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Atto:LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2022, n. 20
Titolo:Assestamento del bilancio 2022- 2024 e modifiche normative
Pubblicazione:(B.U. 6 ottobre 2022, n. 85)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024
Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2021)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021)
Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2021)
CAPO II MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Art. 5 (Modifiche alla l.r. 9/2006)
Art. 6 (Modifiche alla l.r. 18/2021)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 29/2021)
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 39/2021)
Art. 9 (Modifica alla l.r. 30/2021)
Art. 10 (Modifica alla l.r. 35/2021)
Art. 11 (Modifiche alla l.r. 31/2001)
Art. 12 (Modifica alla l.r. 8/2022)
Art. 13 (Modifiche alla l.r. 9/2022)
Art. 14 (Modifica alla l.r. 12/2022)
Art. 15 (Modifiche alla l.r. 13/2022)
Art. 16 (Attività INFEA Informazione, formazione ed educazione ambientale)
Art. 17 (Finalizzazioni di spesa)
Art. 18 (Modifiche alla l.r. 17/2003)
Art. 19 (Proroga relativa agli organi dell'Ente parco naturale del Monte San Bartolo)
CAPO III VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 20 (Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 38/2021 e alla l.r. 39/2021)
Art. 21 (Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2022/2024)
Art. 22 (Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2022-2024)
Allegati
Art. 24 (Copertura finanziaria)
Art. 25 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024



1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2021, già iscritti con la legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024), nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 2.699.521.752,26, sono rideterminati in euro 1.918.607.950,46 in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2021.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2021, già iscritti con la l.r. 39/2021 nello stato di previsione della spesa per l'importo presunto di euro 2.363.615.185,36 sono rideterminati in euro 1.672.974.063,07 in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2021.


1. L'ammontare della giacenza di cassa presso la tesoreria regionale alla chiusura dell'esercizio 2021, già iscritta con la l.r. 39/2021 nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 524.206.482,78 è stabilita per effetto delle risultanze del rendiconto generale della Regione per l'anno 2021, nell'importo di euro 575.337.061,06.


1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del rendiconto generale della Regione per l'anno 2021, è quantificato in euro 664.673.754,04.
2. L'ammontare relativo alle quote accantonate e vincolate specificate nell'Allegato a) "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2021, è pari complessivamente a euro 741.900.211,18.
3. Per effetto delle quote accantonate e delle quote vincolate, l'esercizio 2021 si chiude, con un disavanzo di amministrazione di euro 77.226.457,14 che corrisponde interamente al debito autorizzato e non contratto specificato nell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2021.


1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui degli anni pregressi per il finanziamento degli investimenti realizzati, già stabilita dal comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 39/2021 in complessivi euro 150.291.538,64, è rideterminata in complessivi euro 77.226.457,14 secondo le risultanze dell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2021, come di seguito specificato:
a) relativamente all'anno 2006 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 13.696.204,51 si stabilisce nel nuovo importo di euro 0,00;
b) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 14.263.893,73 si stabilisce nel nuovo importo di euro 7.968.854,50;
c) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 19.022.285,75 si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.956.684,01;
d) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 10.530.386,76 si stabilisce nel nuovo importo di euro 6.074.314,53;
e) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 16.646.971,23 si stabilisce nel nuovo importo di euro 9.452.979,18;
f) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 6.088.875,44 si stabilisce nel nuovo importo di euro 5.284.035,10;
g) relativamente all'anno 2019 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 6.788.947,38 è confermato nell'importo di euro 6.788.947,38;
h) relativamente all'anno 2020 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 16.362.761,32 si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.554.218,98;
i) relativamente all'anno 2021 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 46.891.212,52 si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.146.423,46.

CAPO II
MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE



1. .......................................................................
2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 3 dell'articolo 43 ter della l.r. 9/2006, come introdotto da questa legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa stessa legge.
3. I dati relativi al registro regionale delle strutture extra-alberghiere di cui all'articolo 34 bis della l.r. 9/2006, abrogato da questa legge, confluiscono d'ufficio nel registro regionale di cui al medesimo articolo 43 ter.
4. .......................................................................
5. Dall'applicazione di questo articolo non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 aggiunge l'art. 43 bis, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
Il comma 4 abroga l'art. 34 bis, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.



1. .......................................................................
2. .......................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 aggiunge la lettera f) al comma 3 dell'art. 4, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Il comma 2 modifica la lettera i) del comma 2 dell'art. 11, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.



1. .......................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 18, l.r. 22 novembre 2021, n. 29.


1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024) l'importo: "287.243,72" è rideterminato nell'importo: "185.159,55".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 39/2021 l'importo: "196.000,00" è rideterminato nell'importo: "500.000,00".

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 ridetermina un importo al comma 1 dell'art. 7, l.r. 31 dicembre 2021, n. 39.
Il comma 2 ridetermina un importo al comma 2 dell'art. 7, l.r. 31 dicembre 2021, n. 39



1. .......................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 9, l.r. 23 novembre 2021, n. 30.


