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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 09 febbraio 2009, n. 3
Titolo:Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3
Pubblicazione:( B.U. 19 febbraio 2009, n. 17 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario


Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Piani cimiteriali)
Art. 3 (Costruzione o ampliamento dei cimiteri)
Art. 4 (Soppressione dei cimiteri)
Art. 5 (Strutture cimiteriali)
Art. 6 (Aree e fosse per inumazione)
Art. 7 (Tumulazione in loculo)
Art. 7 bis (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi)
Art. 8 (Strutture destinate alla cremazione)
Art. 9 (Identificazione delle sepolture)
Art. 10 (Concessioni cimiteriali)
Art. 11 (Diritto d’uso delle sepolture private)
Art. 12 (Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari)
Art. 13
Art. 14 (Attività funebre)
Art. 15 (Requisiti dei soggetti esercenti l’attività funebre)
Art. 16 (Tutela del dolente e della concorrenza)
Art. 17 (Verifiche preventive al trasporto di cadavere)
Art. 18 (Trasporto funebre)
Art. 19 (Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)
Art. 20 (Sale del commiato)
Art. 21 (Periodo e depositi di osservazione)
Art. 22 (ALLEGATI)



 1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 11, comma 1, della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) di seguito denominata “legge regionale”.
 2. Il presente regolamento detta altresì disposizioni relative alla sepoltura degli animali da affezione.
 3. Per quanto non previsto si applicano le norme di cui al d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).



1. I Comuni, singoli o associati, sono tenuti a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura entro i venti anni successivi all’approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono approvati dai Comuni, sentite l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l’Agenzia regionale protezione dell’ambiente Marche (ARPAM). I piani sono sottoposti a revisione ogni dieci anni e qualora si verifichino modifiche significative della situazione considerata dal piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
5. Per la redazione dei piani cimiteriali sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) l’andamento medio della mortalità nell’area territoriale di competenza, considerato sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio;
b) la ricettività della struttura esistente indicando i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, ivi comprese quelle dovute a cremazione in rapporto alla durata delle concessioni;
c) la proiezione della domanda attesa delle varie tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
d) l’esigenza di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti, con un’ottimizzazione dell’utilizzo delle aree e dei manufatti, del recupero delle tombe abbandonate, dell’applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale e i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
f) la previsione di adeguati spazi per la recettività delle urne cinerarie derivanti dalle cremazioni;
g) la necessità di abbattere o ridurre le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
h) l’esigenza di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
i) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di pozzi per il prelievo di acqua per irrigazione, pulizia e servizi igienici;
l) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un’area per l’inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse almeno pari al doppio delle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato in proporzione.
7. Qualora i Comuni dispongano di più cimiteri, l’area individuata per l’inumazione può essere garantita in un solo cimitero, purché sia rispettata la superficie minima di cui al comma 6.



1. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati riportati nell’allegato A al presente regolamento, sono approvati dal Comune, previo parere favorevole dell’ASUR e dell’ARPAM, espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
2 bis. Non costituiscono ampliamento le modifiche interne al perimetro dello stesso cimitero.
3. Ai fini dell’approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all’annaffiamento. L’erogazione di acqua ai fini potabili può essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.
4. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, al fine di conservare adeguatamente i beni storico-artistici e di consentire la fruizione degli spazi sepolcrali , dispone specifici interventi nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, previo parere favorevole dell’ASUR.
5. Per i cimiteri di guerra si applicano le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, per l’esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).
6. I procedimenti, di cui al presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dalle disposizioni previgenti al regolamento medesimo sino alla loro conclusione.


Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, r.r. 27 luglio 2020, n. 6.


1. La soppressione di un cimitero è autorizzata in base a quanto previsto dal piano cimiteriale di cui all’articolo 2.
2. La soppressione è autorizzata dal Comune, previo sopralluogo e parere dell’ASUR e dell’ARPAM. Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante:
a) lo stato delle inumazioni presenti;
b) le modalità e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici, dei resti ossei;
c) la nuova destinazione dell’area.

3. L’autorizzazione alla soppressione deve contenere tutte le indicazioni necessarie all’identificazione degli scopi cui destinare l’area, nonché tempi e condizioni di tale procedura.
4. I concessionari di sepolture private hanno diritto al passaggio presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l’onere del trasporto è a carico del concessionario stesso.
5. I monumenti e segni funebri possono essere trasferiti altrove da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a condizione che il Comune non ne disponga la conservazione in quanto opere di particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo.
6. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.



1. Ogni cimitero ha un deposito per l’eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.
3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.
4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.
5. L’uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme statali vigenti, fatto salvo il caso in cui l’uso sia determinato da necessità del Comune o del gestore del cimitero.
6. Nell’area cimiteriale possono essere realizzate chiese, strutture similari per il culto o locali idonei per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.



