Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 09 aprile 2015, n. 6
Titolo:

Disciplina della composizione e delle modalitŕ di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)

Pubblicazione:( B.U. 23 aprile 2015, n. 35 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:

Regolamento regionale di competenza dell'Assemblea legislativa regionale, approvato con d.a. n. 127 del 09/04/2015.
Ai sensi dell'art. 47, l.r. 8 agosto 2022, n. 19, fino all'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 12 della medesima legge regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di questo regolamento regionale.


Sommario





1. Il presente regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, istituiti presso ogni Azienda e ogni area vasta territoriale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).



1. I comitati di cui all’articolo 1, istituiti in ogni Azienda ospedaliera, sono composti da:
a) il direttore generale aziendale o suo delegato;
b) il responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico (URP) aziendale;
c) undici membri designati dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute, operanti in ambito sanitario presenti a livello aziendale;
d) un rappresentante dei professionisti operanti nell’azienda ospedaliera, designato dal collegio di direzione;
e) il dirigente aziendale dell’area delle professioni sanitarie.

2. Il comitato di cui all’articolo 1, istituito a livello di direzione generale dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), è composto da:
a) il direttore generale aziendale o suo delegato;
b) il responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico (URP) aziendale;
c) i presidenti dei comitati di partecipazione di ciascuna area vasta, e un rappresentante designato all’interno di ciascun comitato di Area vasta tra i rappresentanti delle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute, operanti in ambito sanitario presenti a livello aziendale;
d) un rappresentante dei professionisti operanti nell’ASUR, designato dal Collegio di direzione di area vasta;
e) il dirigente aziendale dell’area delle professioni sanitarie;
f) il presidente del collegio di direzione di area vasta;
g) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri;
h) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari.

3. I comitati di cui all’articolo 1, istituiti a livello di area vasta territoriale, sono composti da:
a) il direttore di area vasta territoriale o suo delegato;
b) un responsabile dell’URP di area vasta territoriale;
c) undici membri designati dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute, operanti in ambito sanitario, presenti a livello di Area vasta territoriale;
d) un rappresentante dei professionisti operanti nell’area vasta territoriale, designato dal collegio di direzione di area vasta;
e) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri, nominato dal direttore di area vasta territoriale;
f) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari, nominato dal direttore di area vasta territoriale;
g) il responsabile dell’area delle professioni sanitarie di area vasta territoriale;
h) un rappresentante dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali ricompresi nell’area vasta territoriale.

4. I comitati di cui ai commi 1, 2 e 3 sono costituiti con atto del direttore generale. Ogni comitato elegge nel proprio ambito un presidente tra i soggetti di cui alle lettere c) dei commi 1, 2 e 3. Il comitato e il suo presidente durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
5. I rappresentanti delle associazioni di cui alle lettere c) dei commi 1, 2 e 3 sono eletti nell’ambito delle assemblee delle associazioni di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 18 settembre 2014, n. 4 (Criteri e modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell’articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13).



1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della l.r. 13/2003, i comitati di partecipazione hanno i seguenti compiti:
a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e di area vasta;
b) svolgere attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1 della l.r. 13/2003.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i comitati, in particolare:
a) promuovono la partecipazione dei cittadini alla costruzione dei piani comunitari per la salute e all’attuazione, a livello locale, dei percorsi assistenziali e di ogni altra attività che si renda necessaria per rendere più efficaci ed efficienti le attività del servizio sanitario regionale e le attività socio-assistenziali;
b) garantiscono, ai fini del miglioramento della sicurezza delle attività assistenziali, l’informazione e la partecipazione dei cittadini interessati riguardo alle attività aziendali di coinvolgimento dei pazienti e ad ogni altra attività per la quale si renda necessario l’apporto delle associazioni di partecipazione;
c) propongono le azioni ritenute prioritarie per garantire la più ampia partecipazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini all’organizzazione e al monitoraggio delle attività sanitarie, sulla base delle previsioni normative e programmatorie, nonché di quelle derivanti dal sistema degli obiettivi strategici aziendali di budget;
d) nell’ambito delle azioni di cui alla lettera c), curano in special modo la proposta, l’attivazione e il monitoraggio delle azioni di accoglienza, tutela e informazione previste dalla normativa in materia di carta dei servizi, utilizzando gli strumenti di valutazione dei reclami e della qualità percepita;
e) presentano alla Giunta regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, un report annuale contenente i dati sulla partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, relativi soprattutto:
1) alle attività finalizzate alla progettazione e al monitoraggio dei profili assistenziali e dei piani comunitari per la salute;
2) al monitoraggio delle attività riguardanti la carta dei servizi;
3) all’identificazione delle situazioni di buona qualità percepita;
4) all’attività svolta dal gruppo di accreditamento regionale di cui all’articolo 22 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);
f) garantiscono la consultazione a livello locale ai fini di quanto previsto dal Coordinamento regionale per la consultazione delle associazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del r.r. 4/2014.



1. Le funzioni di segreteria dei comitati sono svolte:
a) dall’URP aziendale, per i comitati indicati all’articolo 2, commi 1 e 2;
b) dall’URP di area vasta territoriale, per i comitati indicati all’articolo 2, comma 3.

2. Ciascun comitato si dota di un proprio regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.
3. Per garantire l’esercizio dei compiti previsti all’articolo 3, il Presidente convoca il rispettivo comitato con cadenza almeno semestrale.




1. Le Aziende e le aree vaste territoriali costituiscono i comitati di cui all’articolo 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 abroga il r.r. 4 agosto 2009, n. 5, e il r.r. 30 novembre 2009, n. 8.