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Atto:LEGGE REGIONALE 24 marzo 2015, n. 11
Titolo:Disposizioni per l’istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo
Pubblicazione:( B.U. 02 aprile 2015, n. 27 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario





1. La Regione, in armonia con gli articoli 4 e 9 della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2014:
a) individua nel fenomeno delle terre incolte e abbandonate vocate all’agricoltura e alla zootecnia un elemento negativo sotto il profilo ambientale, culturale, sociale ed economico;
b) riconosce nello stato di disoccupazione dei suoi cittadini un ostacolo alla compiuta realizzazione del diritto di cittadinanza, con particolare riguardo a giovani, donne e persone in condizione di svantaggio;
c) intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, con particolare riguardo agli obiettivi dell’innalzamento del tasso di occupazione e della riduzione del numero delle persone a rischio o in situazione di povertà o emarginazione;
d) persegue il recupero produttivo delle terre incolte e abbandonate, il ricambio generazionale e l’accesso dei giovani e dei lavoratori svantaggiati all’agricoltura dando attuazione alla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al comma 7 dell’articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ai commi 32 e 34 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014).




1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituita presso l’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), che la realizza e gestisce, la Banca regionale della terra, di seguito Banca.
2. La Banca è costituita da una base dati informatica con supporto cartografico accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, in cui sono ricomprese le seguenti categorie di beni, di proprietà pubblica o privata, disponibili per operazioni di affitto o concessione:
a) le terre definite dall’articolo 2 della legge 440/1978;
b) i beni di cui all’articolo 66, comma 7, del d.l. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012;
c) i terreni agricoli e i pascoli di proprietà degli enti locali;
d) i terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà privata i cui proprietari o aventi diritto sono disponibili a cedere a titolo gratuito o oneroso il possesso a terzi;
e) i terreni agricoli e a vocazione agricola trasferiti ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

3. Sono esclusi dalla Banca i boschi così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) e i terreni di proprietà delle organizzazioni montane così come definite dall’articolo 18 della medesima legge.
4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge l’ASSAM realizza la Banca.




1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della competente commissione assembleare, adotta il regolamento di attuazione, con il quale definisce in particolare:
a) i criteri per l’assegnazione di una specifica premialità ai progetti che prevedano il coinvolgimento di unità lavorative riconosciute come prioritarie ai sensi dell’articolo 4, comma 5;
b) le modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità delle domande di assegnazione dei beni inseriti nella Banca;
c) le modalità di calcolo delle unità lavorative coinvolte nella realizzazione del progetto;
d) i criteri per la redazione del progetto da presentare ai sensi dell’articolo 4, che devono tener conto, in particolare, dei seguenti elementi utili per la valutazione:
1) sostenibilità tecnico-economica e ambientale;
2) valorizzazione dei prodotti e delle filiere locali;
3) indicazione delle unità lavorative coinvolte nella realizzazione del progetto presentato;
4) forma di impresa che si vuole assumere nel caso di domanda presentata da impresa costituenda;
e) i criteri per la determinazione dei canoni da corrispondere ai proprietari dei beni assegnati;
f) le modalità per il controllo sull’attuazione dei progetti.


Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 17 maggio 2018, n. 16.


1. L’assegnazione dei beni inseriti nella Banca avviene da parte dell’ASSAM, tramite procedure negoziate trasparenti e non discriminatorie, utili a perseguire le finalità di valorizzazione economica, ambientale e sociale proprie di questa legge.
2. Il bando per l’assegnazione dei beni di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet dell’ASSAM.
3. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni inseriti nella Banca:
a) le imprese agricole singole o associate di cui all’articolo 2135 del Codice civile;
b) le imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
c) gli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 (Riconoscimento dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio);
d) le cooperative sociali operanti in agricoltura di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 (Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale);
e) i soggetti iscritti nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale di cui all’articolo 30 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura);
f) i soggetti iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) che svolgono attività agricola;
g) i soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

4. Le procedure di assegnazione dei beni inseriti nella Banca devono prevedere la presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di un progetto redatto in conformità ai criteri definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 3.
5. Nell’assegnazione dei beni inseriti nella Banca hanno priorità i progetti che prevedano il coinvolgimento di unità lavorative riconducibili alle seguenti tipologie di soggetti:
a) soggetti che si trovano in condizione di svantaggio occupazionale, come definiti dall’articolo 2, commi 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
b) persone svantaggiate, come definite dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
c) soggetti inferiori ai quarant’anni di età;
c bis) soggetti che integrano in modo sostanziale e continuativo nell’attività agricola, condotta secondo i criteri biologici, la fornitura di servizi di ristorazione collettiva, così come definiti dalla normativa statale e regionale vigente;
c ter) soggetti che operano nelle attività di cui alla lettera t) del comma 1 dell’articolo 2 del d.lgs. 112/2017, che svolgono attività agricola-zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l’inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli.
5 bis. Il soggetto assegnatario si impegna a non affittare o concedere a qualsiasi titolo a terzi i terreni e i beni oggetto dell’assegnazione. Il mancato rispetto di questo impegno determina la decadenza dall’assegnazione.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 2, l.r. 17 maggio 2018, n. 16.


1. I terreni ed i beni di cui al comma 2 dell'articolo 2, che al momento dell'istituzione della Banca regionale della terra risultano legittimamente già affidati, permangono nella disponibilità dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei termini contrattuali.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale invia all'Assemblea legislativa regionale una relazione relativa all'impiego dei beni inseriti nella Banca e ai risultati ottenuti in termini di occupazione nell'anno precedente.

Nota relativa all'articolo 5
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 17 maggio 2018, n. 16.


1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.