1. Le aree destinate all’inumazione sono ubicate sul suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per l’inumazione dista, almeno, 50 centimetri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle salme, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
3. La fossa può avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un’adeguata camera d’aria intorno al feretro.
4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 70 centimetri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 150 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l’una dall’altra almeno 50 centimetri per ogni lato.
6. Le fosse per l’inumazione di cadaveri di bambini fino a dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distano l’una dall’altra almeno 50 centimetri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 60 centimetri quadrati per fossa di adulti e a 30 centimetri quadrati per fossa di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l’inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l’una e l’altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato.
9. Per l’inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l’una dall’altra purché ad una profondità di almeno 70 centimetri.
10. Ogni cadavere destinato all’inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, o con altro materiale biodegradabile, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell’ASUR, a fini di cautela igienico-sanitaria.



1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l’eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. Il Comune autorizza la costruzione di nuovi loculi o l’adattamento di quelli esistenti, rispondenti ai requisiti stabiliti nell’allegato B al presente regolamento e verifica il rispetto del progetto autorizzato.
6. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive volte a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
7. Qualora non esistano pareti di separazione fra i feretri o sia necessario, per movimentare un feretro, spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
c) separazione di supporto per ogni feretro, al fine di evitare che una cassa sostenga direttamente un’altra.



1.  L'ASUR,  le Aziende ospedaliere  indicate all'articolo 2, comma 1, lettera  b), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e le strutture sanitarie  private accreditate predispongono opuscoli informativi sulla  possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta. L'opuscolo, unitamente alla richiesta di consenso formale, è consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria.
2. Per la sepoltura al cimitero non è obbligatorio indicare sull'eventuale lapide il cognome di uno o di entrambi i genitori ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l'effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento.

Nota relativa all'articolo 7 bis
Aggiunto dall'art. 1, r.r. 16 novembre 2015, n. 7.
Ai sensi dell'art. 2, r.r. 16 novembre 2015, n. 7, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento l’ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all’art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 20 giugno 2003, n. 13 e le strutture sanitarie private accreditate disciplinano le procedure di informazione indicate al comma 1 di questo articolo.



1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, definisce le caratteristiche delle strutture destinate alla cremazione.



1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l’indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento comunale.



1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto - numero 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) o ad enti morali, l’uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e le tariffe previste nel regolamento comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
2. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell’affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai residenti.



1. Il diritto d’uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti.
2. Il diritto d’uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell’associazione o ente e dall’atto di concessione.



1. La cappella privata costruita fuori dal cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle di cui al comma 1 sono approvati dal Comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l’ASUR e l’ARPAM.
3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l’intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
5. I tumuli presenti nelle cappelle private devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri.
6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle private sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto la cui ampiezza è definita dai Comuni, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, lettera d), della legge regionale, nel rispetto della normativa statale vigente.
7. Le cappelle private e i cimiteri particolari, preesistenti all’entrata in vigore del r.d. 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.


Art. 13

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Abrogato dall'art. 9, l.r. 9 maggio 2019, n. 10.


1. L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività funebre di cui all’articolo 7 della legge regionale è rilasciata dal Comune alle imprese di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, in possesso dei requisiti previsti all’articolo 15 del presente regolamento. L’autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d’affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
2. Spettano al Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell’ASUR:
a) la vigilanza sull’attività funebre;
b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività funebre.

3. Le operazioni di tumulazione, inumazione e cremazione devono essere svolte alla presenza di personale dipendente dal gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune.
4. I soggetti che esercitano l’attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese.
5. I Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per lo svolgimento dell’attività funebre, senza oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.



1. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 1, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) sede commerciale idonea al disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita delle casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
b) direttore tecnico responsabile in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 4, che può essere il titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre o persona da esso nominata;
c) operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 4;
d) almeno un’auto funebre e adeguata autorimessa conformi al d.p.r. 285/1990.

2. Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari in possesso dei requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività.
4. La qualificazione professionale degli addetti avviene attraverso la frequenza a specifici corsi di formazione della durata di almeno 24 ore, con esame finale e rilascio di un attestato di abilitazione all’esercizio della professione e all’iscrizione nel registro regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l’attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:
a) condanna definitiva per il reato di cui all’articolo 513 bis del codice penale;
b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
d) condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
e) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni di cui al comma 5 riguardano il titolare dell’autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all’attività funebre.
7. Le imprese che esercitano l’attività funebre che operano nel territorio regionale sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento entro due anni dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.



1. Il Comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell’ambito dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.
2. E’ vietato lo svolgimento dell’attività funebre negli obitori o all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
3. Il Comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio.
4. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività funebre non possono:
a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all’interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.



