Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 1992, n. 33
Titolo:Disciplina Amministrativa e contabile delle attività di formazione professionale.
Pubblicazione:(B.U. 6 agosto 1993, n. 68 - bis)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Formazione professionale

Sommario





1. In conformità a quanto previsto dalla lettera a) dell’articolo 7 della L. R. 26 marzo 1990, n. 16, recante norme sull’ordinamento del sistema regionale di formazione professionale, di seguito denominata “legge”, il presente regolamento determina la disciplina amministrativa e contabile cui debbono attenersi gli enti delegati ed i soggetti che concorrono all’attuazione delle iniziative formative e delle altre attività che contribuiscono al funzionamento del sistema regionale di formazione professionale.
2. Le norme contenute nel presente atto vengono integrate dalle direttive che il presidente della giunta regionale emana ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge.


1. Nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi indicati dalla Regione nel piano triennale e delle direttive annuali di cui agli articoli 4 e 6 della legge, la programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è informata a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare che prevede sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.
2. L’elaborazione dei programmi deve tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell’esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa eventualmente già applicata.


1. Sulla base di quanto disposto dall’articolo 11 della legge le proposte di iniziative formative da ammettere a finanziamento devono, a pena di esclusione, contenere informazioni dettagliate relativamente a:
a) analisi del contesto economico-territoriale nel quale l’iniziativa si colloca, rigorosamente finalizzata al settore economico coinvolto ed alle prospettive occupazionali della figura professionale interessata;
b) profilo e contenuti della figura professionale e sua riconducibilità all’ordinamento didattico della Regione approvato con D.G.R. 24 luglio 1989, n. 4626 e successive modificazioni e integrazioni;
c) progetto didattico, corredato dai requisiti professionale di ogni singolo docente;
d) elencazione delle attrezzature, dei beni materiali e dei locali da utilizzare;
e) preventivo di spesa analitico per voci di costo;
f) durata del progetto e sue scansioni temporali.



1. I corsi di formazione professionale possono essere:
a) di qualificazione, rivolti a coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico o, in difetto, abbiano compiuto il 14° anno di età e non siano in possesso di una qualifica professionale;
b) di riqualificazione, rivolti a coloro che desiderino acquisire una qualifica professionale diversa da quella posseduta;
c) di specializzazione, finalizzati all’apprendimento di conoscenze ed alla acquisizione di capacità ulteriori rispetto alla qualifica conseguita e posseduta. Il passaggio dalla qualificazione alla specializzazione si attua solo dopo un periodo di idonea esperienza di lavoro nella qualifica;
d) di aggiornamento, nel settore in cui il soggetto opera;
e) di perfezionamento, rivolti all’approfondimento di una conoscenza specifica;
f) di abilitazione, rivolti all’esercizio di specifiche attività e regolati da leggi nazionali e regionali;
g) di inserimento sociale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale e rivolti a soggetti in difficoltà dal lato dell’inserimento nel mercato del lavoro quali ad esempio detenuti, invalidi o portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

2. Il monte ore delle attività formative, commisurato alla qualifica corrispondente, viene stabilito dall’ordinamento didattico della Regione.


