Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 07 agosto 2013, n. 4
Titolo:Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 (disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)
Pubblicazione:( B.U. 05 settembre 2013, n. 70 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SPORT - TEMPO LIBERO
Materia:Disposizioni generali
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1170 del 02/08/2013.

Sommario


Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Osservatorio dello sport delle Marche)
Art. 3 (Fidejussione regionale)
CAPO I Impianti e attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative
Art. 4 (Definizioni)
Art. 5 (Ubicazione degli impianti)
Art. 6 (Superficie e capienza)
Art. 7 (Strutture, finiture, arredi e segnaletica)
Art. 8 (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza)
Art. 9 (Coperture pressostatiche)
Art. 10 (Sicurezza e benessere degli utenti)
Art. 11 (Istruttore, direttore tecnico e responsabile sanitario)
Art. 12 (Modalità per l'apertura e l'esercizio degli impianti)
Art. 13 (Vigilanza e controllo)
Art. 14 (Sospensione e cessazione dell'attività)
CAPO II Gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali
Art. 15 (Affidamento della gestione)
Art. 16 (Requisiti e criteri per l'affidamento)
CAPO III Disposizioni transitorie e finali
Art. 17 (Norme transitorie)
Art. 18 (Norme finali)
Allegati



1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), disciplina in particolare:
a) le modalità di svolgimento dell'attività informativa e di monitoraggio di cui all'articolo 9 della l.r. 5/2012;
b) i criteri e le modalità di concessione della fidejussione regionale di cui all'articolo 15 della l.r. 5/2012;
c) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature di cui all'articolo 16 della l.r. 5/2012 e ogni altra disposizione necessaria a dare applicazione alle norme di cui al Capo VI della legge regionale medesima, con particolare riferimento alla vigilanza sulle attività e al controllo degli impianti e delle attrezzature, nonché ai termini e alle modalità di adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti previsti e al livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
d) i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della l.r. 5/2012;
e) le modalità con cui i gestori degli impianti sportivi consentono l'uso degli stessi da parte di associazioni e società sportive, nonché di gruppi sportivi scolastici e aziendali operanti nella Regione.



1. Nell'ambito del Comitato regionale dello sport e del tempo libero di cui all'articolo 4 della l.r. 5/2012 è costituito l'Osservatorio dello sport delle Marche, con il compito, in particolare, di favorire la conoscenza della realtà sportiva regionale e una costante informazione agli enti e agli operatori del settore tramite il monitoraggio della domanda e dell'offerta e l'organizzazione e il coordinamento di studi e ricerche sulle persone che fanno o non fanno sport o attività fisica, sui luoghi dove viene praticata e sugli operatori del settore.
2. Mediante l'Osservatorio di cui al comma 1 la Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della l.r. 5/2012, esercita le funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, acquisendo i dati e le informazioni relativi al settore in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la Facoltà di scienze motorie dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e gli altri soggetti pubblici e privati interessati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo o nella ricerca statistica.
3. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento interno del Comitato previsto dall'articolo 4, comma 5, della l.r. 5/2012, in modo da assicurare la divulgazione e la messa in rete dei dati raccolti, in forma singola e aggregata, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Come previsto dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 5/2012, i soggetti pubblici e privati beneficiari di contributi concessi ai sensi della l.r. n. 5/2012 che non ottemperano all'invio dei dati loro richiesti dall'Osservatorio di cui al comma 1 sono esclusi dai finanziamenti regionali.


1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai contributi di cui all'articolo 14 della l.r. 5/2012 possono essere garantiti da fidejussione deliberata dalla Giunta regionale.
2. Ai fini della concessione della fidejussione di cui al comma 1:
a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;
b) le società o associazioni sportive e i privati richiedenti devono dimostrare la situazione economico-patrimoniale e precisare l'esistenza di mezzi per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal finanziamento.

3. L'attendibilità dei programmi di finanziamento presentati dai richiedenti deve essere certificata da una società di revisione ovvero dall'istituto di credito che eroga il finanziamento.
 

