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Atto:LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022, n 18
Titolo:Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei
Pubblicazione:(B.U. 4 agosto 2022, n. 66)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna

Sommario





1. La Regione, con questa legge, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei allo scopo di preservare il patrimonio naturale e incrementare i fattori produttivi nei territori montani nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.
2. Per quanto non previsto da questa legge si applica la normativa statale vigente.


1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono svolte dalle Unioni montane per i territori di propria competenza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), e dalla Regione per il restante territorio.
2. Oltre alle funzioni amministrative di cui al comma 1, la Regione svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo a essa riservate da questa legge.


1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali, nel rispetto dei limiti e dei divieti di cui all'articolo 8.
2. Nelle aree naturali protette del territorio regionale, di cui alla normativa statale e regionale vigente, la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dai relativi organismi di gestione.


1. La raccolta dei funghi epigei spontanei può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che:
a) abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) siano in possesso dell'abilitazione alla raccolta dei funghi prevista all'articolo 5;
c) siano in possesso del titolo per la raccolta previsto all'articolo 6.

2. Possono effettuare la raccolta senza essere muniti del titolo di cui alla lettera c) del comma 1 i minori di anni sedici, purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso dell'abilitazione e del titolo di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ferme restando le esenzioni di cui alle lettere b), c), e d) del comma 2 bis. I funghi raccolti dal minore di anni sedici concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito alla persona maggiorenne.
2 bis. Sono esonerati dal possesso dell'abilitazione di cui alla lettera b) del comma 1 coloro i quali:
a) abbiano meno di sedici anni, nel rispetto di quanto previsto al comma 2;
b) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo);
c) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 3 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi);
d) non siano residenti nella regione e siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza.


Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 1, l.r. 23 febbraio 2023, n. 3.


1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è rilasciata dalla Regione e dalle Unioni montane territorialmente competenti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, in relazione alla residenza del candidato, a seguito del superamento del test di cui al comma 3 finalizzato ad accertare la conoscenza delle specie fungine commestibili, degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi, nonché delle principali norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta. L'abilitazione ha validità su tutto il territorio regionale.
2. I non residenti nel territorio regionale che non siano in possesso di un titolo di abilitazione alla raccolta, comunque denominato, rilasciato ai sensi della normativa vigente in altre Regioni o stati esteri di residenza, possono sostenere il test abilitativo sia presso la Regione sia presso le Unioni montane.
3. Il test abilitativo, organizzato dagli enti territorialmente competenti, è svolto sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale che provvede altresì a fissare:
a) la composizione delle commissioni;
b) il modello standard del titolo abilitativo.

4. Le commissioni di cui alla lettera a) del comma 3, che devono prevedere la presenza di un micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio, operano a titolo gratuito senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
5. Le associazioni micologiche e naturalistiche iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), gli enti formativi riconosciuti dalla Regione, le università, gli enti locali, le associazioni professionali agricole nonché altri soggetti pubblici e privati possono organizzare corsi preparatori al test abilitativo.

Nota relativa all'articolo 5
Sostituito dall'art. 2, l.r. 23 febbraio 2023, n. 3. Così modificato dall'art. 11, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. Costituisce titolo per la raccolta, la ricevuta di pagamento di euro 20,00 per il titolo annuale di raccolta, per i residenti e non residenti in regione.
2. I residenti in regione provvedono al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:
a) all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui il comune di residenza ricada nella stessa;
b) alla Regione, nel caso in cui il comune di residenza non ricada nell'ambito di una Unione montana.

3. I non residenti in regione provvedono al pagamento dell'importo del titolo per la raccolta:
a) all'Unione montana di riferimento, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni della stessa;
b) alla Regione, nel caso in cui la raccolta sia prevalentemente effettuata nei comuni fuori dalle Unioni montane.