1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 9 e seguenti, nel rispetto degli schemi-tipo di cui alla lettera b) dell’articolo 7 e dell’articolo 9 della legge, gli enti delegati, nella realizzazione delle attività formative, si attengono alle seguenti prescrizioni:
a) le convenzioni con enti ed istituti specializzati devono comunque indicare:
a1) finalità, oggetto, periodo e durata del rapporto instaurato;
a2) personale necessario all’attuazione del corso;
a3) locali, attrezzature tecnico-didattiche e servizi idonei all’attuazione delle iniziative;
a4) somme da corrispondere all’ente convenzionato, articolate per voci di spesa;
a5) eventuali assicurazioni, indennità o rimborsi da corrispondere ai partecipanti;
a6) termini e modalità di rendicontazione;
a7) destinazione dei beni eventualmente prodotti;
b) le convenzioni con imprese o loro consorzi sono stipulate per:
b1) la realizzazione di periodi di tirocinio, di stage o di esperienze operative connesse ad attività formative basate sull’alternanza tra studio e lavoro, con contenuti preventivamente concordati e finalizzati al livello di professionalità da conseguire;
b2) la realizzazione di periodi di tirocinio pratico presso aziende artigiane finalizzati alla creazione di manodopera qualificata specialmente nei settori artistico tipico e tradizionale;
b3) la realizzazione di attività formative rivolte alla qualificazione o specializzazione di lavoratori dipendenti o al miglioramento delle qualità professionali, anche al fine di conseguire titoli di studio;
b4) la realizzazione di attività formative rivolte alla riqualificazione professionale degli stessi, coinvolti in processi di ristrutturazione o riconversione aziendale;
b5) la realizzazione di attività formative rivolte agli apprendisti.

2. Nelle convenzioni con imprese e loro consorzi, gli enti delegati tengono conto di eventuali accordi aziendali stipulati tra imprese e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali convenzioni devono contenere:
a) l’elenco dei partecipanti e le modalità di partecipazione alle attività formative da realizzarsi in azienda o fuori;
b) il periodo di svolgimento, la durata ed il numero delle ore destinate all’attuazione degli interventi;
c) le somme da corrispondere per la realizzazione dell’intervento.

3. I partecipanti al tirocinio pratico non possono essere adibiti dall’azienda a mansioni direttamente produttive se non per il tempo strettamente necessario ad acquisire la padronanza delle tecniche secondo le finalità previste nel programma formativo e deve essere escluso ogni elemento che possa prefigurare un rapporto di lavoro subordinato. ll controllo su tali aspetti è di competenza degli enti delegati.
4. A partecipanti e docenti deve essere garantita la copertura assicurativa di cui all’articolo 8.
5. Qualora le attività formative vengano finalizzate a specifiche occasioni di impiego, la convenzione deve prevedere, nel rispetto delle norme sul collocamento vigenti, l’occupazione al termine del ciclo degli allievi qualificati, eventualmente previa selezione degli idonei.


1. Le domande di ammissione ai corsi devono essere presentate:
a) all’ente delegato per le attività gestite direttamente da esso;
b) alle scuole regionali o ai soggetti convenzionati per le attività gestite rispettivamente dalle prime o dai secondi.

2. L’ammissione ai corsi di norma è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) assolvimento dell’obbligo scolastico o esonero dallo stesso nei casi previsti dalla legge e possesso dei titoli di studio eventualmente richiesti;
b) iscrizione nelle liste di collocamento, per i corsi di formazione di base e di qualificazione e per i corsi finalizzati all’occupazione.

3. L’ammissione alle fasi successive di cicli formativi modulari di durata pluriennale o a corsi di specializzazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento è consentita solo quando l’interessato abbia frequentato e superato regolarmente le fasi propedeutiche previste nell’ordinamento didattico o sia in possesso di precedenti idonee esperienze di studio o di lavoro.
4. Il numero dei partecipanti da ammettere è commisurato al tipo di corso, alle sue finalità, alla ricettività delle strutture ed alla disponibilità di attrezzature tecnico-didattiche.
5. Di norma il numero degli allievi da ammettere ai corsi di formazione di base è di quindici unità, è consentito un numero inferiore di partecipanti quando il corso sia direttamente finalizzato ad una occupazione immediata.
6. Qualora il corso abbia uno sbocco occupazionale predeterminato, l’ammissione avviene solo dopo che l’ufficio di collocamento abbia trasmesso l’elenco degli iscritti alle liste di collocamento in possesso dei requisiti richiesti; gli iscritti alle liste di cui sopra che intendono frequentare il corso godono del diritto di precedenza.
7. Qualora, durante lo svolgimento delle attività, la media delle frequenze sia pari o inferiore al cinquanta per cento delle iscrizioni, I’organismo gestore ne dà immediato avviso all’ente delegato competente, il quale decide in ordine alla sospensione, alla chiusura dell’attività o all’accorpamento del corso con altri analoghi.
8. Il venti per cento delle iscrizioni è riservato a soggetti portatori di menomazioni psico-fisiche o sensoriali che, in base ad accertamenti effettuati tramite l’unità sanitaria locale (USL), siano in grado di conseguire livelli di professionalità tali da consentire un loro concreto impiego in attività lavorative, in tali casi alla presenza dell’insegnante del corso può essere aggiunta la presenza di un insegnante di sostegno.
9. La presenza dell’insegnante di sostegno deve essere garantita qualora la documentazione trasmessa dalla USL ne dimostri la necessità.
10. Per i minori di anni 18 la domanda deve essere firmata da un genitore o da chi eserciti la potestà o la tutela e deve indicare il nominativo a favore del quale devono essere effettuati eventuali versamenti.