CAPO I
Impianti e attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative





1. Sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 5/2012 e al presente regolamento gli impianti in cui sia presente anche un solo spazio appositamente attrezzato e deputato all'esercizio di qualunque forma di attività fisica e motoria finalizzata al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti.
2. L'impianto è l'insieme di uno o più sale o spazi attrezzati per attività motorie, che hanno in comune i servizi di supporto e accessori. Sono escluse le piscine a uso natatorio, oggetto di apposita disciplina.
3. La sala di attività motoria è un locale destinato a consentire la pratica di attività motorie, così come definite dal comma 1.
4. I servizi di supporto sono ambienti direttamente funzionali alle attività motorie e alla presenza degli utenti, quali spogliatoi, servizi igienici, locali di pronto soccorso.
5. Gli spazi o servizi accessori sono spazi o servizi, non direttamente funzionali alle attività motorie, accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili, quali solarium, bar, sauna.
6. La via d'uscita è il percorso senza ostacoli che consente il deflusso degli utenti e del personale dagli spazi dedicati all'attività motoria verso una zona esterna.
7. Le strutture pressostatiche sono coperture di spazi destinati alle attività motorie, sostenute unicamente da aria immessa a pressione.
8. La capienza è il massimo affollamento ipotizzabile.
9. Sono attrezzature:
a) i piccoli attrezzi o gli attrezzi mobili per attività ginniche a corpo libero e aerobica in genere;
b) le macchine e attrezzature per l'allenamento dell'apparato cardiovascolare;
c) le macchine e attrezzature fisse per l'allenamento dell'apparato muscolare;
d) ogni altro strumento necessario allo svolgimento dell'attività fisica e motoria.



1. L'ubicazione dell'impianto per attività motorie deve essere tale da garantire l'avvicinamento dei mezzi di soccorso fino all'impianto stesso, nonché la movimentazione della barella lungo i percorsi interni.
2. Gli impianti possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. L'ubicazione dell'impianto deve essere compatibile con quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali.


1. La superficie complessiva dell'impianto non può essere inferiore a mq 100 di superficie utile.
2. Per l'individuazione della capienza, il rapporto minimo superficie-sala/utente è il seguente:
a) mq 3/utente in caso di sale per attività aerobiche, a corpo libero, di allenamento dell'apparato cardiovascolare o simili, che utilizzino o meno le attrezzature di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a) e b);
b) mq 5/utente in caso di sale per attività di allenamento dell'apparato muscolare con l'ausilio delle attrezzature di cui all'articolo 4, comma 9, lettera c).

3. I servizi igienici per gli utenti devono essere almeno due, divisi per sesso. Per il loro dimensionamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.


1. Per il calcolo delle strutture orizzontali o solai, se non collocate su vespaio, si tiene conto anche del sovraccarico accidentale delle macchine e delle attrezzature ivi previste, a prescindere dalla destinazione dello spazio ad attività motoria. Il solaio è in ogni caso calcolato applicando il massimo sovraccarico ipotizzabile.
2. Le finiture e gli arredi, se collocati lungo le vie di uscita o presso le uscite, devono essere rispondenti, per i materiali combustibili non imbottiti, alla classe di reazione al fuoco non superiore a 2, mentre per i mobili imbottiti, quali poltrone e divani, alla classe di reazione al fuoco non inferiore a 1 IM.
3. L'impianto deve essere dotato di idonea segnaletica, in conformità alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), finalizzata principalmente all'indicazione dei percorsi, delle vie di uscita e dei presidi antincendio e al riconoscimento dei luoghi.


1. Per gli impianti sono fissati i seguenti requisiti tecnici e igienico-sanitari e la seguente distribuzione interna:
a) le caratteristiche ambientali dei locali che compongono l'impianto devono essere conformi ai parametri indicati nell'allegato A;
b) l'altezza minima netta dei vani è stabilita in m 2,70 per le sale, gli spogliatoi, il pronto soccorso e gli altri locali a servizio degli utenti. I depositi, i WC, le docce e gli altri locali non destinati agli utenti possono avere un'altezza minima di m 2,40;
c) la distribuzione degli spazi di attività motoria e degli spazi e servizi di supporto e accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi, in modo da garantirne la percorribilità anche alle persone con limitata o impedita capacità motoria.