1. L’addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale, compila un documento, su modulo redatto su un modello predisposto dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
a) l’identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all’inumazione, tumulazione e cremazione;
b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
c) sono state adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie, in caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, ivi compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

2. L’addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell’integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l’indicazione del Comune dove ha sede l’esercente e il numero dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
3. L’addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni delle sepolture (cadaveri, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa) e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.



1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l’attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire con apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l’attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
5. Il trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, anche eventualmente al di fuori del Comune presso il quale è avvenuto il decesso, per l’espletamento del periodo di osservazione, è effettuato previa comunicazione dell’impresa funebre:
a) all’ufficiale di stato civile del Comune presso il quale è avvenuto il decesso e del Comune cui è destinata la salma;
b) all’ASUR;
c) al gestore della struttura cui è destinata la salma, se diversa da abitazione privata.



1. Le auto funebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.
3. L’ASUR, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell’auto funebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l’apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall’ASUR al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l’auto funebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.
4. Il proprietario dell’auto funebre trasmette annualmente all’ASUR che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.
5. Periodicamente l’ASUR effettua controlli a campione su auto funebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e ne dà comunicazione al Comune.



1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L’autorizzazione all’apertura, alla gestione e al funzionamento delle sale del commiato è rilasciata ai soggetti di cui al comma 1 dal Comune, previo parere favorevole dell’ASUR, che ne attesti il possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale. L’ASUR provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle sale del commiato. Con l’autorizzazione all’apertura viene approvato anche il regolamento interno di funzionamento.
3. Le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 all'interno di strutture sanitarie di cui alla l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e di strutture sociali di cui alla l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).
3bis. Le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1, entro 100 metri dalle seguenti strutture:
a) sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e residenziale a ciclo continuativo e diurno di cui alla l.r. 20/2000;
b) sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla l.r. 20/2002.

3 ter. (Abrogato)
4. Le sale del commiato sono dotate di servizi igienici adeguati.
5. Il gestore della sala di commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.
6. Le sale del commiato possono prevedere l’esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale.


Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 1, r.r. 4 aprile 2011, n. 3; dagli artt. 1 e 2, r.r. 3 marzo 2017, n. 3, e dall'art. 1, r.r. 14 maggio 2018, n. 3.
Il TAR delle Marche, con sentenza 866/2017, aveva annullato la deliberazione assembleare n. 49 del 28 febbraio 2017 nella parte in cui, modificando il r.r. 9 febbraio 2009, n. 3, introduce il limite di 100 metri dalle civili abitazioni per l'esercizio dell'attività delle sale di commiato.



1. In caso di morte presso strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la struttura in cui si è verificato l’evento.
2. In caso di morte in luogo pubblico o in abitazione o in locale dichiarati antigienici dall’ASUR, le salme sono trasportate, sia su richiesta dei familiari che per disposizione del Sindaco o dell’Autorità giudiziaria, al fine del periodo di osservazione o per l’esecuzione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, presso le strutture sanitarie di ricovero autorizzate o presso gli obitori comunali. Tale deposito è gratuito e non può essere dato in concessione ad operatori esercenti l’attività funebre.
3. A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
a) alla sala di commiato;
b) alla abitazione propria o dei familiari.

 4. Durante il periodo di osservazione viene assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.



  Allegato A
(articolo 3, comma 1)



Documentazione a corredo dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri e di ampliamento degli esistenti



La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l’ampliamento di quelli esistenti si sviluppa nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. A corredo del progetto è prodotta, anche in formato elettronico, la seguente documentazione:
a)  descrizione delle strutture cimiteriali, degli impianti tecnici, delle vie d’accesso, dei parcheggi, degli spazi interni, dei depositi mortuari, delle costruzioni accessorie previste, degli impianti di sorveglianza;
b)  relazione tecnica sulle tipologie delle sepolture previste e relative ricadute ambientali;
c)  planimetria del territorio comunale, riportante l’individuazione delle strutture cimiteriali, delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;
d)  tavola di zonizzazione in scala 1:500;
e)  planimetria con rappresentazione in scala 1:100 delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizi esistenti, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto;
f)   una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:
1)  caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);
2)  caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
g)  una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l’amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell’area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza;
h)  planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;
i)   tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;
l)   planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;
m) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;
n)  planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.


Allegato B
(Articolo 7, comma 5)



Requisiti dei loculi destinati a tumulazione


A) Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m2.
2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l’interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita all’esterno di liquidi.
3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.
4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,40 x 0,40 x 0,40.


B) Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.


C) Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all’interno del loculo, sia all’esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l’impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, a fini di controllo.
7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l’uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.
8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l’evacuazione dei gas.
10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l’evacuazione dei condotti dei gas.