Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 25
Titolo:Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 5 novembre 1992, n. 49 concernente: Norme sui procedimenti contrattuali regionali.
Pubblicazione:( B.U. 03 aprile 1995, n. 24 )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disciplina degli appalti
Note:Abrogata dall'art. 8 della l.r. 22 luglio 2013, n. 19.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 2 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Norme applicabili)
1. Agli appalti pubblici di forniture di beni, compresa l'eventuale installazione, di importo superiore agli 80 milioni di lire, IVA esclusa, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
2. Alle procedure di affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici di importo superiore ai 200 milioni di lire, IVA esclusa, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.
3. Ai fini della presente legge la concessione di costruzione e gestione è equiparata all'appalto. La deliberazione che prevede la gestione dell'opera da parte del costruttore che l'ha realizzata deve essere motivata anche in relazione all'esistenza delle capacità tecnico-professionali necessarie alla gestione stessa.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme statali di attuazione delle direttive comunitarie in materia, le disposizioni della presente legge si applicano anche agli appalti pubblici di forniture e a quelli aventi ad oggetto la realizzazione di opere per la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile, la produzione e l'erogazione di energia".


Art. 2

1. L'articolo 3 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - (Amministrazioni aggiudicatrici)
1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) la Regione:
b) l'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche, le aziende di promozione turistica, gli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, gli enti regionali per il diritto allo studio universitario, i consorzi di sviluppo industriale, i consorzi di bonifica, gli enti fieristici e gli altri enti dipendenti dalla Regione;
c) le province, i comuni e le comunità montane, i loro consorzi e forme associative, gli enti, aziende e istituzioni dipendenti dagli enti locali e le forme di gestione dei servizi pubblici da questi costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. Si considerano altresì amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui alla presente lettera, quando per la copertura della spesa relativa alle pubbliche forniture utilizzano, in misura superiore al 50 per cento del relativo importo, il contributo della Regione;
d) le aziende sanitarie USL e ospedaliere;
e) le società a partecipazione regionale, gli enti di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, nonchè gli enti sovvenzionati di cui all'articolo 3 del decreto stesso".


Art. 3

1. L'articolo 4 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - (Elenchi annuali dei contratti)
1. Entro la data di approvazione del bilancio, ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un elenco dei contratti riguardanti i lavori pubblici di importo superiore a 200 milioni di lire, IVA esclusa, dei quali prevedono la stipulazione nell'anno successivo, con l'indicazione per ciascuno di essi, dell'importo, dell'oggetto e del procedimento di scelta del contraente.
2. L'elenco è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
3. Nel deliberare la stipulazione di un contratto non previsto nell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice indica le ragioni sopravvenute che lo rendono necessario.
4. Le modificazioni e integrazioni all'elenco con l'indicazione delle ragioni sopravvenute sono soggette alle forme di pubblicità annuale di cui al comma 2, da espletare entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute".


Art. 4

1. L'articolo 6 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - (Deliberazioni a contrattare)
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto, la forma di contrattazione prescelta, l'ammontare e la specificazione dell'entità dei mezzi economici disponibili nel bilancio e della disponibilità dei mezzi finanziari necessari nei tempi stabiliti per l'intera opera e per stralci funzionali, il responsabile e i tempi del procedimento, i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, le capacità economiche e tecniche richieste alle imprese, i limiti di ricorso al subappalto, nelle forme previste dalla legislazione nazionale e le altre clausole ritenute essenziali.
2. Il responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 30, sottopone all'esame della giunta regionale il progetto di deliberazione a contrattare e, ottenuta l'approvazione, adotta tutti gli atti relativi alla formazione, all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto. Cura inoltre gli adempimenti relativi alle fasi di progettazione e svolge la vigilanza sull'esecuzione del contratto.
3. La deliberazione a contrattare è assunta dalla giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare permanente, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 88 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
4. Per gli enti dipendenti dalla Regione, le disposizioni dei precedenti commi si applicano intendendo sostituiti alla giunta regionale e ai suoi servizi il corrispondente organo deliberante e il corrispondente servizio degli enti stessi.
5. Per gli enti locali resta salvo quanto previsto, in materia di deliberazioni a contrattare, dalle norme statutarie e regolamentari dettate in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e quanto previsto, in materia di responsabili del procedimento, dalle norme dettate in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241".