2. Per le sale di attività sono fissati i seguenti requisiti:
a) la pavimentazione deve essere adatta alle attività motorie praticate, tale comunque da garantire il rispetto delle norme di igiene;
b) le pareti della sala devono essere prive di sporgenze per un'altezza non inferiore a m 2,50 dal pavimento. In caso di sporgenze non eliminabili le stesse devono essere ben segnalate e protette contro gli urti;
c) le vetrate, gli specchi, le parti a vista degli impianti tecnici, gli elementi mobili, i controsoffitti e quant'altro presente devono essere in grado di resistere, per le loro caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti di persone o di oggetti. Si deve garantire in ogni caso la massima sicurezza dell'utente. In particolare le vetrate, in caso di rottura, non devono produrre frammenti pericolosi;
d) le attrezzature e i macchinari utilizzati devono essere sempre sottoposti a costante pulizia, accurata manutenzione e non devono comportare rischi per gli utenti. Quest'ultimo requisito deve essere attestato nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 10, comma 2.
3. I nuclei-servizi comprendono:
a) i locali spogliatoi, che devono essere dotati di arredi commisurati all'utenza;
b) i locali WC, le docce e i lavandini.
4. Almeno un nucleo-servizi, dotato di doccia, deve essere accessibile anche ai disabili secondo le caratteristiche di cui alla normativa statale vigente.
5. Le caratteristiche dei nuclei-servizi sono le seguenti:
a) le porte di accesso ai WC devono aprirsi verso l'esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a m 0,80;
b) le pareti delle docce e dei WC devono essere rivestite, fino all'altezza di m. 1,80, con materiale facilmente lavabile. Non è consentito l'uso di vernici, smalti o simili. Le restanti superfici devono essere trattate con vernice all'acqua o simile, altamente traspirante. I pavimenti devono essere antiscivolo e facilmente lavabili;
c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l'impianto e il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i seguenti parametri:
1) n. 1 WC ogni 30 utenti o frazione, con un minimo di n. 1 WC per spogliatoio;
2) n. 1 lavandino ogni 20 utenti o frazione, con un minimo di n. 1 lavandino per spogliatoio;
3) posto spogliatoio (mq/utente): mq 1 fino a 50 utenti per spogliatoio, mq 0,80 per ogni utente oltre i 50;
4) n. 1 doccia ogni 12 utenti, con un minimo di n. 2 docce per ogni spogliatoio.
6. La presenza del nucleo-servizi per il personale, composto da spogliatoio e servizio igienico, è obbligatoria quando l'impianto prevede una capienza superiore a 150 utenti. Lo spogliatoio deve avere la dimensione minima di mq 3,2 al netto dei servizi igienici. Il servizio igienico è composto almeno da un water, un lavabo e una doccia.
7. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.
8. L'impianto con capienza superiore a 150 utenti deve prevedere un locale per il pronto soccorso, facilmente raggiungibile e accessibile, che può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Deve essere altresì garantita la movimentazione della barella. Il locale deve avere una larghezza minima di m 2,50 e un'altezza netta non inferiore a m 2,70, in modo da consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto soccorso, con adeguato ricambio d'aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo. Fino a 150 utenti è prevista una cassetta di pronto soccorso.
9. E' consentito collocare, all'interno dell'impianto, locali e spazi accessori alle attività motorie. I locali e gli spazi, qualora arredati, non devono comunque costituire pericolo per gli utenti, né essere d'intralcio per i percorsi e per le uscite. In particolare i locali solarium, sauna o simili devono essere dotati di appendiabiti e di aerazione diretta con l'esterno o, in alternativa, di aerazione forzata. I locali devono essere dotati di pulsanti da usare in caso di emergenza, muniti della scritta: "Pulsante malore". La segnalazione deve essere sia acustica sia ottica. Il segnalatore deve essere posto sopra la porta del locale e nella zona ricevimento. I locali sauna, qualora inseriti negli spogliatoi, possono avere accesso diretto dagli stessi. Per altri locali accessori si deve tenere conto della loro destinazione d'uso, la quale, secondo le norme vigenti, deve essere compatibile con l'attività principale.
10. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla normativa statale vigente e progettati da un tecnico abilitato. Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta particolare attenzione alle seguenti regole:
a) il quadro elettrico generale, opportunamente segnalato, deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile e accessibile, anche in caso d'incendio o di altra emergenza, al fine di porre fuori tensione l'impianto stesso;
b) i locali, comprese le vie di uscita, devono essere dotati di impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux a un metro di altezza dal pavimento, lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che garantiscano comunque le suddette prestazioni. L'illuminazione di sicurezza deve essere prevista anche all'esterno dei locali in corrispondenza delle porte;
c) tutti gli apparecchi di manovra devono essere ubicati in posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;
d) deve essere istituito un registro per l'impianto elettrico, nel quale vanno annotati tutti gli interventi, le sostituzioni e le variazioni eseguite nel tempo. Il registro deve essere tenuto presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
e) i corpi illuminanti, non opportunamente protetti, devono essere fuori dalla portata di mano degli utenti e di eventuali attrezzi mobili.
11. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni in materia di contenimento energetico di cui alla normativa statale vigente e progettati da un tecnico abilitato. Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per la variazione termica degli ambienti.
12. Eventuali impianti di rilevazione, segnalazione degli incendi e allarme devono rispondere alle vigenti norme in materia antincendio.
13. Tutti gli impianti devono essere dotati di un adeguato numero di estintori.
14. L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite, di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (m 1,20). Per la seconda è consentita una larghezza non inferiore a m 0,80. Le uscite devono essere dimensionate in base alla capienza dell'impianto e in funzione delle capacità di deflusso (50 persone/modulo). Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l'esterno a semplice spinta.