1. Qualora le domande di iscrizione superino il numero dei posti a disposizione, l’organismo gestore, sentito il consiglio di amministrazione di cui all’articolo 25 della legge, oppure il comitato di controllo sociale di cui all’articolo 27 della stessa legge, effettua, con modalità da concordare con l’ente delegato, una selezione dei candidati sulla base dei titoli di studio e professionali, delle attitudini e preferenze, della situazione economica e familiare, nonché della residenza nel territorio regionale del candidato alla data di iscrizione al collocamento.
2. L’ammissione ai corsi di cittadini stranieri è subordinata, oltre che alle vigenti norme di pubblica sicurezza, anche al possesso del titolo di studio obbligatorio conseguito nel paese di origine e, laddove sia richiesto un titolo di studio particolare, dell’attestazione di equipollenza del titolo posseduto con quello richiesto.
3. Il comitato di controllo sociale e il consiglio di amministrazione accertano, in via preliminare, che i cittadini stranieri di cui al comma 2 siano in possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.
4. Alle varie iniziative formative e alle relative modalità di partecipazione deve essere data la massima pubblicità e diffusione. A tal fine particolare rilevanza assumono le funzioni degli uffici di orientamento professionale di cui alla legge.


1. Allievi, insegnanti ed eventuali collaboratori esterni devono essere assicurati contro gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle attività formative svolte in sede e fuori sede, mediante convenzioni stipulate dall’ente delegato o dall’organismo gestore con l’INAIL o con altri istituti di diritto pubblico o società da questi controllate per i rischi non coperti dall’lNAlL, in particolare quelli connessi con l’uso del mezzo di trasporto dalla sede del corso a quella dell’azienda e viceversa, nonché con l’uso di impianti, attrezzature e beni durante il periodo di stage o di tirocinio pratico.


1. Conformemente all’articolo 8 della legge 845/1978 le attività di formazione professionale sono articolate secondo l’ordinamento didattico vigente.
2. In conformità a quanto previsto dai commi 3 e 5 dell’articolo 8 della legge, l’ente delegato, insieme agli indirizzi ed ai criteri per la progettazione formativa, approva il programma delle attività di formazione da realizzare attraverso le scuole professionali regionali ad esso trasferite. Il periodo di svolgimento dei corsi è stabilito di norma tra l'1 ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo; per particolari esigenze l'Ente delegato può prorogare l'approvazione delle attività formative al 30 settembre precedente l'anno cui si riferiscono e la loro conclusione al 31 dicembre.
3. L’orario di svolgimento delle lezioni non può superare le quaranta ore settimanali e le otto ore giornaliere; per i corsi serali l’orario giornaliero non può essere superiore alle quattro ore e non può protrarsi oltre le ore 22,00.
4. Per ogni corso è istituito un apposito registro nel quale gli insegnanti, sotto la propria responsabilità, attestano:
a) eventuali assenze degli allievi;
b) data e orario delle lezioni;
c) argomento trattato;
d) eventuali valutazioni sul profitto degli allievi.