Art. 5

1. L'articolo 7 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - (Progettazione)
1. La realizzazione dei lavori pubblici è attuata previa predisposizione, a cura delle amministrazioni aggiudicatrici, dei seguenti progetti di livello crescente di definizione tecnica e secondo i contenuti per essi rispettivamente indicati dalle leggi statali:
a) progetto preliminare;
b) progetto definitivo;
c) progetto esecutivo.
2. Negli appalti di sola esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto la costruzione e la gestione, l'amministrazione aggiudicatrice predispone i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo. Negli appalti di progettazione ed esecuzione da aggiudicare con le procedure di cui all'articolo 13, l'amministrazione aggiudicatrice predispone il progetto preliminare, restando affidata all'appaltatore la progettazione definitiva ed esecutiva.
3. Nei contratti di appalto, di progettazione ed esecuzione l'amministrazione aggiudicatrice, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.
4. Nelle concessioni aventi per oggetto la costruzione e la gestione, le spese per la progettazione sono poste a carico del concessionario.
5. Negli appalti di importo inferiore a 1.000 milioni di lire l'amministrazione aggiudicatrice predispone i soli progetti preliminari ed esecutivi.
6. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero del concessionario, il sindaco del comune nel cui territorio i lavori devono essere localizzati, autorizza l'accesso a immobili non in disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o del concessionario per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.
7. Le imprese partecipanti alle procedure di scelta del contraente allegano all'offerta la dichiarazione, resa di fronte al responsabile del procedimento, di aver preso visione dei progetti e dei luoghi interessati dai lavori ai sensi del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063".


Art. 6

1. L'articolo 8 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Uffici tecnici di progettazione)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla progettazione delle opere tramite i propri uffici tecnici.
2. Gli enti locali possono provvedere alla progettazione delle opere o alla direzione dei lavori avvalendosi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo della Regione e degli uffici tecnici degli istituti autonomi case popolari e degli enti dipendenti dalla Regione, oppure possono chiedere alla provincia o alla Regione e agli enti da queste dipendenti l'assistenza tecnica e amministrativa in ordine alla progettazione.
3. Gli enti e gli uffici destinatari delle richieste di cui al comma 2 rispondono agli enti locali entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste stesse. Decorso inutilmente tale termine, le richieste si considerano respinte".


Art. 7

1. L'articolo 9 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Progettazione estrema)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, con deliberazione motivata, in presenza delle ragioni che lo consentano ai sensi delle norme vigenti, l'incarico di progettazione a liberi professionisti.
2. Nella deliberazione sono indicate le ragioni che non consentono di provvedere alla progettazione attraverso gli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. L'incarico può essere conferito solo a professionsti iscritti all'albo o a società di persone formate tra professionisti iscritti. La relativa deliberazione fornisce la motivazione in ordine alla scelta del progettista.
4. L'incarico a società è consentito, quando siano richieste, oltre alla progettazione, anche attività non rientranti tra le prestazioni proprie di professionisti iscritti ad albi, che debbono essere svolte preliminarmente e che non abbiano valore marginale rispetto alle prestazioni da richiedere a professionisti. In tal caso, all'atto di conferimento dell'incarico, deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa della necessità delle attività preliminari. Il compenso per le prestazioni preliminari è separatamente indicato nel contratto.
5. Il progettista prescelto non può dar corso all'incarico se non quando è diventata esecutiva la deliberazione di assegnazione.
6. I progetti devono in ogni caso essere sottoscritti dai professionisti, iscritti all'albo, che li hanno redatti.
7. L'incarico per la progettazione non può cumularsi con quello per il reperimento dei fondi.
8. Gli incarichi di progettazione di importo superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo le disposizioni previste dalla direttiva n. 92/50 CEE del Consiglio 18 giugno 1992, nonchè dalla relativa normativa nazionale di recepimento".