4. Oltre al titolo per la raccolta, i non residenti in regione, che effettuano la raccolta nei comuni delle Unioni montane, versano una somma da euro 3,00 ad euro 70,00 per l'esercizio di raccolta che viene determinata in funzione del periodo di validità del titolo. L'ammontare dell'importo e del periodo è determinato dalle Unioni montane per il territorio di rispettiva competenza e la riscossione di tale cifra può essere effettuata sia in modalità telematica che negli esercizi pubblici convenzionati siti nelle stesse Unioni montane.
5. Il titolo di raccolta è valido dalla data del versamento e fino alla scadenza del periodo temporale di riferimento.
6. Le modalità di riscossione del titolo sono stabilite dalla Giunta regionale.


1. Durante la raccolta occorre essere muniti dei titoli di cui agli articoli 5 e 6, accompagnati da idoneo documento di identità in corso di validità. I soggetti esentati dal possesso dell'abilitazione alla raccolta o del titolo per la raccolta devono comunque essere muniti di apposito documento di identità in corso di validità. Tali documenti sono esibiti a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
2. I carpofori vanno raccolti con torsione e in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
3. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 3, l.r. l.r. 23 febbraio 2023, n. 3.


1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso. Per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 12, la quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in quattro chilogrammi.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4. E' vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso. E' vietata la raccolta del genere Agaricus, Boletus e Calocybe con diametro del cappello inferiore a 3 cm.
5. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata nelle aree naturali protette del territorio regionale, salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3.
6. La raccolta è altresì vietata nei terreni in cui non è consentito l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, e, in ogni caso, nei giardini e nei parchi privati per tutta la loro estensione nonché nei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, fatta esclusione per i proprietari.
7. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane e a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
8. La Giunta regionale, per motivi di tutela dell'ecosistema, può disporre i seguenti divieti e limitazioni alla raccolta:
a) limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi epigei spontanei per periodi definiti e consecutivi;
b) limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi epigei spontanei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta dei Comuni interessati;
c) limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse, sentiti i Comuni interessati e le Unioni montane.

9. Le limitazioni e i divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 8 possono essere disposti anche dalle Unioni montane.
10. La raccolta funghi all'interno delle Aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.


1. La struttura organizzativa regionale competente può rilasciare autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei per comprovati motivi di interesse scientifico e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.
2. Tali autorizzazioni non possono avere una validità superiore a un anno e sono rinnovabili.
3. Le autorizzazioni previste da questo articolo possono essere rilasciate anche dalle Unioni montane.


1. Le risorse derivanti dai proventi dei titoli di raccolta di cui al comma 2 dell'articolo 6 sono destinate:
a) per la lettera a) del medesimo comma 2, alle Unioni montane per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite da questa legge e, in particolare, ad interventi diretti a sostenere, anche tramite l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca, le università, i Comuni nel cui territorio si effettua la raccolta, gli Ispettorati micologici delle aziende sanitarie territorialmente competenti, le associazioni professionali agricole e le associazioni micologiche e naturalistiche, regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017:
1) iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;
2) la promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati;
b) per la lettera b) del medesimo comma 2, alla Regione che le ridistribuisce ai Comuni delle Unioni montane e ai Comuni il cui territorio confina interamente con una Unione montana non considerando il confine con altre regioni, in rapporto alla superficie boschiva degli stessi e sono destinate alla tutela e alla conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei, alla vigilanza sull'attività di raccolta dei funghi, alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta.

1 bis. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1 sono ridistribuite, per importi superiori a euro 1.000,00 ai Comuni delle Unioni stesse in rapporto alla loro superficie boschiva, ovvero per importi inferiori a euro 1.000,00 trattenute dalla stessa Regione che le usa per i medesimi scopi.
2. Le risorse derivanti dai proventi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 sono destinate alle Unioni montane e quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 6 alla Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite da questa legge e, in particolare, ad interventi diretti a sostenere, anche tramite l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca, le università, i Comuni nel cui territorio si effettua la raccolta, gli Ispettorati micologici delle aziende sanitarie territorialmente competenti, le associazioni professionali agricole e le associazioni micologiche e naturalistiche, regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017:
a) iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;
b) la promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati.

