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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 7 giugno 2022, n. 5
Titolo:

Disciplina dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in attuazione dell’art.16 della L.R. 22/2021

Pubblicazione:(B.U. 16 giugno 2022, n. 50)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale approvato con d.g.r. n. 675 del 06/06/2022


Sommario



Titolo I

Capo I

Sezione I - Stampa quotidiana e periodica



1. L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al Titolo II, Capo I, Sezione III, della l.r. 22/2021 costituisce un servizio di interesse generale ed è disciplinata nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di tutela della concorrenza, efficienza, libertà di stabilimento e tutela del territorio, al fine di favorirne l'organica e razionale diffusione nel territorio regionale, garantendo il diritto al pluralismo informativo e alla diffusione della cultura in condizioni di imparzialità.
2. I Comuni non devono prevedere nessuna restrizione o limitazioni per l'insediamento delle attività di vendita di giornali e riviste. Eventuali restrizioni possono essere stabilite dai Comuni esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale, ovvero ragioni di pubblico interesse non altrimenti risolvibili, quali, a titolo esemplificativo, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano.
3. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle rivendite esclusive compresa l'apertura domenicale e festiva sono rimessi alla libera determinazione degli edicolanti senza incontrare limiti o prescrizioni, diretti o indiretti, anche derivanti da accordi tra operatori economici.
4. I Comuni, nell'esercizio delle proprie potestà regolamentari, possono esclusivamente introdurre l'obbligo per i rivenditori di pubblicizzare l'orario di apertura e di rispettare l'orario liberamente prescelto.
5. E' fatto divieto alle imprese di distribuzione territoriale della stampa:
a) di discriminare i punti vendita in considerazione degli orari e dei turni di apertura prescelti;
b) di limitare o ostacolare la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico;
c) di discriminare i punti vendita o di impedire o limitare gli sbocchi o gli accessi al mercato o di ostacolare lo sviluppo tecnico, il progresso tecnologico o l'informatizzazione, attraverso l'impostazione, diretta o indiretta, a carico delle rivendite, di costi, prestazioni, modalità di pagamento, clausole penali o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o che di fatto determinino un peggioramento delle condizioni economiche e delle modalità commerciali di cessione e di consegna delle pubblicazioni.



1. Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita e deve essere quello stabilito dagli editori.
2. Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.
3. I punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.
4. E' vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico. Tale divieto è riferito a tutto ciò che in via diretta è suscettibile di ledere il comune senso del pudore ovvero il buon costume.
5. Nei punti vendita esclusivi, così come nei punti vendita non esclusivi, si può vendere qualsiasi altro prodotto diverso dai quotidiani e periodici e si può svolgere qualsiasi attività di servizio a favore di soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente, inclusa l'attività di informazione, accoglienza turistica e somministrazione di alimenti e bevande. Gli edicolanti possono destinare, su suolo pubblico, una parte della superficie di vendita non superiore al 50%, allo svolgimento di tali attività nonché alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, quali pastigliaggi confezionati, prodotti del territorio, prodotti tipici e prodotti alimentari, confezionati e non, non deperibili o che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, incluse le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, prodotti del settore non alimentare. Ai fini della valutazione dei requisiti igienico sanitari le attrezzature di esposizione finalizzate alla commercializzazione di tali prodotti sono assimilate a banchi temporanei.
6. I rivenditori possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni del distributore.
7. Fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, l'ingiustificata mancata fornitura ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
8. Le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente Regolamento e della lr 22/2021, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
9. Le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali nonché di consegna; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore.
10. Le imprese di distribuzione territoriale, anche mediante accordi con gli stessi rivenditori o con le cooperative degli stessi, assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto di parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale. Al tavolo istituito per la definizione degli accordi di cui al comma 10 partecipa il Direttore della Direzione Attività Produttive e Imprese o suo delegato.
11. La sospensione delle forniture ad una rivendita, tenuto conto dell'interesse pubblico alla diffusione della stampa, può avvenire, con un preavviso minimo di 10 giorni, solo nei casi di grave inadempimento, nel rispetto del principio di proporzionalità, non deve compromettere il diritto all'informazione nel territorio comunale e non può avere ad oggetto le pubblicazioni oggetto di parità di trattamento.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 34, r.r. 27 ottobre 2022, n. 6.


1. I Comuni possono individuare, anche attraverso l'adozione di un proprio Regolamento, le zone nelle quali è necessario salvaguardare le esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le associazioni di categoria e le associazioni dei Consumatori.
2. In tali zone così individuate i nuovi punti vendita esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale devono presentare le seguenti caratteristiche e/o requisiti di natura meramente qualitativa:
- particolari condizioni estetiche e funzionali in modo da valorizzare la viabilità e l'accesso al punto vendita;
- assenza di barriere architettoniche.