5. I registri sono vidimati dall’ente delegato prima dell’inizio dell’attività; quando è prevista una sovvenzione ai partecipanti, questi vi appongono giornalmente la propria firma.
6. Le assenze degli allievi di minori età devono essere giustificate da chi ne ha la potestà o la tutela entro il quinto giorno dall’inizio dell’assenza; ove ciò non si verifichi, il responsabile dell’organizzazione del corso invita chi ha la potestà o la tutela dell’allievo a giustificare l’assenza entro i dieci giorni successivi alla richiesta.
7. Ove anche tale termine decorra invano, l’allievo viene espulso.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 13, l.r. 18 gennaio 1996, n. 2.


1. Gli organismi gestori devono trasmettere all’ente delegato entro quindici giorni dall’inizio dei corsi e per ciascuna attività di formazione:
a) la data di effettivo inizio del corso;
b) l’elenco nominativo degli iscritti con indicazione dei dati anagrafici e del titolo di studio;
c) l’orario settimanale delle lezioni ed il programma dettagliato degli stages;
d) l’elenco del personale insegnante preposto ai singoli corsi con l’indicazione dei dati anagrafici, del titolo di studio, delle materie di insegnamento e dell’orario giornaliero e settimanale delle lezioni;
e) la dichiarazione di regolare copertura assicurativa dei partecipanti ai corsi e dei docenti, ai sensi dell’articolo 8;
f) la dichiarazione attestante che le strutture, le attrezzature, il materiale didattico e di esercitazione sono disponibili e conformi a quanto indicato nel progetto approvato dall’ente delegato.


Art. 11

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Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 10, l.r. 10 agosto 1998, n. 31.


1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 4 e seguenti, quando le ore di corso effettuate siano almeno il 90 % di quelle previste, l’ente delegato autorizza l’effettuazione delle prove d’esame volte ad accertare l’avvenuta acquisizione di conoscenze e capacità professionali per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 75 % delle ore complessive.
2. Le prove d’esame si svolgono di norma durante l’ultima settimana del corso e le ore utilizzate a tal fine vengono computate nella durata complessiva del corso.
3. Le commissioni esaminatrici per i corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione sono composte secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 12 della legge.
4. L’ente delegato, almeno sessanta giorni prima della conclusione delle attività corsuali, chiede ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del citato articolo 12 di designare i propri rappresentanti alle prove d’esame specificando, per ciascun corso, sede, data ed orario delle prove.
5. Sulla base delle designazioni, che devono pervenire almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove d’esame, I’ente delegato nomina la commissione d’esame dandone comunicazione ai componenti ed all’organismo gestore; qualora le designazioni predette non pervengano nel termine sopra indicato, l’ente delegato provvede alla nomina in luogo degli organismi inadempienti.


1. Le prove di esame sono quelle specificate nel progetto formativo approvato dall’ente delegato e debbono risultare conformi all’ordinamento didattico; esse non possono avere una durata superiore a tre giorni.
2. Entro venti giorni dalla conclusione degli esami, l’ente gestore trasmette all’ente delegato:
a) il verbale d’esame firmato dai membri della commissione, nonché i fogli di presenza giornaliera dei componenti della stessa;
b) il verbale del colloquio finale;
c) l’elenco nominativo, con l’indicazione del luogo e della data di nascita e del comune di residenza, degli allievi frequentanti;
d) la relazione conclusiva sul programma didattico svolto ed i risultati conseguiti.


Art. 14

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Nota relativa all'articolo 14
Abrogato dall'art. 10, l.r. 10 agosto 1998, n. 31.


1. L’organizzazione e il funzionamento della scuola sono disciplinati dal regolamento interno previsto dal comma 11 dell’articolo 25 della legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti norme.