1. .......................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 sostituisce il comma 13 dell'art. 10, l.r. 13 dicembre 2021, n. 35.


1. .......................................................................
2. .......................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 aggiunge la lettera al b bis) al comma 1 dell'art. 51, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'art. 51, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.



1. .......................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 6, l.r. 27 aprile 2022, n. 8.


1. .......................................................................
2. .......................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 8, l.r. 27 aprile 2022, n. 9.
Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell'art. 8, l.r. 27 aprile 2022, n. 9.



1. .......................................................................

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'articolo 6, l.r. 19 maggio 2022, n. 12.


1. .......................................................................
2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2022, stabilito in euro 3.615.162,86, dal comma 2 del medesimo articolo 1, è rideterminato in euro 3.485.162,86.
3. .......................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), aggiunge la lett. c bis) al comma 1, sostituisce il comma 4, aggiunge il comma 4 bis, sostituisce il comma 6, aggiunge il comma 6 bis) e modifica il comma 7 dell'art. 1, l.r. 16 giugno 2022, n. 13
Il comma 2 ridetermina il fondo di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 1, della l.r. 16 giugno 2022, n. 13, come stabilito dal comma 2 del medesimo art. 1.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 3, l.r. 16 giugno 2022, n. 13



1. Per le attività INFEA Informazione, formazione ed educazione ambientale svolte dai Centri di educazione ambientale è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2022 ed euro 200.000,00 per l'anno 2023 da iscrivere nella Missione 9, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022/2024.


1. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale 17 maggio 2018, n. 15 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura fotografica), annualità 2022 e 2023, inserite nella tabella A dell'allegato 14 di questa legge, sono finalizzate all'attuazione dell'articolo 3 della medesima legge.
2. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale 29 luglio 2019, n. 22 (Valorizzazione delle arti visive e figurative e dell'attività del Museo Archivio del Manifesto), annualità 2022 e 2023, inserite nella tabella A dell'allegato 14 di questa legge, sono finalizzate all'attuazione dell'articolo 3 della medesima legge.


1. .......................................................................

Nota relativa all'articolo 18
Il comma 1 abroga il comma 2 dell'art. 9, l'art. 11 e il comma 3 dell'art. 17, l.r. 28 luglio 2003, n. 17.


1. Nelle more della legge regionale di riforma delle aree protette, il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell'Ente parco naturale del Monte San Bartolo, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.
CAPO III
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DISPOSIZIONI FINANZIARIE



1. Le tabelle allegate alla legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)) sono modificate come segue:
a) la tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2022-2024 di leggi regionali " è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata a questa legge;
b) la tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D 1 allegata a questa legge;
c) la tabella D 2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella D 2 allegata a questa legge;
d) la tabella E "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge.

2. La tabella A "Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2022-2024 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio" allegata alla legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024) è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge.
3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.

Nota relativa all'articolo 20
Il comma 1 modifica le tabelle B, D1, D2 ed E, l.r. 31 dicembre 2021, n. 38.
Il comma 2 modifica la tabella A, l.r. 31 dicembre 2021, n. 39.



1. Nel triennio 2022/2024 l'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 39/2021 aumenta complessivamente di euro 67.750.546,74 di cui euro 25.068.133,74 nel 2022, euro 5.862.413,00 nel 2023 ed euro 36.820.000,00 nel 2024.
2. Per effetto del comma 1 l'autorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2022/2024, già stabilita all'articolo 9 della l.r. 39/2021 in euro 172.721.984,66, è rideterminata complessivamente in euro 240.472.531,40 di cui:
a) euro 103.997.411,94 nel 2022;
b) euro 64.569.045,13 nel 2023;
c) euro 71.906.074,33 nel 2024.



1. Allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2022-2024 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 2 di questa legge "Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2022-2024".
2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2022-2024 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 4 di questa legge "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2022-2024".

Allegati

1. A questa legge sono allegati:
a) Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);
b) Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2022-2024 (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2022-2024 (allegato 3);
d) Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2022-2024 (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni - titoli per il triennio 2022-2024 (allegato 5);
f) Stato di previsione delle entrate 2022-2024 e stato di previsione delle spese 2022-2024 assestati (allegato 6);
g) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato (allegato 7);
h) Quadro generale riassuntivo assestato (allegato 8);
i) Prospetto assestato concernente gli equilibri di Bilancio (allegato 9);
j) Prospetto assestato concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
k) Aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 11);
l) Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 12);
m) Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 13);
n) Variazioni alle Tabelle allegate alla l.r. 38/2021 e alla l.r. 39/2021 (Allegato 14);
o) Nota integrativa predisposta ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15);
p) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 16).



1. La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
 
ALLEGATO 15
Ai sensi del comma 1 dell'art. 16, l.r. 1 dicembre 2022, n. 25, al paragrafo a) della Nota integrativa dell'Assestamento del bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'allegato 15 di questa legge regionale, le parole: "euro 148.746.057,72" sono sostituite dalle seguenti: "euro 144.714.382,51" e le parole: "euro 51.786.365,98" sono sostituite dalle seguenti: "euro 47.754.690,77".