3. Tali criteri potranno essere integrati da disposizioni successive all'entrata in vigore del presente Regolamento emanate anche in sede di Conferenza unificata.
4. Il Regolamento potrà stabilire le condizioni per il trasferimento degli esercizi, lo spostamento anche tra zone e zone del territorio comunale, prevedendo le condizioni ed i criteri per eventuali assegnazioni.
5. Il Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviato dal Comune alla competente struttura regionale - Direzione Attività Produttive ed Imprese.


1. Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale nonché le associazioni dei distributori e degli editori, stabilisce i criteri e le modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento dell'esercizio di vendita in modo da:
a) favorire l'accesso all'informazione e garantire la fruizione del servizio e il rifornimento capillare della stampa quotidiana e periodica, in particolare attraverso l'incremento della diffusione dei punti vendita nelle aree territoriali potenzialmente più rilevanti quali poli scolastici o universitari, ospedali, strutture ricettive;
b) tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, culturale e ambientale anche urbano, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità preposte.

2. Nel definire i criteri e le modalità di cui al comma 1, il Comune tiene conto dei seguenti indirizzi:
a) non sono ammissibili criteri basati su:
- verifiche di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, quali l'entità delle vendite di prodotti editoriali e la presenza di altri punti vendita esclusivi o non esclusivi;
- distanza tra punti vendita o numerici, piani e programmi comunali che ne limitino la libertà di stabilimento.
b) è altresì vietata la zonizzazione del territorio comunale per l'insediamento dell'attività di vendita di giornali e riviste;
c) deve essere garantita la capillarità della rete dedicata in via esclusiva alla vendita della stampa;
d) devono essere individuati i criteri qualitativi di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
e) l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di una attività di vendita di giornali e riviste sono subordinati, oltre al rispetto dei requisiti morali se richiesti e professionali, alla destinazione d'uso dell'immobile;
f) l'attività può essere esercitata anche su aree pubbliche o aperte al pubblico, su posteggi fissi concessi dal Comune, in forma itinerante o tramite distributori automatici. Se trattasi di vendita su aree pubbliche, il Comune può applicare all'attività di vendita esclusiva le disposizioni in materia di commercio in sede fissa o su aree pubbliche, in quanto compatibili;
g) la concessione di suolo pubblico rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici si intende validamente rilasciata anche per l'esercizio di tutte le altre attività consentite; è consentita, nel rispetto della disciplina eventualmente applicabile, l'istallazione di strumentazioni, totem, display, distributori automatici, lockers e macchinari che siano strumentali alla prestazione di dette attività nonché l'esposizione di pubblicità propria o di terzi, posizionata sulle facciate esterne delle edicole o in aderenza alle stesse o nelle vetrine o sulle porte di ingresso, nel rispetto delle disposizioni comunali eventualmente applicabili;
h) l'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata per un periodo massimo di otto mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno. Il Comune stabilisce i periodi di stagionalità consentiti all'interno del proprio territorio;
i) l'attività può avere carattere straordinario, quando viene esercitata in occasione di singoli eventi, manifestazioni fieristiche, culturali, sportive e simili, esclusivamente per la durata di detti eventi o manifestazioni;
j) l'attività è sospesa fino a un massimo di sessanta giorni qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio o quando l'attività stessa è comunque svolta in contrasto con la normativa vigente.

3. Decorso il periodo di sospensione senza che l'interessato abbia provveduto a ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune competente per territorio ordina la chiusura dell'attività. La chiusura è disposta anche in caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità.
4. L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica esercitata come punto vendita non esclusivo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 22/2021 è soggetta agli orari dell'attività principale e non può essere ceduta separatamente dalla attività di vendita primaria, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Il trasferimento di sede non può avvenire separatamente da quello relativo all'attività prevalente e ne segue il regime giuridico.


