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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 2009, n. 2
Titolo:Attuazione della legge regionale 5/2008 in materia di riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
Pubblicazione:( B.U. 05 febbraio 2009, n. 13 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali

Sommario





1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche dei servizi alla persona), di seguito chiamata legge, secondo quanto previsto dall’articolo 22 della legge medesima.




1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge, le IPAB che intendono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona devono presentare alla struttura regionale competente apposita istanza entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. All’istanza di cui al comma 1 devono essere allegati:
a) copia conforme all’originale della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’lPAB di trasformazione o fusione, con l’eventuale piano di risanamento o di riorganizzazione;
b) copia conforme all’originale della proposta del nuovo Statuto dell’ente e del relativo provvedimento di approvazione dello stesso;
c) relazione sull’attività dell’ente;
d) ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
e) inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare con relativa perizia asseverata, che specifichi altresì gli immobili che abbiano un valore storico o culturale e quelli che abbiano un particolare valore artistico, nonché l’eventuale necessità di interventi di risanamento strutturale o di restauro degli stessi. Per ciascun bene compreso nell’inventario deve essere indicata la provenienza, il valore di mercato e l’uso a cui esso viene attualmente adibito. I beni immobili devono altresì riportare i dati e le mappe catastali aggiornati;
f) copia conforme all’originale dei documenti contabili;
g) certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa e ai titoli di proprietà dell’ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente la presentazione della domanda.

3. La struttura regionale di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 23, comma 8 bis, della legge, si avvale per l’istruttoria dell’istanza della commissione di cui all’articolo 12, comma 3, del presente regolamento.
4. La trasformazione è disposta dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, con deliberazione che approva il nuovo Statuto e l’eventuale piano di risanamento o di riorganizzazione.



Nota relativa all'articolo 2
Ai sensi dell'art. 11, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, il termine per la presentazione dell’istanza di trasformazione delle IPAB di cui all’art. 5, commi 1 e 5, l.r. 5/2008 è prorogato al 30 giugno 2010; di conseguenza, è prorogato a tale data il corrispondente termine previsto dal comma 1 del presente articolo; in pendenza del predetto termine non possono essere approvate dalla Regione modifiche agli statuti diverse dalla trasformazione.




1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge, le IPAB in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale) possono deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei testatori.
2. La domanda di trasformazione in persona giuridica di diritto privato deve essere presentata in bollo alla struttura regionale competente in materia di persone giuridiche private entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, accompagnata dalla seguente documentazione:
a) copia conforme all’originale della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’IPAB di trasformazione;
b) copia delle tavole di fondazione ovvero dello Statuto dell’IPAB;
c) copia conforme all’originale del nuovo Statuto dell’ente e del relativo provvedimento di approvazione dello stesso;
d) relazione sull’attività dell’ente;
e) ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
f) inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare con relativa perizia asseverata, che specifichi altresì gli immobili che abbiano un valore storico o culturale e quelli che abbiano un particolare valore artistico, nonché l’eventuale necessità di interventi di risanamento strutturale o di restauro degli stessi. Per ciascun bene compreso nell’inventario deve essere indicata la provenienza, il valore di mercato e l’uso a cui esso viene attualmente adibito. I beni immobili devono altresì riportare i dati e le mappe catastali aggiornati;
g) copia conforme all’originale dei documenti contabili, accompagnati da una relazione sulla situazione economica;
h) certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa e ai titoli di proprietà dell’ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente la presentazione della domanda.

3. Possono altresì deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato le IPAB che abbiano raggiunto l’intesa con il Comune o i Comuni competenti secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge. In tal caso alla domanda, oltre la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, sono allegate le deliberazioni del Comune o dei Comuni e del consiglio di amministrazione dell’IPAB che hanno stipulato l’intesa.
4. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è disposta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private), entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.



Nota relativa all'articolo 3
Ai sensi dell'art. 11, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, il termine per la presentazione dell’istanza di trasformazione delle IPAB di cui all’art. 5, commi 1 e 5, l.r. 5/2008 è prorogato al 30 giugno 2010; di conseguenza, è prorogato a tale data il corrispondente termine previsto dal comma 2 del presente articolo; in pendenza del predetto termine non possono essere approvate dalla Regione modifiche agli statuti diverse dalla trasformazione.



