.000,00 al Titolo 1 e 22.000,00 al Titolo 2 della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI, Artigianato", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
4. Per l'anno 2022 per l'attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 è autorizzata, con questa legge, la spesa massima complessiva di euro 845.000,00 di cui euro 422.500,00 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 ed euro 422.500,00 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI, Artigianato", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
5. La copertura degli oneri autorizzati al comma 4 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 per euro 25.000,00; Missione 1, Programma 10, Titolo 1 per euro 131.635,00; della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 per euro 380.870,00; della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 per euro 247.495,00 e della Missione 19, Programma 1, Titolo 1 per euro 60.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
6. Per l'anno 2023 per l'attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 è autorizzata, con questa legge, la spesa massima complessiva di euro 855.800,00 di cui euro 427.900,00 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 ed euro 427.900,00 a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI, Artigianato", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
7. La copertura degli oneri autorizzati al comma 6 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 1, Programma 10, Titolo 1 per euro 131.635,00; della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" Titolo 1 per euro 476.670,00 e della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 per euro 247.495,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023. 
8. Per gli anni successivi all'onere a regime relativo al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, quantificato nell'importo massimo di euro 855.800,00, si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.
9. Per l'anno 2023, in sede di prima applicazione, per l'attuazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 con questa legge è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.800.000,00 iscritta a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
10. La copertura degli oneri autorizzati al comma 9 è garantita dalle risorse regionali già iscritte per l'anno 2023 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023.
11. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
12. Per effetto del comma 4 le autorizzazioni iscritte per l'anno 2022 nella Missione 1, Programma 1, della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) alle voci "Spese per le attività istituzionali e promozionali della Giornata delle Marche" e "Spese per le attività istituzionali e promozionali della Giornata delle Marche - Trasferimenti a Comuni" sono azzerate.
13. Per effetto dei commi 5, 7 e 10 l'autorizzazione di spesa prevista nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023), per la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), č ridotta di euro 200.000,00 nell'anno 2022 ed euro 2.095.800,00 nell'anno 2023; l'autorizzazione per la legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), č ridotta di euro 60.000,00 per l'anno 2022.
14. All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede anche con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili anche in corso d'anno da iscrivere a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" e della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI, Artigianato", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
15. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 10
Cosě modificato dall'art. 10, l.r.  4 ottobre 2022, n. 20.


1. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa regionale competente cui sono affidate le procedure amministrative per la costituzione dell'ATIM.
2. Nel rispetto di quanto previsto da questa legge, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni relative:
a) alla nomina degli organi dell'ATIM;
b) agli atti di indirizzo e di programmazione regionale, nonché alle direttive per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2;
c) alla individuazione e alla disciplina del trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie connesse alle funzioni di cui all'articolo 2;
d) all'individuazione delle risorse umane da assegnare o da trasferire, previo consenso, all'ATIM.

3. La Giunta regionale può altresì autorizzare l'utilizzo, da parte dell'ATIM, del personale dipendente della Regione e di altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 sexies, del d.lgs. 165/2001 nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
4. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono adottate entro il 30 giugno 2022.
5. Le disposizioni abrogate o modificate da questa legge continuano ad applicarsi fino alla data di costituzione dell'ATIM di cui agli atti di Giunta regionale previsti al comma 2.
6. La Giunta regionale individua i rapporti giuridici in corso nei quali l'ATIM subentra a seguito del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2.


1. .................................................................................
2. .................................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 aggiunge i commi 1.1 e 1.2 all'art. 2, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 2 aggiunge la lettera b bis) al comma 3 dell'art. 3, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.



1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale) è inserito il seguente:
"Art. 1 bis (Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche)
1. Le attività di cui all'articolo 1, con esclusione della lettera g) del comma 2 del medesimo articolo, sono svolte dall'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM), in quanto strumento operativo della Giunta regionale in materia di turismo e internazionalizzazione.
2. In relazione alle attività di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, l'ATIM svolge esclusivamente quelle relative all'aggiornamento e specializzazione degli operatori sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa.".

2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/2008, è aggiunta la seguente:
"g bis) il direttore dell'ATIM.".

3. I commi 6 e 7 dell'articolo 4 della l.r. 30/2008 sono abrogati.

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 aggiunge l'art. 1 bis, l.r. 30 ottobre 2008, n. 30.
Il comma 2 aggiunge la lettera g bis) al comma 2 dell'art. 3, l.r. 30 ottobre 2008, n. 30.
Il comma 3 abroga i commi 6 e 7 dell'art. 4, l.r. 30 ottobre 2008, n. 30.