1. E' consentito l'uso di coperture pressostatiche quando il numero massimo delle persone contemporaneamente presenti nell'impianto non supera le 50 unità tra utenti e personale. Le coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2 e omologati a norma di legge. L'uso è condizionato alla realizzazione dei seguenti accorgimenti:
a) va assicurata la presenza di adeguati sostegni, in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento del telone in caso di caduta di pressione;
b) il sistema di illuminazione, se sospeso alla copertura, deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione e di sicurezza contro la caduta accidentale;
c) i varchi devono essere opportunamente intelaiati in modo che ne sia sempre garantito l'uso, anche in caso di caduta di pressione del telone;
d) i varchi devono essere dotati di porte apribili a semplice spinta, verso l'esterno. La loro larghezza non può essere inferiore a m 1,20 e il numero non può essere inferiore a due.



1. Il titolare dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale. A tale scopo può avvalersi di una o più persone appositamente delegate. Durante l'orario di apertura dell'esercizio deve essere assicurata la presenza del titolare o del delegato. Per soggetto titolare dell'impianto si intende il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'impianto medesimo.
2. Il titolare dell'impianto deve essere in possesso di un documento di valutazione dei rischi, redatto da un professionista abilitato secondo la normativa vigente in materia, nel quale, in relazione alle caratteristiche degli ambienti, vengono valutati i rischi per gli utenti e il personale, vengono individuate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie e vengono indicate tutte le procedure da attuare per il conseguimento e il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Tale documento è comunque aggiornato ogniqualvolta si verifichi un mutamento della situazione degli ambienti e delle attività inizialmente previste.
3. Le persone delegate dal titolare al mantenimento delle condizioni di sicurezza devono essere informate esaurientemente sui contenuti del documento di cui al comma 2 e sono responsabili al pari del titolare delle procedure in esso previste.


1. Per l'esercizio delle attività motorio-ricreative e di qualunque forma di attività fisica e motoria il titolare dell'impianto deve utilizzare istruttori provvisti di diploma di laurea in scienze motorie o del diploma conseguito presso l'ISEF o di titolo equivalente ai sensi della normativa europea ovvero, limitatamente alla pratica delle singole discipline, tecnici abilitati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva che abbiano frequentato corsi integrativi, con superamento di prova finale di qualificazione, promossi dal CONI, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva o dall'ente al quale sono tesserati.
2. Fra il personale di cui al comma 1 il titolare dell'impianto individua un direttore tecnico, che svolge le seguenti funzioni:
a) organizza le attività motorie programmate dal titolare;
b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare;
c) promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori;
d) cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare eventuali carenze dell'impianto;
e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario di cui al comma 4 e gli operatori;
f) imposta l'attività motoria personalizzata per ciascun utente secondo le indicazioni del responsabile sanitario di cui al comma 4 e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori.

3. Il direttore tecnico deve assicurare una presenza costante, con orario che può essere inferiore a quello di apertura dell'impianto, ma tale comunque da garantire la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività ginniche.
4. Il titolare dell'impianto utilizza un medico, preferibilmente specializzato in medicina dello sport o iscritto alla Federazione medico sportiva (FMS), con funzioni di responsabile sanitario per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) garantire la tenuta di un'apposita scheda riservata sullo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando in essa eventuali limiti rispetto all'attività svolta nell'impianto;
b) collaborare con il titolare nell'allestimento delle strutture e delle attrezzature di primo soccorso;
c) favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte a contrastare l'assunzione di sostanze dopanti nello svolgimento di qualunque attività motoria e fisica;
d) collaborare con il direttore tecnico nella personalizzazione delle attività fisiche praticate dall'utente.

5. Il responsabile sanitario garantisce la sua presenza presso l'impianto almeno ogni tre mesi.
6. In ogni impianto il direttore tecnico deve acquisire per ciascun iscritto la certificazione medica di buona salute atta alla pratica sportiva non agonistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Il direttore tecnico e il responsabile sanitario sono presenti, secondo le prescritte modalità, durante lo svolgimento delle attività motorie-ricreative praticate al di fuori dell'orario scolastico in impianti scolastici e pubblici.
8. In ogni impianto, oltre al direttore tecnico, almeno un istruttore o figura preposta in sua assenza deve essere munita della certificazione basic life support (BLS), al fine di garantire una presenza costante in grado prestare interventi di primo soccorso, respirazione assistita e massaggio cardiaco.
9. In ogni impianto deve essere esposto, ben visibile per il personale e gli utenti, il cartello con i numeri telefonici dei servizi sanitari di emergenza e di continuità assistenziale.