1. Al fine del mantenimento e dello sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici gli esercizi di vendita osservano i seguenti criteri qualitativi:
a) garanzia di una superficie espositiva adeguata dedicata in via esclusiva alla stampa, idonea a garantire l'accesso all'informazione pluralista da parte degli utenti, tenuto conto delle esigenze diffusionali dell'utenza del territorio, nel rispetto dei parametri concretamente individuati dal Comune territorialmente competente e della eventuale disciplina regionale in materia;
b) garanzia dell'esposizione e messa in vendita di un numero minimo di testate quotidiane e periodiche tale da garantire l'effettivo rispetto del principio di parità di trattamento, nell'ambito della categoria di prodotto editoriale prescelta, tenuto conto delle esigenze diffusionali dell'utenza del territorio, nel rispetto dei parametri concretamente individuati dal Comune territorialmente competente;
c) disponibilità a fornire un servizio informativo anche a fini turistici o culturali per il cittadino in favore del Comune e degli altri enti pubblici, mettendo a disposizione un adeguato spazio espositivo per annunci e comunicazioni;
d) utilizzo della sede operativa quale centro informativo turistico anche su delega della Regione e del Comune;
e) collegamento alla rete telematica nazionale e al sistema informatico nazionale;
f) collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche Amministrazioni;
g) accesso facilitato per i disabili e parcheggi dedicati;
h) previsione di eventuali parcheggi a servizio delle nuove attività, ad esclusione della zona A o delle zone fornite di parcheggi pubblici a servizio dell'utenza;
i) messa a disposizione del free Wi-FI per gli utenti.

2. Il Comune può esonerare i punti vendita dal rispetto di uno o più requisiti qualitativi, nel caso sussistano ostacoli tecnici oggettivi, documentati e non risolvibili che rendano impossibile il rispetto del singolo parametro qualitativo e/o non proporzionale alle finalità dell'obbligo.
3. I punti vendita già esistenti dovranno garantire il rispetto dei parametri qualitativi, in occasione di ammodernamenti delle strutture, diversificazione o ampliamento dei prodotti commercializzati o di trasferimento dell'attività.


1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA deve essere inviata utilizzando la modulistica pubblica e deve contenere le seguenti dichiarazioni:
- dati anagrafici e fiscali del richiedente e/o denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- ubicazione del locale/i e superficie di vendita;
- possesso dei requisiti di onorabilità e professionali ove previsti;
- rispetto delle disposizioni urbanistiche, edilizie, nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
- rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme tecniche in materia di prevenzioni incendi e di sicurezza;
- numero degli addetti;
- dichiarazione di conformità degli impianti.

3. Il trasferimento di un'attività esistente deve essere compatibile con gli strumenti urbanistici.
4. Al trasferimento di titolarità o gestione di un punto vendita per atto tra vivi si provvede mediante presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, entro trenta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, allegando l'originale del titolo abilitativo, copia del contratto di cessione o gestione d'azienda e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali ove previsti.
5. Fino alla presentazione della SCIA di cui al comma 4, gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo l'originale del contratto di cessione o gestione d'azienda, unitamente a copia conforme all'originale del titolo abilitativo.
6. Nel caso di trasferimento per causa di morte della titolarità di un punto vendita, gli aventi diritto presentano SCIA al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal decesso, allegando l'originale del titolo abilitativo, atto notorio da cui risulta la qualità di erede e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali ove previsti.
7. Fino alla presentazione della SCIA di cui al comma 6 gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta la qualità di erede, unitamente all'originale del titolo abilitativo. Nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, fino alla pendenza del termine di accettazione dell'eredità ovvero per la durata di gestione provvisoria dell'impresa individuale, gli aventi diritto possono svolgere l'attività esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, unitamente all'originale del titolo abilitativo. In caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, gli aventi diritto possono svolgere l'attività presentando la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario unitamente all'originale del titolo abilitativo.
8. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi 4 e 6, provvede, verificati i requisiti, alla reintestazione del titolo abilitativo.
9. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al SUAP competente per territorio entro trenta giorni.


1. La rivendita della stampa quotidiana e periodica non è soggetta a limitazioni rispetto alla localizzazione degli esercizi e all'assortimento merceologico, fatto salvo il rispetto delle normative urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie, oltre al possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e professionali ove previsti.
2. L'attività di vendita di giornali e riviste, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali ove previsti.
3. In caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto nei confronti di tutti i componenti (amministratori e soci).


1. All'interno dei punti vendita può essere svolta qualsiasi attività commerciale compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Nel rispetto delle normative di settore, uno stesso operatore può svolgere, all'interno di un stesso locale a destinazione d'uso commerciale, due o più attività qualificabili come somministrazione di alimenti e bevande, vendita di giornali e riviste, distributori automatici, commercio elettronico e simili.


