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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 07 giugno 2013, n. 3
Titolo:Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attivitŕ di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (sistema di Emergenza sanitaria)
Pubblicazione:( B.U. 20 giugno 2013, n. 48 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 827 del 04/06/2013.

Sommario





1. Il presente regolamento definisce i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria).


1. Secondo quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 36/1998, l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione previo accertamento, da parte dei competenti servizi dell'ASUR, dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali di cui all'allegato A al presente regolamento.
2. L'autorizzazione non è richiesta:
a) per le ambulanze in transito occasionale nelle Marche appartenenti a soggetti aventi sede in altre Regioni;
b) per i mezzi appartenenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).



1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 è inoltrata al Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione e contiene apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato A.
2. Il Dipartimento per la salute e i servizi sociali della Regione invia ai competenti servizi dell'ASUR, la documentazione pervenuta, ai fini dell'espletamento delle verifiche circa l'effettivo possesso dei requisiti previsti, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 36/1998. Le verifiche sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali si esprime in merito alla richiesta di autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di autorizzazione s'intende rilasciato. L'autorizzazione può essere rilasciata anche con prescrizioni, con l'indicazione del tempo massimo consentito per l'adeguamento.



1. Fatto salva l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario per conto del SSR è subordinato ad accreditamento, rilasciato dal direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione previo accertamento, da parte dei competenti servizi dell'ASUR, dei requisiti di cui all'allegato B.



1. La domanda per l'accreditamento di cui all'articola 4 è inoltrata al Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione e contiene apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'allegato B.
2. Il Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione invia la documentazione pervenuta ai competenti servizi dell'ASUR per l'espletamento delle verifiche circa l'effettivo possesso dei requisiti previsti. Le verifiche sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali si esprime in merito alla richiesta di accreditamento. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento s'intende rilasciato. L'accreditamento può essere rilasciato anche con prescrizioni, con l'indicazione del tempo massimo consentito per l'adeguamento.
4. I soggetti accreditati sono iscritti in apposito elenco, pubblicato sul sito internet della Regione.



1. I soggetti che operano nella Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi ai requisiti di cui agli allegati A e B entro due anni dalla data suddetta, richiedendo nel termine medesimo un nuovo provvedimento di autorizzazione e accreditamento come indicato nel presente articolo.
2. I soggetti di cui al comma 1 già autorizzati al servizio di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore del presente regolamento o che risultavano esentati dall'obbligo di autorizzazione sulla base della precedente normativa, sono provvisoriamente autorizzati a continuare l'attività.
3. L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 2 del presente articolo decade qualora, entro la scadenza del secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti provvisoriamente autorizzati non abbiano inoltrato al Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione apposita domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 2 e 3.
4. I soggetti provvisoriamente autorizzati che esercitano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, attività di trasporto sanitario per conto e a carico del SSR, sono provvisoriamente accreditati.
5. L'accreditamento provvisorio di cui al comma 4 del presente articolo decade qualora, alla scadenza del secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti provvisoriamente accreditati non abbiano presentato al Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione contestuale domanda di autorizzazione e accreditamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5. Le relative verifiche possono essere svolte contestualmente all'ASUR.
6. L'ASUR, attraverso i servizi competenti appositamente individuati, esercita attività di vigilanza e controllo in merito alla permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento.
7. Per i mezzi di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 2, è comunque necessario il possesso delle dotazioni minime dal punto di vista tecnico, di attrezzature e di personale, previste nell'allegato A, nonché dei requisiti previsti per l'accreditamento di cui all'allegato B del presente regolamento.



Allegati

Allegato A in formato Pdf

Allegati

Allegato B in formato Pdf

Allegati

Allegato C in formato Pdf