1. Le IPAB non trasformate ai sensi degli articoli 2 e 3 trasmettono alla struttura regionale competente, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di estinzione, unitamente agli esiti della ricognizione giuridico-patrimoniale, dalla quale risultino i debiti e i crediti in essere e il personale in servizio al momento dell’estinzione.
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge la Giunta regionale approva, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l’estinzione delle IPAB di cui al comma 1, trasferendo i relativi beni e il personale sulla base delle disposizioni contenute nelle tavole di fondazione ovvero, in loro assenza, a favore di altre Aziende con analoghe finalità aventi sede nello stesso ambito territoriale di attività o, in mancanza di esse, ai Comuni territorialmente competenti, dopo aver acquisito il parere degli enti medesimi.
3. Le Aziende o i Comuni di cui al comma 2 subentrano nei rapporti giuridici facenti capo alla IPAB estinte e sono tenuti a trasmettere alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall’approvazione dell’estinzione da parte della Giunta regionale, un piano di utilizzo delle risorse umane e finanziarie acquisite, ai fini di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 4, della legge.



Nota relativa all'articolo 4
Ai sensi dell'art. 11, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, il termine per la presentazione dell’istanza di trasformazione delle IPAB di cui all’art. 5, commi 1 e 5, l.r. 5/2008 è prorogato al 30 giugno 2010; di conseguenza, è prorogato a tale data il corrispondente termine previsto dal comma 1 del presente articolo; in pendenza del predetto termine non possono essere approvate dalla Regione modifiche agli statuti diverse dalla trasformazione.



1. Gli organi delle Aziende, ai sensi dell’articolo 11 della legge, sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, salvo il caso in cui lo Statuto preveda l’amministratore o un revisore unico. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta.
2. Lo Statuto delle Aziende di cui all’articolo 10 della legge può altresì prevedere, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 bis, della stessa, la costituzione dell’Assemblea, quale organo rappresentativo di tutti i soggetti partecipanti all’Azienda.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ente, è nominato dal consiglio di amministrazione nel suo seno nella seduta d’insediamento, convoca e presiede il consiglio, sovrintende al regolare funzionamento dell’Azienda e in particolare alla esecuzione degli atti deliberati dal consiglio e dall’Assemblea, ove esistente, fatte salve le competenze attribuite dall’articolo 13 della legge al direttore.
4. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) tre membri, compreso il presidente, qualora il volume di bilancio delle attività e dei servizi erogati e la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare siano inferiori rispettivamente a euro 1.200.000,00 e a euro 1.000.000,00;
b) fino a un massimo di cinque membri, compreso il presidente, qualora essi superino i limiti indicati alla lettera a).

5. Il numero dei componenti e le modalità di nomina sono stabiliti dallo Statuto. La composizione del consiglio deve tenere conto, nella determinazione dei seggi attribuiti agli enti in esso rappresentati, delle tavole fondative e degli statuti delle IPAB originarie.
6. Nelle Aziende di cui all’articolo 10 della legge il consiglio di amministrazione è eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dopo la terza votazione, è sufficiente la maggioranza dei presenti.
7. Il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico ove esistente è l’organo di indirizzo e di programmazione dell’attività dell’Azienda. In particolare ad esso compete:
a) l’approvazione dello Statuto dell’Azienda e delle sue successive modifiche;
b) la definizione degli indirizzi generali dell’Azienda;
c) la verifica sull’attività e sui risultati della gestione;
d) la nomina del presidente, del direttore e dei componenti del collegio dei revisori contabili;
e) l’approvazione del piano programmatico, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo annuale e del bilancio consuntivo dell’Azienda;
f) l’approvazione dei regolamenti di organizzazione e di contabilità dell’Azienda;
g) l’approvazione dell’inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Azienda, le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
h) la deliberazione dell’eventuale fusione dell’Azienda e la proposta di estinzione della stessa, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 18 della legge;
i) l’approvazione degli accordi o delle convenzioni di cui all’articolo 21, comma 3, della legge.

