Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2022, n. 30
Titolo:Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze
Pubblicazione:(B.U. 5 gennaio 2023, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Nelle more del riordino della disciplina regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro e al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite, la Regione detta disposizioni di adeguamento a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione agli standard minimi e ai livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).


1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione, in qualità di ente pubblico titolare del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 4, commi da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
a) disciplina il sistema regionale di certificazione delle competenze, riconoscendolo quale parte integrante del sistema di apprendimento permanente, nonché i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle stesse competenze in relazione alle qualificazioni di titolarità regionale;
b) adotta i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al Capo II del d.lgs. 13/2013;
c) garantisce, per il tramite del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, l'operatività e l'aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali e delle qualificazioni di titolarità regionale afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Capo III del d.lgs. 13/2013;
d) provvede al monitoraggio e alla valutazione del sistema regionale di certificazione delle competenze.



1. La Giunta regionale provvede all'attuazione di questa legge e in particolare:
a) adotta strumenti finalizzati a garantire il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità del patrimonio culturale e professionale delle persone in una dimensione europea;
b) definisce gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati nel rispetto degli standard minimi di servizio;
c) stabilisce le modalità di organizzazione delle prove di valutazione per l'accertamento delle competenze e il rilascio delle qualificazioni nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo;
d) determina le modalità di attestazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona in contesti di apprendimento formali, non formali e informali al termine dei servizi di individuazione, validazione e certificazione.



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


1. ........................................................................................
2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione regionale incompatibile con questa legge.

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 abroga il comma 1 dell'art. 3, l'art. 12 e l'art. 16, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.