Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 04 agosto 2009, n. 20
Titolo:Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 "Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"
Pubblicazione:( B.U. 13 agosto 2009, n. 77 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. L’articolo 4 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - (Costituzione delle Comunità montane).
1. Le Comunità montane sono costituite, tra i Comuni ricompresi negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 3, con deliberazione della Giunta regionale che contiene le disposizioni per assicurare il funzionamento degli organi comunitari fino all’entrata in vigore degli statuti.”.



1. L’articolo 12 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 - (Consiglio comunitario).

1. Il Consiglio comunitario è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità montana, nonché dal Presidente di cui all’articolo 13. Entro la prima seduta utile del Consiglio comunitario, ciascun Sindaco può in sua vece nominare, quale componente del Consiglio comunitario medesimo, un Consigliere del proprio Comune.

2. Tale nomina può essere revocata dallo stesso Sindaco.

3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Comunità montana.

4. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e delibera i seguenti atti fondamentali:

a)  lo statuto ed i regolamenti di cui all’articolo 16;
b)  la deliberazione programmatica di cui all’articolo 18, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico-finanziari ed il conto consuntivo;
c)  gli indirizzi per la nomina e la revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso altri enti;
d)  la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
5. I componenti del Consiglio comunitario hanno diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni in possesso della Comunità montana.”.



1. L’articolo 13 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - (Presidente).

1. Il Presidente rappresenta la Comunità montana e presiede il Consiglio comunitario e la Giunta comunitaria.

2. Il Presidente sovrintende all’azione amministrativa della Comunità medesima ed in particolare nomina e revoca i rappresentanti della Comunità montana presso altri enti, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunitario.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio comunitario, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio medesimo, tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

4. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

5. Il Consiglio comunitario può revocare il Presidente in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti stessi.”.



1. L’articolo 14 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 - (Giunta comunitaria).

1. La Giunta comunitaria è formata dal Presidente e da due assessori, uno dei quali con funzioni di Vicepresidente, scelti dal Presidente stesso tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità montana che non siano stati nominati componenti del Consiglio comunitario ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

2. Il Presidente della Comunità montana può revocare uno o entrambi gli assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunitario.

3. La Giunta comunitaria decade nel caso di cessazione dalla carica del Presidente della Comunità montana.

4. La Giunta comunitaria esercita ogni attività di governo della Comunità montana non espressamente attribuita dalla presente legge alla competenza del Consiglio comunitario o del Presidente.”.




1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 18/2008 è inserito il seguente:
“Art. 14 bis - (Ineleggibilità).

1. Non possono essere eletti Presidente e assessori di Comunità montana, i Sindaci e gli assessori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana, nonché i componenti del Consiglio comunitario nominati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.”.



1. L’articolo 15 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 15 - (Indennità).

1. Al Presidente della Comunità montana spetta l’indennità prevista dalla normativa statale.

2. Agli assessori spetta un’indennità non superiore ad euro 500,00 mensili.

3. Ai componenti il Consiglio comunitario non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante come Sindaci dei rispettivi Comuni. Se trattasi di consiglieri comunali, ad essi spetta il trattamento previsto dalla normativa statale.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:
“1. Le Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) sono soppresse non oltre il 1° gennaio 2010. Fino alla loro soppressione continuano ad essere regolate dalle disposizioni delle leggi regionali abrogate dall’articolo 25, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. Dalla data di soppressione sono insediati gli organi delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge.”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008 sono aggiunte in fine le parole: “ovvero le Province il cui territorio ricomprende le medesime Comunità”.



1. Decorsi dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane “A” e “B” di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane), decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
2. Le funzioni degli organi di cui al comma 1 sono svolte dal Presidente della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale assume le funzioni di commissario straordinario dell’ente e provvede, altresì, all’effettuazione della ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.
3. Le risorse del fondo per la montagna iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2009 continuano ad essere gestite ai sensi delle leggi regionali abrogate dall’articolo 25 della l.r. 18/2008.
4. La proposta della Giunta regionale di cui al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008 è adottata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Entro il 31 gennaio 2010, in caso di mancata attuazione delle disposizioni inerenti l’insediamento degli organi delle Comunità montane, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario tra i dirigenti regionali per l’adozione degli atti conseguenti.
6. La prima seduta del Consiglio comunitario è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.




1. Sono abrogati l’articolo 11 e il comma 10 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008.