Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 agosto 1994, n. 26
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni recante norme sulle indennità e sul fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 agosto 1994, n. 79)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Sommario




Art. 1

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche sono sostituiti dai seguenti:
"Il rimborso forfettario fissato nel comma precedente non spetta quando il consigliere in relazione alla carica ricoperta usufruisce, per disposizione di legge o regolamento regionale, dell'autovettura di servizio.
I consiglieri residenti nei comuni di cui al terzo comma, in alternativa al rimborso forfettario mensile delle spese ed alla diaria mensile forfettaria, possono optare entro il 15 gennaio di ogni anno per il trattamento di missione di cui all'articolo 3, primo comma, per recarsi dal comune di residenza al capoluogo di Regione. I consiglieri che usufruiscono dell'autovettura di servizio, in alternativa alla diaria mensile forfettaria, possono optare nel predetto termine per il trattamento di missione depurato della quota attinente al rimborso delle spese di viaggio. Il trattamento di missione, nei casi in cui al presente comma, può essere corrisposto, senza preventiva autorizzazione, per un massimo di venti giorni al mese.
Per i componenti la giunta regionale il numero di venti giorni di cui al comma precedente comprende anche le missioni espletate all'interno del territorio regionale per ragioni di carica ricoperta.
Ai consiglieri regionali, inoltre, compete l'abbonamento per la circolazione sulla rete autostradale".

2. All'articolo 2 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
"Sull'indennità di cui all'articolo 2, primo comma, è applicata una decurtazione di lire 300.000 per ogni giornata di assenza alle sedute del consiglio e di lire 100.000 per ogni giornata di assenza alle sedute della giunta dell'ufficio di presidenza e delle commissioni permanenti, non giustificate per ragioni di salute o connesse all'esercizio della carica ricoperta. In mancanza di comunicazione entro tre giorni, da parte del consigliere assente, del motivo della sua assenza al segretario dell'organo interssato, questi è tenuto ad avvertire il dirigente competente ad emanare l'atto di liquidazione, che applica automaticamente la decurtazione".


Art. 2

1. All'articolo 6 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
"I consiglieri regionali entro il 15 gennaio di ogni anno sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza certificazione aggiornata degli eventuali carichi pendenti".


Art. 3

1. All'articolo 8 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche la lettera a) del primo comma è sostituita dalla seguente:
"a) dai contributi obbligatori dei consiglieri regionali in misura pari al 22 per cento dell'indennità mensile spettante ai sensi della lettera e) del precedente articolo 1 al netto delle ritenute fiscali".


Art. 4

1. All'articolo 29 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Ciascun consigliere è assicurato contro gli infortuni per una somma non inferiore a lire 300 milioni in caso di morte e non inferiore a lire 300 milioni in caso di invalidità permanente e per lire 200.000 di diaria da ricovero per infortunio".

2. La percentuale "0,40" contenuta nel terzo comma dello stesso articolo 29 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche è sostituita dalla percentuale "0,60".
3. L'ufficio di presidenza provvede ad aggiornare con le compagnie assicuratrici i massimali ogni qualvolta si registri un incremento del valore assoluto della ritenuta di cui sopra.

Art. 5

1. In sede di prima applicazione della presente legge l'opzione di cui al quinto comma dell'articolo 2 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 così come modificato dall'articolo 1, è esercitata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore.