Le Commissioni speciali e le Commissioni di inchiesta

Art. 24 dello Statuto

Il regolamento interno del Consiglio disciplina l'istituzione di commissioni speciali con funzione consultiva, propositiva, di indagine e studio su tematiche di particolare rilevanza, non rientranti nelle competenze delle commissioni consiliari permanenti, definendone composizione e modalità di funzionamento.
Il Consiglio regionale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, può disporre l'istituzione di commissioni di inchiesta in materie che interessino la Regione.
Le commissioni di inchiesta devono, per quanto possibile, rispecchiare la composizione del Consiglio e sono presiedute da un consigliere regionale appartenente alla minoranza.
L'atto istitutivo della commissione di inchiesta determina l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione conclude i lavori, che non puo' eccedere la durata della legislatura.
Il regolamento interno disciplina le modalità per l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni di inchiesta.

(Art. 131 e 132 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche)

Art. 131
(Commissioni speciali)

1. L'Assemblea può istituire le Commissioni speciali di cui al comma 1 dell'articolo 24 dello Statuto, su richiesta motivata presentata da almeno un terzo dei suoi componenti all'Ufficio di presidenza.
2. Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 del citato articolo 24, la proposta di deliberazione è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
3. L'Assemblea, su istanza dei richiedenti, si pronuncia in via definitiva qualora l'Ufficio di presidenza abbia ritenuto non sufficientemente motivata la richiesta.
4. La deliberazione con la quale l'Assemblea istituisce la Commissione speciale deve indicare l'oggetto dell'attività, la composizione e il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori.
5. Le Commissioni speciali devono rispecchiare per quanto possibile, tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi, la composizione dell'Assemblea.
6. Gli esiti dell'attività, della Commissione speciale sono presentati all'Assemblea secondo le modalità, stabilite dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, attraverso documenti, quaderni, libri bianchi o anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie. Tutti i documenti conclusivi approvati dalla Commissione riportano anche le eventuali opinioni dissenzienti emerse in seno alla Commissione stessa.
7. Per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività delle Commissioni speciali valgono, in quanto applicabili, le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.
8. Alle Commissioni speciali si applicano, altresì, le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni permanenti.

Art. 132
(Commissioni di inchiesta)
1. L'Assemblea può istituire le Commissioni di inchiesta, di cui all'articolo 24 dello Statuto, su richiesta motivata presentata da almeno un terzo dei suoi componenti all'Ufficio di presidenza. L'inchiesta deve comunque riguardare l'attività dell'amministrazione regionale, di enti, agenzie, aziende dipendenti o vigilati o società partecipate dalla Regione.
2. L'Ufficio di presidenza, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, presenta la proposta di istituzione all'Assemblea unitamente alle proprie valutazioni in ordine alle motivazioni poste alla base della richiesta.
3. La proposta di deliberazione è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
4. La deliberazione con la quale l'Assemblea istituisce la Commissione di inchiesta deve indicare l'oggetto dell'attività, la composizione e il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori.
5. La composizione della Commissione di inchiesta deve rispecchiare, per quanto possibile, la composizione dell'Assemblea e tenere conto della consistenza numerica dei Gruppi.
6. Non possono far parte della Commissione di inchiesta i consiglieri regionali che rivestivano la carica di Presidente della Giunta o di Assessore nel periodo interessato dall'inchiesta.
7. Per quanto non diversamente disposto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 23.
8. Il Presidente dell'Assemblea convoca la Commissione per la propria costituzione, che ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente. La riunione di costituzione deve tenersi entro sette giorni dalla deliberazione di istituzione.
9. La Commissione elegge a scrutinio segreto e con unica votazione il Presidente e il Vicepresidente; a tal fine ciascun componente vota un solo nome, deponendo la scheda nell'urna riservata allo schieramento politico della maggioranza o delle minoranze, a seconda della propria appartenenza. Risultano eletti rispettivamente Presidente e Vicepresidente il consigliere delle minoranze e quello della maggioranza che ricevono il maggior numero di voti.
10. Immediatamente dopo gli adempimenti di cui al comma 9, la Commissione procede alla nomina dei relatori.
11. Per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività, delle Commissioni di inchiesta valgono, in quanto applicabili, le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.
12. Alle Commissioni di inchiesta si applicano, altresì, le disposizioni della normativa regionale vigente riguardanti le Commissioni permanenti.
13. Al termine dei lavori la Commissione approva la relazione da trasmettere all'Assemblea e può, approvare una o più proposte di risoluzione da sottoporre al suo esame. È sempre ammessa la presentazione di documenti alternativi o integrativi da parte dei componenti della Commissione, che sono distribuiti ai consiglieri.
14. Nel corso della discussione in Assemblea ciascun consigliere può presentare altre proposte di risoluzione che sono esaminate insieme a quelle presentate dalla Commissione.