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Atto:LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2010, n. 5
Titolo:Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici
Pubblicazione:( B.U. 18 febbraio 2010, n. 17 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali

Sommario





1. La Regione promuove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla battaglia di Tolentino del 2 e 3 maggio 1815 e alla battaglia di Castelfidardo del 18 settembre 1860, sostenendo interventi di conservazione del patrimonio immobiliare, monumentale, architettonico e paesaggistico afferente le battaglie suddette, nonché la ricostruzione e divulgazione dei relativi fatti storici.




1. La Regione eroga contributi per progetti presentati da enti locali volti in particolare a:
a) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati all’articolo 1;
b) creare aree attrezzate per lo studio e lo sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali relative al risorgimento nelle Marche;
c) realizzare manifestazioni storico culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni, mostre fotografiche, volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi storici indicati all’articolo 1 o relativi al risorgimento nelle Marche;
d) pianificare visite guidate nei luoghi indicati all’articolo 1 a sostegno sia della domanda di turismo culturale sia di approcci specialistici, accademici e scolastici;
e) recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenuti ai protagonisti delle vicende storiche indicate all’articolo 1, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione;
f) diffondere la memoria degli eventi storici relativi alle battaglie indicate all’articolo 1;
g) conservare il patrimonio indicato all’articolo 1.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondi criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, assicurando priorità di finanziamento a progetti presentati da Comuni associati in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale regionale, tenendo conto della delimitazione di cui all’articolo 3.




1. La Regione individua nel piano paesaggistico ambientale le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente volte ad assicurare la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, immobiliare, monumentale e paesaggistico indicato all’articolo 1.




1. Fino alla delimitazione di cui all’articolo 3, le aree territoriali interessate dagli avvenimenti indicati all’articolo 1 sono individuate dalla Giunta regionale sulla base della documentazione storica esistente, sentiti gli enti locali interessati, gli istituiti, le associazioni e le fondazioni operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge.




1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di euro 10.000,00.
2. Per gli anni successivi l’entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Per l’anno 2010, alla copertura delle spese di cui al comma 1, si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico dell’UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2010.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 2010 nella UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).