Art. 8

1. L'articolo 10 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - (Contratto d'incarico professionale)
1. Il contratto di incarico professionale stabilisce che il progetto da predisporre sia corredato da un programma dei lavori con l'indicazione dei criteri seguiti nella redazione e da una relazione indicante:
a) le ragioni per le quali si sono ritenute necessarie soltanto le categorie di lavori previste nel progetto;
b) i lavori che, pur non previsti nel progetto, si ritiene possano diventare necessari in corso di esecuzione;
c) i prezzi dei lavori con la relativa analisi predisposti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 20 del D.M. 29 maggio 1895;
d) l'ammontare delle somme che, sui fondi stanziati, debbono rimanere a disposizione dell'amministrazione, con le ragioni tecniche ed econoniche che lo giustificano;
e) le categorie e l'ammontare dei lavori per i quali può essere consentito il subappalto quando sia previsto dalla legislazione nazionale con l'indicazione delle ragioni tecniche che lo giustificano.
2. Il contratto deve inoltre prevedere che, sulle somme liquidate per compensi professionali, il 20 per cento sia trattenuto a titolo di cauzione e sia pagato a collaudo avvenuto, se non sono emerse responsabilità del progettista".


Art. 9

1. L'articolo 11 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 - (Commissione giudicatrice)
1. Negli enti locali, la commissione giudicatrice per le procedure di gara è formata ai sensi delle norme statutarie e regolamentari dettate in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nella Regione, la commissione giudicatrice è composta da:
a) il responsabile del servizio competente o un suo delegato che la presiede;
b) un funzionario addetto al servizio legale;
c) uno o due tecnici esperti del settore, nominati dalla giunta regionale con l'indicazione dei criteri seguiti nella scelta.
3. Funge da segretario della commissione il dirigente del servizio provveditorato, economato e contratti o un suo delegato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione ed alle società a partecipazione regionale in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.
5. La commissione giudicatrice opera con la presenza di tutti i membri. A parità di voto prevale il voto del presidente".


Art. 10

1. L'articolo 12 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 - (Inviti)
1. Alle gare per l'aggiudicazione mediante licitazione privata o appalto-concorso sono invitate le imprese ritenute idonee dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito ad una fase di prequalificazione, rapportata alla natura ed entità dell'opera oggetto di affidamento.
2. A tal fine, per gli appalti di importo superiore ad 1 milione di ECU, le amministrazioni aggiudicatrici, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, scelgono le referenze da richiedere alle imprese tra quelle indicate negli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e nelle altre disposizioni statali vigenti. Le referenze prescelte vanno indicate nel bando di gara.
3. Quando la gara è preordinata all'affidamento in concessione, gli inviti devono indicare lo schema di convenzione predisposto dal concedente".


Art. 11

1. L'articolo 13 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - (Appalto concorso)
1. L'appalto concorso è consentito per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica o di natura artistica.
2. La natura delle prestazioni di cui al comma 1 deve essere illustrata da apposita relazione tecnica.
3. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 16.
4. Nessun compenso o rimborso è dovuto in relazione ai progetti presentati. L'amministrazione acquista la proprietà del progetto presentato dall'aggiudicatario. L'offerente può utilizzare il progetto passato in proprietà dell'amministrazione soltanto con il consenso di questa.
5. L'amministrazione non può utilizzare il progetto presentato da una impresa non aggiudicataria, se non con il consenso di questa.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, il procedimento di gara è disciplinato dalle disposizioni contenute nella normativa statale e comunitaria in materia di appalto-concorso.
7. Gli appalti-concorso sono aggiudicati su parere dell'apposita commissione tecnica costituita dall'amministrazione aggiudicatrice e formata da:
a) il responsabile del servizio competente o suo delegato che la presiede;
b) due o tre esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.
8. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, questa può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni".