1. L'apertura e l'esercizio di un impianto sono subordinati alla presentazione, da parte del titolare, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r. 5/2012 al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. Nella SCIA sono indicati:
a) la cittadinanza, le altre generalità e i dati fiscali del richiedente;
b) la denominazione e l'indirizzo dell'impianto che si intende attivare;
c) l'indicazione della capienza e delle attività svolte;
d) l'indicazione del numero e della superficie delle sale o spazi attrezzati per lo svolgimento dell'attività motoria;
e) le generalità e i titoli professionali del direttore tecnico e del responsabile sanitario.

3. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:
a) copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale verso terzi;
b) planimetria generale, piante e sezioni con l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto e della destinazione di ciascun locale;
c) dichiarazione di conformità alla normativa vigente degli impianti tecnologici, in particolare termici, elettrici e dell'aria;
d) relazione tecnica descrittiva, redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dal presente regolamento, nonché il calcolo della capienza secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
e) certificato di idoneità statica relativo alle strutture portanti, riferito alle attività previste nell'impianto, redatto da tecnico abilitato;
f) valutazione di impatto acustico, da cui risulti il rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di inquinamento acustico;
g) parere dell'autorità sanitaria di vigilanza in merito ai requisiti igienici degli ambienti;
h) dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico.

4. Ogni modifica dei requisiti dell'impianto deve essere tempestivamente comunicata al Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.
5. La SCIA deve essere affissa in maniere visibile nella zona di accesso all'impianto.


1. La vigilanza sull'attività e il controllo degli impianti e delle attrezzature spettano ai Comuni, che li esercitano avvalendosi della collaborazione tecnica dei servizi del dipartimento di prevenzione dell'Azienda unica sanitaria regionale (ASUR) competenti per territorio.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il titolare dell'impianto assicura la disponibilità della relativa documentazione.


1. Il Comune provvede, previa diffida, alla sospensione dell'attività e alla chiusura dell'impianto per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi, nei casi in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti previsti della l.r. 5/2012 e dal presente regolamento.
2. La sospensione di cui al comma 1 cessa a seguito della verifica da parte del Comune dell'avvenuto ripristino delle condizioni violate. In caso contrario, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. La cessazione volontaria dell'attività è comunicata al Comune tramite SUAP nei termini previsti dall'articolo 16, comma 3, della l.r. 5/2012.
 

CAPO II
Gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali



1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della l.r. 5/2012, sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18 della l.r. 5/2012, mediante procedure a evidenza pubblica che tengono conto della diversa tipologia e della rilevanza economica o meno del singolo impianto nel rispetto della normativa europea e statale vigente.
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.
3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui alla l.r. 5/2012 e del presente regolamento.
4. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive non affidatarie che ne fanno richiesta, pena la revoca dell'affidamento.


1. Nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, gli enti territoriali tengono conto in particolare del possesso dei seguenti requisiti in capo ai soggetti richiedenti:
a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;
b) esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
d) livello di attività svolta;
e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. Gli enti territoriali possono individuare ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli indicati al comma 1, anche con riferimento all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.
3. A ciascuno degli elementi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare adeguatamente in sede di gara.
4. Il totale dei valori assegnati ai sensi del comma 2 non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti gli elementi individuati.
 

CAPO III
Disposizioni transitorie e finali



1. L'altezza minima di m 2,40, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b), per i depositi, i WC, le docce e gli altri locali non destinati agli utenti, può essere ridotta a m 2,20 per gli impianti in attività e autorizzati ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I titolari degli impianti di cui al Capo VI della l.r. 5/2012 e al Capo II del presente regolamento, in esercizio alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, hanno l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni in esso contenute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore. In difetto, i Comuni provvedono ai sensi dell'articolo 14.
3. Gli enti, le società e le associazioni sportive adeguano i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


1. Le convenzioni tra gli enti territoriali e i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 15, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla scadenza prevista nelle convenzioni stesse.
2. A favore degli enti e delle società e associazioni sportive che non hanno provveduto all'adeguamento dei loro regolamenti nel termine di cui all'articolo 17, comma 3, non può essere erogato alcun contributo ai sensi della l.r. 5/2012.
3. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche valgono le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
4. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Allegato A in formato Pdf