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Atto:LEGGE REGIONALE 27 aprile 2022, n. 9
Titolo:Promozione e disciplina degli Ecomusei
Pubblicazione:(B.U. 5 maggio 2022, n. 37)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali

Sommario





1. La Regione promuove e disciplina, con questa legge, gli Ecomusei e la loro istituzione sul proprio territorio.
2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo e definito che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali ed immateriali, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione.
3. Gli Ecomusei hanno lo scopo di ricostruire, testimoniare, valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo. Operano con approccio interdisciplinare nei campi della cultura, dell'ambiente, dell'educazione, della formazione, dell'inclusione sociale, dell'agricoltura, del turismo, della pianificazione territoriale e della cura del paesaggio, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio verso una sostenibilità ambientale, sociale ed economica fondata sulla responsabilità collettiva degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, funzionale alla costruzione e alla rivitalizzazione di reti di attività e servizi.
4. Gli ecomusei sono organizzati secondo logiche di rete e processi partecipati, su ispirazione della Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e dei trattati internazionali dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali della società, nel rispetto delle norme nazionali.


1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:
a) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali del territorio eco museale, utili per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale ed immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative, agricole e culinarie, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
b) valorizzare la diversità e la complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio;
c) promuovere il corretto recupero di:
1) spazi, luoghi e beni immobili caratteristici, identitari e storici, anche a fini di una loro fruizione pubblica;
2) beni mobili, utensili, attrezzi, strumenti di lavoro ed ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso attività di ricerca, catalogazione, riuso e manutenzione;
3) patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni enogastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro ricerca, catalogazione, conoscenza e trasmissione;
d) ricostruire e riattivare ambienti di vita e di lavoro tradizionali in situ che possano produrre beni e servizi da offrire ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, laboratori, sport e svago in genere;
e) ricostruire le trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;
f) favorire l'inserimento dell'offerta eco museale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;
g) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità al fine di valorizzare i caratteri identitari locali;
h) favorire la partecipazione e il coinvolgimento degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, con particolare riguardo alle istituzioni culturali e scolastiche, promuovendo laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità o di analoghi strumenti efficaci nell'integrare i diversi punti di vista in un percorso condiviso di riconoscimento, comprensione, cura e rigenerazione coerente e sostenibile dei patrimoni materiali e immateriali peculiari di ogni luogo;
i) sostenere e sviluppare attività di documentazione, catalogazione, informazione, ricerca scientifica, progetti didattico-educativi e di promozione culturale riferiti a tutte le tematiche peculiari del territorio considerato dal punto di vista culturale, ambientale, urbanistico, storico, sociale, artistico, delle tradizioni, delle pratiche e delle tecniche locali, con particolare attenzione alle competenze tramandate oralmente che costituiscono il patrimonio immateriale direttamente connesso all'identità locale;
l) individuare e definire percorsi nel territorio dell'ecomuseo, anche pedo ciclabili, finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, per una migliore fruizione da parte dei visitatori, anche attraverso cartografie urbane, nonché carte di comunità;
m) promuovere un coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle università e dei centri di ricerca, delle Pro Loco e di altre forme associative, nonché di soggetti imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli ecomusei;
n) trasmettere saperi artigianali e tecniche tradizionali legate ad antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e la creazione di botteghe-scuola;
o) promuovere iniziative di collaborazione, lo scambio di esperienze e progettualità con altre realtà ecomuseali, anche attraverso la creazione e/o l'adesione a reti locali, regionali, nazionali e internazionali e favorire l'uso coordinato delle tecnologie dell'informazione per la fruizione del patrimonio culturale.



1. Gli ecomusei riconosciuti dalla Regione sono iscritti in un apposito elenco.


1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, adotta il regolamento di attuazione, che definisce le modalità e i criteri di gestione degli ecomusei, nonché i criteri e requisiti minimi per il riconoscimento regionale e per l'iscrizione nel relativo elenco.
2. Ai fini del riconoscimento regionale e dell'iscrizione nel relativo elenco, gli ecomusei devono avere un'esperienza locale documentabile, attivata da almeno due anni sul territorio in cui sono collocati, devono essere gestiti da uno o più dei seguenti soggetti che sono espressione del territorio considerato dall'ecomuseo:
a) enti locali o altri enti pubblici;
b) associazioni, fondazioni culturali e ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro;
c) enti di gestione delle aree naturali protette.

3. Il regolamento di attuazione tiene conto dei seguenti elementi prioritari:
a) caratteristiche di omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana del territorio considerato;
b) modalità di coinvolgimento attivo delle diverse componenti della comunità locale nell'elaborazione del processo eco museale, nella gestione e nell'organizzazione delle attività;
c) esperienza locale e documentabile sul territorio da almeno due anni;
d) presenza di un soggetto coordinatore tecnico-scientifico, incaricato in base a comprovate esperienze e competenze eco museali;
e) pertinenza delle azioni attivate in relazione alle finalità eco museali di cui all'articolo 2.

4. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l'immagine degli ecomusei delle Marche.


1. La Regione concede annualmente ai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 4, iscritti nell'elenco regionale, i contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli ecomusei, entro il limite massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore, anche per gli interventi per opere edilizie su beni immobili di proprietà pubblica e per l'acquisto di beni e attrezzature.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.


1. Il Comitato tecnico-scientifico è istituto presso la struttura regionale competente in materia di cultura.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza della Giunta regionale ai fini del riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale, della promozione e dell'attuazione di questa legge ed è composto da:
a) due rappresentanti dell'amministrazione regionale con competenze specifiche nelle materie oggetto di questa legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
b) quattro esperti di comprovata professionalità in materia di ecomusei, storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio, sociologia, economia, marketing turistico e comunque nelle materie di cui a questa legge, designati d'intesa fra le Università degli studi delle Marche, uno per ogni Istituto;
c) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) un rappresentante dell'Osservatorio regionale per la cultura;
e) un rappresentante designato dalle associazioni regionali di categoria del turismo maggiormente rappresentative.

3. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.
4. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.
5. Il Comitato tecnico scientifico può riunirsi in modalità telematica.
6. I componenti del Comitato tecnico scientifico ricoprono l'incarico a titolo gratuito.


1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle modalità di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti dagli ecomusei riconosciuti in termini di sviluppo locale, di sostenibilità ambientale e di cura del paesaggio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore di questa legge e con periodicità triennale, la Giunta regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Comitato tecnico-scientifico, presenta alla Commissione assembleare competente e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) una descrizione sintetica sullo stato di attuazione della legge e sulle eventuali criticità incontrate, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità dei singoli contributi erogati;
b) le attività svolte dagli ecomusei riconosciuti con apposita sezione riguardante il contributo dato dagli ecomusei allo sviluppo della microeconomia dei territori interessati;
c) un riepilogo dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 5.

3. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale pubblica sul proprio sito web istituzionale i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.


1. Al finanziamento degli interventi di questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 60.000,00 per l'anno 2022, a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 30.000,00, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 per euro 30.000,00 e nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 per euro 30.000,00.
3 bis. Per ciascuna annualità 2023 e 2024, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00, a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 30.000,00, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
3 ter. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 3 bis si provvede, per ciascuna annualità 2023 e 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
4. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione dei relativi bilanci.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 13, l.r.  4 ottobre 2022, n. 20.


1. In sede di prima applicazione di questa legge:
a) il Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato tecnico scientifico previsto dall'articolo 6 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa;
b) la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di regolamento prevista al comma 1 dell'articolo 4 entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato tecnico scientifico e determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 5 entro il 15 settembre 2022.



1. ....................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 abroga la lettera f) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.