8. Nelle Aziende di cui all’articolo 10 della legge, l’Assemblea, ove prevista, oltre che alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, esercita le funzioni di cui al comma 7, lettere a), b), e), h) ed i), su proposta del consiglio di amministrazione.
9. L’Assemblea e il consiglio di amministrazione si dotano di un proprio regolamento interno di funzionamento.
10. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri e dai relativi supplenti ed elegge nel proprio seno il presidente.
11. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza economico-finanziaria dell’Azienda, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.




1. Le Aziende si dotano di un regolamento di organizzazione e di un regolamento di contabilità.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono rispondere ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza indispensabili a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali delle Aziende.
3. I regolamenti di organizzazione delle Aziende disciplinano, in particolare, l’articolazione della struttura organizzativa, i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, le modalità di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa, nonché gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli organi.
4. Per la valutazione interna l’Azienda applica il controllo di gestione, provvedendo in particolare a:
a) individuare il piano dei centri di responsabilità economica e il responsabile di ciascun centro;
b) definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni;
c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse;
d) istituire il servizio di controllo interno preposto alla raccolta dei dati di gestione e alla loro analisi, ai fini della valutazione dell’efficienza nell’impiego delle risorse, della produttività dei fattori impiegati, nonché della qualità dei servizi.

5. Gli eventuali emolumenti degli organi sono stabiliti sulla base dei seguenti criteri:
a) il presidente o l'amministratore unico delle Aziende non può percepire un compenso mensile superiore a:
1) euro 1.500,00, se trattasi di Aziende con un volume di bilancio pari o superiore a euro 5.500.000,00;
2) euro 1.200,00, se trattasi di Aziende con un volume di bilancio compreso fra euro 4.000.000,00 e euro 5.500.000,00;
3) euro 900,00, se trattasi di Aziende con un volume di bilancio compreso fra euro 1.000.000,00 e euro 4.000.000,00;
4) euro 700,00, se trattasi di Aziende con un volume di bilancio pari o inferiore a euro 1.000.000,00;
b) i componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori dei conti delle Aziende non possono percepire un gettone di presenza superiore a euro 30,00;
c) ai rappresentanti degli enti locali negli organi delle Aziende non sono dovuti compensi.
5 bis. All'amministratore unico, ai presidenti e ai componenti degli organi di cui al comma 5 spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge, il regolamento di contabilità disciplina la formazione e il contenuto dei documenti contabili secondo i criteri riportati all’articolo 7, garantendo in ogni caso l’autonomia contabile e finanziaria dell’Azienda, assicurata dalle risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite patrimoniali e da altre entrate.



Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 1, r.r. 16 dicembre 2011, n. 7.


1. Il sistema di contabilità deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa delle Aziende sotto l'aspetto:
a) finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare per ciascuna risorsa e intervento la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
b) patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
c) economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la tenuta delle scritture finanziarie avviene attraverso i seguenti libri e registri contabili:
a) il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;
b) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento;
c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento, la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;
d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), strumento essenziale della contabilità patrimoniale è l'inventario. I beni di valore inferiore a euro 1.000,00 sono da considerare fuori ammortamento.
4. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. Gli accertamenti e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale si riferiscono i corrispondenti componenti economici positivi e negativi. I componenti economici positivi o negativi non rilevati dalla contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di registrazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che li ha determinati. A chiusura dell'esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti economici necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.

Nota relativa all'articolo 7
Prima modificato all'art. 2, l.r 27 luglio 2010, n. 10 e poi così sostituito dall'art. 2, r.r. 16 dicembre 2011, n. 7.


1. Il registro inventario dei beni mobili e immobili di cui all’articolo 16, comma 8 della legge, contiene l’elenco dei beni delle Aziende inventariati al momento della trasformazione o della costituzione.
2. Il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di cui all’articolo 16, comma 9, della legge, determina gli interventi che s’intendono porre in essere al fine di conservare o incrementare il valore dei beni che abbiano una particolare rilevanza artistica o culturale, anche attraverso eventuali dismissioni o conferimenti.
3. Il registro inventario e il piano di gestione e valorizzazione del patrimonio di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla struttura regionale competente e al Comune o ai Comuni competenti per territorio entro il 31 gennaio dell’anno successivo.