3. Le risorse derivanti dai proventi di cui al comma 4 dell'articolo 6, incamerate dalle Unioni montane, fatti salvi i costi di gestione del sistema di riscossione, vengono così ridistribuite:
a) per importi superiori a euro 1.000,00 ai Comuni delle Unioni stesse in rapporto alla loro superficie boschiva;
b) per importi inferiori a euro 1.000,00 trattenute dalle stesse Unioni.

3 bis. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate alla tutela e alla conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei, alla vigilanza sull'attività di raccolta dei funghi e alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 11, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. La Regione e le Unioni montane, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali, previo parere dei Comuni interessati, possono autorizzare i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) alla individuazione di aree dove la raccolta dei funghi può essere esercitata in modo esclusivo da tali soggetti anche a fini economici.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 1 interessati alla definizione delle aree, e all'approvazione, da parte della Regione o delle Unioni montane, di un piano di gestione silvo-colturale che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale e che evidenzi, tra l'altro, il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi epigei spontanei.
3. La Regione, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali, previo parere dei Comuni interessati, classificati montani o parzialmente montani, non ricompresi nei territori di una Unione montana, può individuare zone dove i residenti possono esercitare la raccolta giornaliera in deroga ai limiti quantitativi previsti da questa legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi a persona. Medesima facoltà è riservata alle Unioni montane per i territori di loro competenza.
4. Qualora non in contrasto con la disciplina degli organismi di gestione delle aree naturali protette di cui al comma 2 dell'articolo 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 di questo articolo è concessa previo parere di detti organismi per le zone ricadenti nelle aree medesime. Medesimo parere è richiesto ai fini di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio della raccolta di cui a questo articolo.


1. La vendita dei funghi freschi spontanei di cui all'elenco approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 è soggetta ad apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente.
2. Per gli imprenditori agricoli professionali, i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della normativa statale vigente.
3. L'attività di cui al comma 1 è subordinata:
a) al superamento di un esame di idoneità, finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione;
b) alla certificazione di avvenuto controllo, da parte delle strutture sanitarie territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

4. Per i soggetti residenti nei Comuni il cui territorio non ricade in una Unione montana, l'esame di idoneità di cui al comma 3 è sostenuto davanti a una apposita commissione composta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia, o suo delegato, che svolge funzioni di Presidente, da un funzionario regionale della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e da un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.
5. Per i soggetti residenti nei Comuni il cui territorio ricade in una Unione montana, l'idoneità dei candidati è valutata da una apposita commissione costituita dalla medesima Unione. Detta commissione deve in ogni caso comprendere un funzionario della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità e un esperto micologo designato dalla struttura sanitaria competente per territorio.
6. La partecipazione ai lavori delle commissioni non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
7. Le modalità per il rilascio dell'idoneità conseguita a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 3 sono determinate dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 4, l.r. l.r. 23 febbraio 2023, n. 3.


1. Presso ogni struttura sanitaria territorialmente competente, all'interno del dipartimento di prevenzione, l'Ispettorato micologico, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), svolge le funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'Ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.
2. La Giunta regionale determina l'importo dovuto dagli esercenti di attività commerciali per l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 3 marzo 1982, n. 7 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833), in materia di accertamenti e di indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione delle strutture sanitarie territorialmente competenti per l'igiene pubblica, degli alimenti, della nutrizione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il servizio di cui al comma 1 è fornito gratuitamente ai singoli cittadini.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 5, l.r. l.r. 23 febbraio 2023, n. 3.


