Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1994, n. 40
Titolo:Norme sulla detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 ottobre 1994, n. 100)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 24 luglio 2002, n. 12.

Sommario





1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi ed aracnidi facenti parte della fauna selvatica esotica, vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul terrirorio nazionale. Per gli animali frutto di incroci deciderà caso per caso la commissione regionale.


1. Gli animali di cui all'articolo 1, detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La vigilanza deve assicurare che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze:
a) di carattere igienico-sanitario;
b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività ed in spazi adeguati alla loro natura;
c) di salvaguardia assoluta dell'incolumità delle persone.

3. La vigilanza viene esercitata anche dalle guardie giurate delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute.


1. I cittadini che intendono detenere animali esotici di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare domanda al sindaco del comune in cui intendono detenerli, per il tramite del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.
2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'esatta identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.
3. L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale, il quale ha altresì l'obbligo di denunciare entro tre giorni al sindaco, tramite il servizio veterinario della USL territorialmente competente, la nascita di eventuali cuccioli.
4. I possessori di animali esotici sono inoltre tenuti a denunciare per iscritto al sindaco, tramite il servizio veterinario della USL territorialmente competente, entro tre giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti, facendosi rilasciare ricevuta della denuncia presentata.
5. La disciplina della legge 150/1992 è applicabile anche nei confronti di coloro che detengono o commerciano animali esotici ed in particolare quelli appartenenti alle specie protette.


1. L'allevamento per il commercio di animali di cui all'articolo 1 è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione del sindaco del comune in cui s'intende svolgere l'attività.
2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.
3. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
4. In caso di cessazione dell'attività di cui al comma 1, dovrà essere inoltrata, entro trenta giorni, circostanziata comunicazione al sindaco, il quale ne rilascerà ricevuta.


1. Gli allevatori e i commercianti degli animali di cui all'articolo 1 devono tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato annualmente dal comune in cui sono detenuti gli animali.


1. E' istituita presso l'assessorato alla sanità una commissione regionale, con la funzione di fornire direttive ed indicazioni per l'applicazione della presente legge alle diverse specie di animali esotici e di verificare l'uniforme attuazione degli adempimenti in tutto il territorio regionale.
2. Alla commissione spettano altresì i compiti indicati negli articoli 7, 8 e 12.
3. La commissione è così composta:
a) il responsabile del servizio veterinario dell'assessorato alla sanità della Regione o un suo incaricato;
b) un docente di zoologia e di etologia, scelto sulla base delle indicazioni nominali fornite dalle università marchigiane;
c) un sanitario individuato tra i dipendenti del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di volta in volta interessata;
d) un esperto scelto in una terna indicata congiuntamente dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali legalmente riconosciute presso il ministero dell'ambiente;
e) un rappresentante delle guardie ecologiche della provincia di volta in volta interessata;
f) un rappresentante dell'ufficio legale della Regione Marche.



1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono rilasciate dal sindaco, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, previo nulla osta della commissione regionale di cui all'articolo 6.
2. Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario accertate e documentare alla commissione regionale:
a) la conoscenza, da parte del detentore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali, oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
b) che i ricoveri e le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e che forniscano assolute garanzie idonee alla prevenzione dei rischi ed incidenti alle persone, sulla base dei parametri forniti dalla commissione regionale.



1. Per le esigenze di identificazione degli animali di cui all'articolo 1, la commissione regionale stabilisce, a seconda della specie, criteri e modalità per il riconoscimento, quali contrassegni indelebili, anelli inamovibili FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) od altro, e ne richiede l'applicazione.


1. I circhi equestri non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4.
2. Tuttavia per consentire la vigilanza di cui all'articolo 2, è fatto obbligo di far pervenire all'assessorato regionale alla sanità, servizio veterinario, ed al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale direttamente interessata, preventiva comunicazione scritta del numero e della specie degli animali al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio regionale.


1. I gestori dei giardini zoologici devono far pervenire, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, all'assessorato regionale alla sanità, servizio veterinario, ed ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio, un dettagliato rapporto annuale concernente l'indicazione del numero e della specie degli animali detenuti, degli arrivi e delle partenze degli animali, specificandone la provenienza o la destinazione esatte, delle nascite e delle morti in cattività, degli standards di spazio relativi alle specie detenute e della qualità dell'assistenza veterinaria relativa ad ogni specie detenuta, comunicando il nome del sanitario che segue gli animali.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo riguardo ai giardini zoologici si rimanda al regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) ed alle altre norme di legge in materia.


1. E' fatto tassativo divieto ai privati di utilizzare od esporre animali esotici pericolosi a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
2. E' altresì vietata l'utilizzazione di animali esotici da parte di fotografi per foto ricordo.


1. La detenzione e l'allevamento per il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione od in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e, previo parere conforme della commissione regionale di cui all'articolo 6, l'emissione, da parte del sindaco, di provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonchè l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, in un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.


1. I contravventori alla presente legge sono passibili delle seguenti sanzioni amministrative per ciascun capo animale:
a) da lire 200.000 a lire 600.000 per la detenzione e il commercio di animali esotici in assenza dei requisiti indicati all'articolo 2;
b) da lire 200.000 a lire 600.000 per la detenzione e il commercio di animali esotici senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;
c) da lire 400.000 a lire 800.000 per la detenzione di animali esotici a scopo di allevamento o commercio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4;
d) da lire 200.000 a lire 600.000 per omissioni od irregolarità nella registrazione di carico o scarico di cui all'articolo 5;
e) da lire 200.000 a lire 600.000 per la mancata identificazione degli animali di cui all'articolo 8;
f) da lire 400.000 a lire 800.000 per la omissione della segnalazione da parte dei circhi di cui all'articolo 9;
g) da lire 400.000 a lire 800.000 per la mancata osservanza di cui all'articolo 11.

2. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate sono aumentate al massimo fino al triplo.
3. Le somme introitate dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono devolute integralmente ai comuni ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 5 luglio 1983, n. 16.


1. Coloro che detengono od intendono detenere animali esotici di cui all'articolo 1 devono inoltrare la domanda su modulo, allegato 1; per la domanda di autorizzazione al commercio ed all'allevamento per il commercio di animali esotici dovrà essere utilizzato il modulo allegato 2; il registro di carico e scarico per il commercio di animali esotici dovrà essere conforme all'allegato 3.
2. La predetta modulistica sarà fornita dalla Regione a spese degli interessati.
3. Le spese per accertamenti, rilascio delle autorizzazioni, interventi, sopralluoghi e quant'altro necessario, sono a carico degli interessati, secondo le tariffe fissate dalla commissione regionale sulla base delle indicazioni nazionali e regionali.

Allegati

Domanda di autorizzazione alla detenzione di animali esotici


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Allegati

Domanda di autorizzazione al commercio ed all'allevamento per il commercio di animali esotici


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Allegati

Registro di carico e scarico per il commercio di animali esotici


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