Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 17
Titolo:Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 febbraio 1995, n. 17)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario





1. La Regione promuove e attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico e concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equidi, da lupi e cani randagi o ferali.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 7, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Le specie animali di cui all'articolo 1 sono:
a) il lupo appenninico (canis lupus italicus);
b) l'aquila reale (aquile chrysaetos).



1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico dall’uccisione di capi appartenenti alle specie animali di cui all’articolo 1, è concesso un indennizzo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori determinati ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale fissa entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l’iscrizione all’albo genealogico, sulla base delle quali è effettuata la valutazione.
3. All’accertamento del danno provvede il servizio veterinario dell’unità sanitaria locale competente. La prestazione dell’unità sanitaria locale è gratuita per l’allevatore.

Nota relativa all'articolo 3
Così sostituito dall'art. 7, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.

Art. 4

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Abrogato dall'art. 7, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Per la protezione e la conservazione del lupo e dell'aquila, la Regione realizza indagini specifiche per accertare l'entità delle specie e la loro distribuzione nel territorio anche in collaborazione con gli enti di gestione dei parchi regionali e nazionali.
2. Per la protezione dell'aquila è fatto divieto, nel periodo di nidificazione, che va dall'1 febbraio al 31 agosto, di effettuare pratiche alpinistiche sulle pareti su una fascia di almeno trecento metri dai nidi di aquile reali.
3. E' inoltre fatto divieto a deltaplani con o senza motore di sorvolare pareti ove siano presenti nidi di aquila, territori compresi in oasi faunistiche, parchi e riserve naturali regionali e disturbare gli stessi nidi di aquila con continue osservazioni ravvicinate.
4. Ai trasgressori delle sanzioni contenute nei commi 2 e 3 è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.
5. Annualmente debbono essere realizzati censimenti con metodi adeguati dei cani randagi, vaganti e ferali e predisposte misure per il contenimento del fenomeno.
6. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 7, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. I danni debitamente accertati e non indennizzati negli anni 1991, 1992 e 1993 per carenze di disponibilità di bilancio sono ammessi al contributo previsto dalla presente legge, purchè la relativa domanda sia stata presentata entro il termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, entro i limiti dello stanziamento disposto per la specifica finalità nella legge di bilancio per l'anno 1994. A tal fine la giunta regionale stabilisce le priorità e i criteri di graduazione degli indennizzi in applicazione della misura di cui all'articolo 3, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 600 milioni.
2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 1995 mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 partita 2 dell'elenco 1;
b) agli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte in aumento delle disponibilità recate:
a) dal capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono ridotti di lire 600.000.000.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Abroga la l.r. 28 dicembre 1990, n. 59.