1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme di questa legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:
a) coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso della documentazione prevista al comma 1 dell'articolo 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 250,00 ed euro 500,00;
b) per la violazione dei divieti o dei limiti di raccolta di cui all'articolo 8, con esclusione del comma 2, si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 50,00 ed euro 150,00, nonché il ritiro del titolo abilitativo in sede di accertamento. Il titolo abilitativo ritirato è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, che provvede alla sua sospensione per sei mesi, e in caso di recidiva per un anno, e alla successiva riconsegna, subordinatamente al versamento dell'importo per il titolo di raccolta di cui all'articolo 6;
c) per le violazioni delle modalità di raccolta, di cui al comma 3 dell'articolo 7, si applica una sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00.

2. I funghi confiscati sono conferiti alle strutture sanitarie territorialmente competenti che provvedono, previa compilazione di apposito verbale, alla distruzione o alla destinazione di utilizzo degli stessi. In alternativa, possono essere distrutti al momento della confisca previa compilazione di apposito verbale. Nel caso in cui il prodotto non fosse più commestibile, le strutture sanitarie territorialmente competenti provvedono alla loro distruzione e al relativo smaltimento.
3. I Comuni e le Unioni montane esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge, nei territori di rispettiva competenza, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introitano i relativi proventi.
4. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute in questa legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 376/1995.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 11, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. La Giunta regionale adotta gli atti per l'attuazione di questa legge e, in particolare, quelli di cui al comma 5 dell'articolo 11 e al comma 7 dell'articolo 12.
2. La Giunta regionale approva l'elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 del d.p.r. 376/1995.
3. La Giunta regionale può adottare altresì linee di indirizzo, anche per le Unioni montane, necessarie per l'attuazione di questa legge.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 6, l.r. l.r. 23 febbraio 2023, n. 3.


1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.
2. Le Unioni montane trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati durante l'anno precedente nonché l'utilizzo delle risorse.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari e alle risorse impegnate.
4. La relazione comprende anche la documentazione trasmessa alla Giunta regionale dalle Unioni montane ai sensi del comma 2.
5. La relazione di cui al comma 3 è altresì pubblicata sui siti web istituzionali del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e della Giunta regionale.


1. Le entrate derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 2 e della lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, stimate in euro 50.000,00, sono introitate al Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2022/2024.
2. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si provvede, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, mediante impiego di quota parte delle risorse già iscritte a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022/2024 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17.
3. Per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 gli stanziamenti di euro 125.000,00 già iscritti nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 del bilancio di previsione 2022/2024, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono ridotti di euro 75.000,00.
4. Per gli esercizi successivi le spese, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, sono autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.
5. Le autorizzazioni di spesa della l.r. 17/2001, inserita nella tabella A della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022-2024) riferite alle annualità 2023 e 2024 sono soppresse.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Le Unioni montane stabiliscono l'ammontare dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 6 entro il 31 dicembre 2022.
3. I versamenti per l'esercizio della raccolta effettuati dai soggetti abilitati alla raccolta stessa ai sensi delle disposizioni previgenti hanno validità fino alla loro scadenza naturale.
4. Gli ultraquattordicenni, in possesso di abilitazione ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 17/2001, possono esercitare la raccolta ai sensi delle medesime disposizioni fino al compimento del sedicesimo anno di età.
5. Ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione allo stesso Registro da parte delle associazioni micologiche e naturalistiche di cui all'articolo 10, si intende soddisfatto attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
6. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 17/2001 per le tabelle già apposte ai sensi del medesimo articolo, fino all'adozione di diversa disposizione da parte della Giunta regionale.
8. Nelle more dell'adozione degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 da parte degli organismi di gestione delle aree naturali protette del territorio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate ai sensi della l.r. 17/2001.


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Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 abroga la l.r. 25 luglio 2001, n. 17; la l.r. 5 febbraio 2002, n. 1; la l.r. 6 novembre 2002, n. 21; la l.r. 16 aprile 2003, n. 6; il comma 7 dell'art. 12, l.r. 2 agosto 2006, n. 13, e l'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.
Il comma 2 modifica la Tabella B, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.