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Atto:LEGGE REGIONALE 16 giugno 2022, n. 13
Titolo:Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative
Pubblicazione:(B.U. 23 giugno 2022, n. 52)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Misure di sostegno al sistema economico regionale per fronteggiare le conseguenze dell'attuale crisi economica)
Art. 2 (Variazione alle autorizzazioni di spesa)
Art. 3 (Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)
Art. 4 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa 2022/2024)
Art. 5 (Finalizzazione di spesa)
Art. 6 (Modifiche alla l.r. 38/2021)
Art. 7 (Modifiche alla l.r. 39/2021)
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 13/2020)
Art. 9 (Modifica all'articolo 4 ter della l.r. 34/1988)
Art. 10 (Finanziamento per Garante regionale dei diritti della persona)
Art. 11 (Modifica all'articolo 15 della l.r. 2/2022)
Art. 12 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 4/2022)
Art. 13 (Finanziamento per la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)
Art. 14 (Riconoscimento debito fuori bilancio)
Art. 15 (Copertura finanziaria)
Art. 16 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati



1. Al fine di sostenere il sistema economico regionale colpito dalle conseguenze dell'attuale crisi economica sono istituiti i seguenti fondi straordinari:
a) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum alle imprese del settore industriale, artigianale e dei servizi;
b) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum alle imprese del settore pesca;
c) Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese;
c bis) Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno subito danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;
d) Fondo straordinario per la concessione di contributi una tantum ai consorzi, alle società consortili e ATI costituite tra Micro e Piccole e medie imprese (PMI).

2. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 3.615.162,86 ed è iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 nella Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita come di seguito riportato:
a) per euro 152.400,00 dalla riduzione delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, al Programma 01, Titolo 02 per euro 2.500,00 e al Programma 05, Titolo 02 per euro 149.900,00;
b) per euro 2.300.000,00 dalle nuove entrate iscritte con questa legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 3, Tipologia 05;
c) per euro 1.162.762,86 dalle quote di avanzo vincolato già iscritte a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 01.

3. Il fondo di cui alla lettera b) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 500.000,00 ed è iscritto, con questa legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 in aumento alla Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita dalla riduzione per il medesimo importo delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 02.
4. Il fondo di cui alla lettera c) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 1.000.000,00 ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024 in aumento alla Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita dalle nuove entrate iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio vigente al Titolo 2, Tipologia 0101 per euro 500.000,00 e al Titolo 3, Tipologia 0500 per euro 500.000,00.
4 bis. Il fondo di cui alla lettera c bis) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 6.072.938,00 ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022-2024 nella Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita per euro 2.750.000,00 dalle entrate iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio al Titolo 2, Tipologia 01 per euro 1.250.000,00 e al Titolo 3, Tipologia 05 per euro 1.500.000,00 e per euro 3.322.938,00 dal complesso delle variazioni apportate con la legge di assestamento del bilancio 2022/2024 allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9 della medesima legge di assestamento.
5. Il fondo di cui alla lettera d) del comma 1 è stabilito, per l'anno 2022, in euro 400.000,00 ed è iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 nella Missione 14, Programma 01, Titolo 01; la copertura è garantita dalla riduzione per il medesimo importo delle risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico della Missione 14, al Programma 05, Titolo 02.
6. La Regione acquisisce allo stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022-2024 - annualità 2022, complessivi euro 5.300.000,00 di cui euro 3.800.000,00 relativi alle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 al Titolo 3, Tipologia 0500 ed euro 1.500.000,00 relativi alla compartecipazione della Camera di commercio delle Marche alla costituzione dei fondi per il sostegno alla liquidità al Titolo 2, Tipologia 0101.
6 bis. La Regione acquisisce al Titolo 2, Tipologia 0101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2022-2024 - annualità 2022, euro 250.000,00 relativi alla compartecipazione della Camera di commercio delle Marche alla costituzione del fondo di cui alla lettera c bis) del comma 1, per il sostegno alla liquidità; al Titolo 3, Tipologia 0500, euro 500.000,00 relativi alle risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi erogati ai sensi del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006.
7. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'utilizzo dei fondi di cui lettere a), b), c), c bis) e d) del comma 1 assicurando il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
8. I contributi dei Fondi straordinari di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 non sono cumulabili.

Nota relativa all'articolo 1
Ai sensi del comma 2 dell'art. 15, l.r.  4 ottobre 2022, n. 20, per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 15, il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 di questo articolo, stabilito in euro 3.615.162,86, dal comma 2 di questo articolo, è rideterminato in euro 3.485.162,86.


1. Alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella B - "RIFINANZIAMENTO PER GLI ANNI 2022-2024 DI LEGGI REGIONALI", nella Tabella D1 - "COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI" e nella Tabella E - "AUTORIZZAZIONI DI SPESA" allegate alla legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022/2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)), sono apportate le variazioni contenute nelle tabelle allegate a questa legge di seguito elencate:
a) Tabella 1 - Variazioni alla Tabella B della l.r. 38/2021 (Allegato 1);
b) Tabella 2 - Variazioni alla Tabella D1 della l.r. 38/2021 (Allegato 2);
c) Tabella 3 - Variazioni alla Tabella E della l.r. 38/2021 (Allegato 3).

2. Alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella A - "ELENCO DELLE SPESE AUTORIZZATE CON IL BILANCIO 2022-2024 QUANTIFICATE ANNUALMENTE CON LEGGE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO" allegata alla legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024), sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 4 - Variazioni alla Tabella A della l.r. 39/2021, allegata a questa legge (Allegato 4).


1. Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa è iscritto il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di parte corrente derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 243.997,00 nell'annualità 2022, per euro 700.000,00 nell'annualità 2023 e per euro 450.000,00 nell'annualità 2024.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 15, l.r.  4 ottobre 2022, n. 20.


1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2022/2024 sono apportate le variazioni riportate nella Tabella 5 "Variazioni alle entrate del bilancio 2022-2024 per titoli e tipologie" allegata a questa legge (Allegato 5).
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024 sono apportate le variazioni riportate nella Tabella 6 "Variazioni alle spese del bilancio 2022/2024 per missioni, programmi e titoli" allegata a questa legge (Allegato 6).
3. In conseguenza delle variazioni di cui ai commi 1 e 2 è approvato l'Allegato di interesse del tesoriere di cui alla Tabella 7 allegata a questa legge (Allegato 7).
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.


1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), annualità 2022, inserita nell'Allegato 4 di questa legge, è finalizzata al sostegno del cinema all'aperto.
2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 relativa alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 17 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi), inserita nella Tabella 4 dell'Allegato 4 a questa legge è destinata, per euro 10.000,00, al finanziamento della quota di adesione al Consorzio per l'Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto amministrativo.
3. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 relativa alla l.r. 17/2008, inserita nella Tabella 4 dell'Allegato 4 a questa legge è destinata, per euro 250.000,00, al finanziamento della quota di adesione all'Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell'economia e delle aziende (ISTAO).


1. Alla Tabella E allegata alla legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche. (Legge di stabilità 2022)), l'autorizzazione iscritta a carico della Missione 16, Programma 02 di euro 15.000,00 per "Interventi per la tutela e miglioramento della qualità delle risorse Ittiche Trasf. Amm.ni locali - CNI/ SIOPE/07" è sostituita dalla seguente: "Contributo straordinario al Comune di San Benedetto del Tronto per l'acquisto di beni per il Mercato Ittico di proprietà comunale".
2. ...................................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica la Tabella E, l.r. 31 dicembre 2021, n. 38.
Il comma 2 modifica il conmma 1 dell'art. 7, l.r. 31 dicembre 2021, n. 38.



1. ...................................................................................................
2. All'articolo 2 della l. r. 39/2021 l'Allegato a) alla Nota Integrativa, di cui alla lettera s) del comma 1, è sostituito dall'Allegato a) Elenco delle spese di investimento finanziate con ricorso al debito allegato a questa legge (Allegato 8).

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 3, l.r. 31 dicembre 2021, n. 39.
Il comma 2 sostituisce l'Allegato a) alla Nota integrativa di cui alla lett. s) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 31 dicembre 2021, n. 39.



1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica il comma 2, dell'art. 12, l.r. 10 aprile 2020, n. 13.
Il comma 2 modifica il comma 3, dell'art. 12, l.r. 10 aprile 2020, n. 13.



1. ...................................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 sostituisce il comma 4 dell'art. 4 ter, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.


1. E' autorizzata la spesa di euro 60.000,00, annualità 2022, per le esigenze del Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona).
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede con le risorse iscritte in aumento della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 relativo alle spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa delle Marche.


1. ...................................................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica il comma 7 dell'art. 15, l.r. 4 febbraio 2022, n. 2.


1. ...................................................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 modifica il comma 7 dell'art. 10, l.r. 17 marzo 2022, n. 4.


1. E' autorizzata la spesa di euro 49.000,00, annualità 2022, per le esigenze della Commissione pari opportunità di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede con le risorse iscritte in aumento della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, per le spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa delle Marche.


1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio inerente il debito per le spese sostenute per la gestione delle macerie pubbliche a seguito degli eventi sismici 2016 ovvero per il servizio di raccolta e gestione per euro 9.127.611,22, per l'utilizzo di beni di terzi per lo svolgimento del servizio per euro 48.800,00 e per l'indennità di occupazione temporanea, non preordinata all'esproprio, del sito di deposito temporaneo di Monteprandone per euro 422.427,02.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2022/2024, annualità 2022, nella Missione 11, Programma 02, Titolo 1, a carico dei capitoli: 2110210062 per euro 9.127.611,22; 2110210063 per euro 48.800,00, 2110210064 per euro 422.427,02.


1. La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni di cui alle Tabelle 5 e 6 allegate.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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