1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 25 della legge, il consiglio di amministrazione della scuola regionale costituisce l’organo deliberante della scuola stessa.
2. (Abrogato)
3. L’ente delegato competente alla costituzione dei singoli consigli di amministrazione, entro trenta giorni dall’emanazione del presente regolamento, richiede la designazione dei componenti del consiglio stesso, così come stabilito dal comma 7 dell’articolo 25 della legge.
4. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del direttore della scuola o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno degli stessi.

Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 10, l.r. 10 agosto 1998, n. 31.


1. Durante il periodo di attività didattica, il personale docente inquadrato nel ruolo unico degli operatori della formazione professionale, adempie, nell’ambito delle trentasei ore settimanali di servizio, ai seguenti compiti:
a) svolge l’insegnamento secondo gli indirizzi fissati dalla programmazione didattica;
b) è responsabile delle attrezzature didattiche durante le ore di insegnamento;
c) cura la regolare tenuta dei registri ed altri documenti scolastici e segue gli allievi nei momenti di alternanza scuola-lavoro e durante le visite guidate di istruzione (un accompagnatore ogni gruppo di allievi da due a cinque);
d) collabora con gli altri docenti e con la direzione della scuola per la predisposizione della progettazione didattica;
e) partecipa alle riunioni del consiglio dei docenti del corso e della scuola;
f) sostituisce, per non più di tre ore settimanali, i colleghi assenti per meno di sei giorni consecutivi;
g) tiene contatti con le famiglie degli allievi e con gli operatori socio-educativi;
h) adempie ad ogni altro compito educativo in relazione alle esigenze della scuola e degli allievi;
i) predispone per il consiglio dei docenti relazioni verbali bimestrali e scritte quadrimestrali o di fine ciclo modulare, al fine delle verifiche sullo stato di attuazione dei programmi;
l) può rappresentare l’ente delegato nelle commissioni d’esame e nei gruppi di lavoro;
m) dispone di sei ore settimanali, la cui utilizzazione viene stabilita annualmente al momento della predisposizione dell’orario generale di insegnamento per collaborare alle seguenti attività:
m1) ricerca e sperimentazione per il miglioramento del programma o delle metodologie di insegnamento;
m2) iniziative promosse per l’orientamento professionale dei giovani;
m3) iniziative promosse per l’innovazione tecnica ed educativa, mantenendo rapporti con le forze sociali nel territorio per organizzare gli stages aziendali e l’analisi dei fabbisogni e per elaborare progetti formativi.

2. Il servizio prestato fuori sede è autorizzato dal direttore della scuola con permesso scritto nell’ambito del territorio comunale o con ordine di missione al di fuori dello stesso.
3. Ogni docente è tenuto a presentare mensilmente alla direzione della scuola una relazione al fine di documentare le attività svolte.
4. I documenti attestanti le attività realizzate fuori sede, agli atti presso la scuola, dovranno essere trasmessi mensilmente, a cura della direzione, in copia, all’ente delegato.
5. Sono da considerarsi in attività didattica i periodi di interruzione dell’attività corsuale dovuti alle festività natalizie e pasquali e al periodo estivo. In tali periodi i docenti sono tenuti ad utilizzare l’orario di lavoro per lo sviluppo di programmi specifici proposti dal consiglio dei docenti ed approvati dall’ente delegato, per la partecipazione ad attività di aggiornamento professionale e per la fruizione del congedo ordinario.
6. Al termine della realizzazione di ogni programma, i singoli docenti o eventuali gruppi sono tenuti a presentare una relazione alla direzione della scuola, che provvederà a trasmetterne copia all’ente delegato.
7. L’eventuale servizio fuori sede, necessario per la realizzazione di tali programmi, si intende regolamentato come previsto al comma 2.


