Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2018, n. 2
Titolo:Modifica del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”).
Pubblicazione:( B.U. 01 marzo 2018, n. 19 Errata corrige in BUR n. 44 del 24/05/2018)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 130 del 12/02/2018
Con errata corrige e' stato segnalato che:
1) alla fine del comma 3 dell'art. 5 bis del r.r. 2/2011, come inserito dal comma 1 dell'art. 3 di questo regolamento, dove e' scritto: "che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione", si legga: "che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.";
2) al comma 2 dell'art. 2 di questo regolamento, dove e' scritto: "Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 del r.r. 2/2011 sono inseriti i seguenti:", si legga: "Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 del r.r. 2/2011, cosi' come modificato dal presente regolamento, e' inserito il seguente:";
3) al comma 2 ter dell'art. 5 del r.r. 2/2011, come inserito dal comma 2 dell'art. 2 di questo regolamento, dove e' scritto: "2 ter. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti"; si legga: "2 bis 1. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti";
4) al comma 2 bis dell'art. 9 del r.r. 2/2011, come inserito dal comma 1 dell'art. 4 di questo regolamento, dove e' scritto: "dichiarazione sostitutiva di atto di notorio", si legga: "dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ".

Sommario





1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
La lett. a) del comma 1 aggiunge le lett. e bis) ed e ter) al comma 1 dell'art. 2, r.r. 16 febbraio 2011, n. 2.
La lett. b) del comma 1 sostituisce la lett. h) del comma 1 dell'art. 2, r.r. 16 febbraio 2011, n. 2.



1. ..........................................................................
2. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 2 bis) dell'art. 5, r.r. 16 febbraio 2011, n. 2.
Il comma 2 aggiunge il comma 2 bis 1 all'art. 5, r.r. 16 febbraio 2011, n. 2.

Con errata corrige è stato segnalato: al comma 2 di questo articolo, dove è scritto: "Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 del r.r. 2/2011 sono inseriti i seguenti:", si legga: "Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 del r.r. 2/2011, così come modificato dal presente regolamento, è inserito il seguente:".
Con errata corrige è stato segnalato: al comma 2 ter dell'art. 5 del r.r. 2/2011, come inserito dal comma 2 di questo articolo, dove è scritto: "2 ter. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti"; si legga: "2 bis 1. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti".



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge l'art. 5 bis, r.r. 16 febbraio 2011, n. 2.

Con errata corrige è stato segnalato: alla fine del comma 3 dell'art. 5 bis, r.r. 2/2011, come inserito dal comma 1 di questo articolo, dove è scritto: "che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione", si legga: "che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.".



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 9, r.r. 16 febbraio 2011, n. 2.

Con errata corrige è stato segnalato: al comma 2 bis dell'art. 9 del r.r. 2/2011, come inserito dal comma 1 di questo articolo, dove è scritto: "dichiarazione sostitutiva di atto di notorio", si legga: "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 22, r.r. 16 febbraio 2011, n. 2.