1. con riferimento a quanto previsto dall'art. 45 della l.r. 22/2021. la Regione, in collaborazione con i Comuni, le istituzioni e le associazioni di categoria del settore:
a) promuove l'innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità economica, l'informatizzazione e la competitività delle imprese del settore, con particolare riguardo ai punti vendita esclusivi;
b) promuove, all'interno dei punti vendita esclusivi, l'integrazione della vendita di quotidiani e periodici con attività di servizio a favore di soggetti pubblici e privati tese a completare l'offerta alla clientela e a sostenere l'innovatività;
c) sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e del personale;
d) promuove le reti d'impresa tra i punti vendita esclusivi;
e) sostiene la lettura e l'accesso alle edicole attraverso una serie di iniziative volte a favorire l'acquisto di prodotti editoriali quotidiani e periodici presso i punti vendita.

2. La Regione, altresì, promuove e sostiene lo sviluppo della rete distributiva, favorendo progetti e iniziative di trasformazione dei punti vendita esclusivi in centri polifunzionali di servizi a favore, tra gli altri, delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica.
3. Il Comune competente può stabilire, nel rispetto della normativa statale, attraverso appositi atti convenzionali da stipulare con le associazioni di categoria del settore e/o con le reti d'impresa tra punti vendita esclusivi, la riduzione o lo scomputo di quota parte degli importi dovuti quali corrispettivo delle concessioni di suolo pubblico, degli importi dovuti per le imposte relative a pubblicità o di altra natura.
4. La Regione sostiene la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 attraverso misure volte a favorire l'accesso al credito e alle garanzie da parte dei punti vendita esclusivi, l'erogazione di contributi e il finanziamento di specifici programmi con le modalità stabilite mediante delibera della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia.
5. La Regione promuove la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso il finanziamento di appositi programmi, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, mediante deliberazione adottata previo parere della commissione consiliare competente in materia di attività produttive, relativamente a:
a) le modalità di costituzione delle reti di punti vendita esclusivi;
b) la modalità per la presentazione dei progetti;
c) i criteri e le modalità per la selezione dei progetti e per la concessione dei relativi finanziamenti;
d) la misura massima dei finanziamenti.

6. Sono ammessi a finanziamento progetti riferiti alle seguenti tipologie di interventi:
a) opere inerenti la struttura dei punti vendita, inclusi gli arredi pertinenziali;
b) dotazioni informatiche per l'erogazione di servizi e informazioni a favore della clientela quali vetrine digitali, totem interattivi o touch screen;
c) attrezzature, strumentazioni o macchinari funzionali a interventi di innovazione, miglioramento e/o ampliamento dei servizi offerti.

7. I contributi possono essere concessi anche al fine di garantire e/o promuovere:
a) il funzionamento delle edicole con ridotti fatturati o che rappresentano l'unico punto vendita nel territorio di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione;
b) l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture di vendita;
c) il ricambio generazionale, la formazione professionale, la promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile, la capillarità della rete con particolare riferimento alle edicole localizzate in aree disagiate.

8. Al finanziamento delle misure e dei progetti di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di bilancio.
9. I punti vendita esclusivi possono svolgere attività addizionale di fornitura delle pubblicazioni ai punti di vendita situati in zone dove non è assicurata la consegna da parte degli ordinari canali di distribuzione.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 34, r.r. 27 ottobre 2022, n. 6.


1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva a cura dell'Osservatorio del Commercio, i Comuni sono tenuti a comunicare con modalità telematica mediante piattaforma regionale ogni variazione della rete commerciale del proprio territorio. Le imprese ricadenti nei Comuni che sono in regola con l'invio dei dati all'osservatorio regionale del commercio che partecipano a bandi regionali per l'incentivazione hanno diritto ad una maggiorazione di punteggio.


1. Il commercio elettronico si svolge nel rispetto delle disposizioni sovranazionali e nazionali in vigore, del principio di trasparenza e delle norme a tutela dei consumatori.
2. L'attività è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio riportante:
- il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, solo ove previsti;
- la tipologia di vendita esclusiva/non esclusiva;
- dichiarazione attestante il possesso del magazzino e/o deposito e l'eventuale indirizzo del magazzino/deposito solo se diverso dal luogo della sede legale o operativa dell'impresa;
- indicazione di un dominio web.

3. Tutte le varie clausole e le condizioni generali del contratto proposte al cliente devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (download). Devono essere rese esplicite le condizioni generali di vendita.
4. Deve essere assicurato al consumatore il diritto di recesso nei termini di legge.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se la vendita online è praticata direttamente da una casa editrice o da un produttore.
6. Se l'attività on line è accessoria all'attività di vendita in sede, è richiesta solamente la comunicazione da inviare al SUAP competente per territorio.


1. Chiunque eserciti l'attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica in violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 47 della l.r. 22/2021.


1. I Comuni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento adeguano i propri Regolamenti alle presenti disposizioni.


1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.