1. Presso le scuole regionali è istituito il consiglio dei docenti della scuola con i seguenti compiti:
a) formulare proposte sulle attività di aggiornamento dei docenti e sull’organizzazione didattica dei corsi;
b) valutare periodicamente l’andamento, in particolare a livello didattico, dell’attività proponendo eventuali correttivi;
c) provvedere alla scelta dei libri di testo, dei sussidi didattici e degli strumenti audiovisivi;
d) predisporre le prove finali di esame;
e) designare propri rappresentanti nelle commissioni d’esame ai sensi della lettera b) del comma 3 dell’articolo 12 della legge.

2. Il consiglio dei docenti si riunisce su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti; di ogni seduta deve essere redatto processo verbale.
3. Il consiglio dei docenti può proporre al consiglio di amministrazione della scuola l’istituzione di aree o settori didattici per il necessario raccordo interdisciplinare, nonché la nomina dei coordinatori di tali aree o settori scelti tra i docenti di idonea esperienza professionale.

Art. 19

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Nota relativa all'articolo 19
Abrogato dall'art. 10, l.r. 10 agosto 1998, n. 31.


1. Per iniziative formative gestite direttamente dagli enti delegati, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge, laddove il progetto formativo richieda l’apporto di figure provviste di particolari requisiti tecnici, scientifici o professionali è possibile instaurare specifici rapporti di prestazione professionale con:
a) docenti universitari;
b) imprenditori;
c) liberi professionisti;
d) dipendenti di aziende od enti;
e) lavoratori autonomi.

2. In questi casi l’entità dei compensi dovuti viene annualmente determinata dall’ente delegato in base alle direttive regionali di cui all’articolo 6 della legge.


1. I finanziamenti previsti per gli enti delegati vengono destinati e assegnati così come stabilito dagli articoli 4, 8, 32 e 33 della legge.
2. Gli enti delegati non possono stipulare convenzioni con organismi che non abbiano presentato i rendiconti relativi ad uno o più anni precedenti.


1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 7, lettera a), e 34, commi 5 e seguenti, della legge, i soggetti che attuano le iniziative formative ammesse a finanziamento presentano all’ente delegato, entro centoventi giorni dalla conclusione delle attività previste dal progetto formativo approvato, i risultati didattici, amministrativi e contabili delle attività svolte, corredati dagli originali dei giustificativi delle singole voci di spesa, secondo la vigente normativa fiscale e secondo la modulistica che la Regione allegherà annualmente alle direttive di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge.


1. L’ente delegato verifica il corretto svolgimento delle attività formative ricomprese nel proprio programma annuale, nonché di quelle di cui all’articolo 10 della legge, vigilando in particolare:
a) sulla conformità dei programmi di insegnamento all’ordinamento didattico della Regione;
b) sulla tempestiva e corretta attuazione delle iniziative;
c) sulla rispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi dei singoli progetti formativi;
d) sulla regolarità amministrativa e contabile dei singoli atti;
e) sulla rispondenza ai requisiti di legge e sulla funzionalità dei beni e delle attrezzature didattiche utilizzate.



1. Il regime giuridico dei beni mobili e immobili, appartenenti alla Regione o acquistati con i fondi di cui all’articolo 32 della legge, è disciplinato dalla vigente normativa della Regione.
2. Fermo restando quanto sancito dall’articolo 31 della legge, i beni immobili acquistati o costruiti con i fondi di cui all’articolo 32 della legge medesima sono di proprietà della Regione e vengono ceduti in comodato, con vincolo di destinazione, agli enti delegati. Tali beni possono essere destinati temporaneamente ad altre finalità sociali solo su autorizzazione della Regione, la quale determina modalità e costi degli eventuali interventi straordinari su di essi, anche quando rivestano caratteri di necessità ed urgenza.
3. I beni mobili acquistati con i fondi di cui all’articolo 32 della legge sono di proprietà della Regione e vengono ceduti agli enti delegati in comodato con vincolo di destinazione.