1. Al fine dell’approvazione dello Statuto delle nuove Aziende, i soggetti di cui all’articolo 10 della legge inviano alla struttura regionale competente copia conforme dell’atto costitutivo e dello Statuto entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. La Giunta regionale approva lo Statuto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, sulla base dell’istruttoria della struttura regionale che si avvale allo scopo della commissione di cui all’articolo 10, comma 3.
3. La struttura regionale può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. La richiesta di chiarimenti sospende i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
4. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle variazioni dello Statuto di tutte le Aziende.




1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, gli organi di amministrazione delle Aziende possono deliberare la fusione delle stesse, previa acquisizione dell’intesa con il Comune o i Comuni ove hanno sede le Aziende.
2. Nella delibera di fusione deve essere specificato se la fusione avviene a seguito di incorporazione di un’Azienda da parte di un’altra, ovvero se dalla fusione derivi l’istituzione di una nuova Azienda.
3. Lo Statuto dell’Azienda che deriva dalla fusione deve in ogni caso prevedere il rispetto delle finalità istituzionali degli Statuti originari e delle tavole di fondazione.
4. La copia conforme della deliberazione di fusione, con allegate le deliberazioni del Comune o dei Comuni che hanno stipulato l’intesa, nonché la copia conforme del nuovo Statuto sono trasmessi alla struttura regionale competente per l’approvazione di cui all’articolo 9.
5. La deliberazione di fusione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.




1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, le Aziende i cui scopi siano esauriti o cessati o che si trovino nell’impossibilità di attuarli sono estinte.
2. Il procedimento per la dichiarazione di estinzione si instaura con la proposta degli organi di amministrazione dell’Azienda o del Comune nel cui territorio ha sede l’Azienda alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.
3. Il procedimento può essere altresì promosso d’ufficio dalla Giunta regionale.
4. Prima di dichiarare la messa in liquidazione dell’Azienda, la struttura regionale competente richiede i pareri degli enti di cui al comma 2 che non abbiano presentato la proposta.
5. I pareri di cui al comma 4 del presente articolo devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso detto termine, anche in loro assenza, la Giunta regionale procede alla messa in liquidazione dell’Azienda entro i successivi trenta giorni, nominando il commissario di cui all’articolo 18, comma 4 della legge.
6. La Giunta regionale dispone l’estinzione dell’Azienda con le modalità di cui all’articolo 18, comma 5, della legge, entro novanta giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del commissario liquidatore.
7. Le Aziende che hanno presentato il piano di risanamento o riorganizzazione devono presentare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine in esso previsto, una relazione dettagliata circa la sua realizzazione. Ove la Giunta regionale ritenga che il piano non abbia avuto effetti, avvia la procedura di estinzione di cui la presente articolo.




1. Le Aziende inviano, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali:
a) il piano programmatico e i documenti contabili di cui all’articolo 15 della legge;
b) la dotazione organica del personale e le sue variazioni;
c) i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le loro variazioni;
d) eventuali piani di risanamento o di riorganizzazione;
e) le alienazioni dei beni appartenenti al patrimonio disponibile di cui all’articolo 16, comma 4, della legge.

2. Le Aziende trasmettono, altresì, entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali e al Comune o ai Comuni territorialmente competenti una relazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale, concernente l’attività svolta l’anno precedente. Nella relazione devono essere in particolare evidenziati l’utilizzo di fondi pubblici di cui le Aziende abbiano usufruito nel corso dell’esercizio finanziario, gli investimenti effettuati e l’ammontare delle spese sostenute per la gestione. Le risultanze della relazione costituiscono parametro per la valutazione dell’attività delle Aziende in quanto inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e della loro partecipazione alla programmazione regionale e d’ambito di cui all’articolo 21 della legge.
3. Al fine dello svolgimento delle funzioni regionali di monitoraggio e di controllo sulle Aziende, è costituita presso la struttura regionale competente una commissione composta da tre dipendenti, di cui uno designato dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di personale e due scelti dal direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), il quale assicura comunque la presenza di un dipendente esperto in materia di contabilità e controllo gestionale.
4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 3, r.r. 16 dicembre 2011, n. 7.