Art. 12

1. L'articolo 14 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - (Trattativa privata)
1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo previa procedura negoziata con almeno tre ditte, salvo che con deliberazione motivata ne venga dimostrata l'impossibilità.
2. La trattativa privata è consentita per i contratti di pubbliche forniture di valore non superiore a 80 milioni di lire, IVA esclusa, e per i contratti di lavori pubblici di importo non superiore a 200 milioni di lire, IVA esclusa, a condizione che, nell'anno in cui si ricorre a tale procedura di scelta, non siano stati stipulati con lo stesso contraente contratti aventi ad oggetto prestazioni identiche e complementari. Per importi superiori, la trattativa privata e forme di affidamento dei lavori non precedute da pubbliche gare, sono consentite nel rispetto delle speciali discipline contenute in norme comunitarie o in leggi statali e regionali.
3. Allo stesso contraente nel corso dello stesso anno solare può essere nuovamente affidata mediante trattativa privata, l'esecuzione di prestazioni identiche e complementari fino ad un importo pari al contratto precedente maggiorato del 20 per cento.
4. La delibera a contrattare deve contenere, con dichiarazione firmata dal responsabile del procedimento, le motivazioni dell'affidamento a trattativa privata".


Art. 13

1. L'articolo 15 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 - (Particolari contenuti dei contratti)
1. Per tutti i contratti deve essere previsto un termine di durata. La proroga tacita o altre clausole equivalenti non sono consentite.
2. Per i contratti di appalto di opere pubbliche possono essere previste forme incentivanti, determinate secondo i criteri prefissati, in caso di ultimazione dei lavori prima del termine contrattuale.
3. La Regione può procedere a trattativa privata per i contratti, con chiunque stipulati, che a fronte di un'entrata in denaro comportano per la Regione stessa solo obbligazioni di non fare o, comunque, nessun onere finanziario".


Art. 14

1. L'articolo 16 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - (Criteri di aggiudicazione e offerte anomale)
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso, nonchè l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
a1) il prezzo;
a2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
a3) il tempo di esecuzione dei lavori;
a4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
b1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
b2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
b3) il tempo di esecuzione dei lavori;
b4) il rendimento;
b5) la durata della concessione;
b6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.
3. Nei casi di cui al comma 2, il capitolato speciale di appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa e attribuendo, comunque, la preponderanza all'elemento relativo al prezzo.
4. Relativamente ai soli contratti di appalto di opere pubbliche di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, l'amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino, rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, un ribasso superiore di oltre il 20 per cento alla predetta media. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a 8. Per i contratti di appalto di opere pubbliche di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si osservano le disposizioni della legge statale, secondo i casi e i limiti ivi contemplati".


Art. 15

1. L'articolo 17 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - (Esclusione dalla contrattazione)
1. Per le cause di esclusione da ogni forma di contrattazione con l'amministrazione aggiudicatrice, si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia e in materia di misure di prevenzione.
2. Qualora l'impresa risultata aggiudicataria non sottoscriva il relativo contratto per propria volontà, l'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alla Regione e all'albo nazionale costruttori, comitato regionale Marche. I dati relativi all'impresa sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione e l'impresa è esclusa dalla contrattazione da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 per la durata di tre anni".


Art. 16

1. L'articolo 19 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 19 - (Disposizioni particolari)
1. Le norme del presente articolo si applicano ai contratti di cui all'articolo 2 di importo inferiore ai limiti per essi rispettivamente stabiliti dalle direttive comunitarie e dalle norme statali di attuazione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, mediante apposito avviso da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione, il risultato dell'appalto aggiudicato entro e non oltre quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto. L'avviso contiene l'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, l'indicazione dell'impresa prescelta e del sistema di aggiudicazione adottato.
3. Per i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 500 milioni di lire, il bando di gara è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, con spese a carico della Regione stessa, e su almeno un giornale a diffusione regionale. Il bando è inviato alla Regione entro e non oltre una settimana dall'approvazione.
La pubblicazione è effettuata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di procedura accelerata i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
4. La data di spedizione del bando di gara, da assumere a riferimento per il computo dei termini di ricezione delle domande e delle offerte, è quella per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
5. Per i contratti di importo inferiore a quello indicato al comma 3, il bando di gara è affisso all'albo pretorio delle amministrazioni aggiudicatrici o mediante altre forme di pubblicità in sede locale disposte dalle amministrazioni stesse".


Art. 17

1. L'articolo 20 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Varianti e fidejussione)
1. L'amministrazione aggiudicatrice procede ad una nuova aggiudicazione qualora le varianti superino un quinto del contratto.
2. Qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto a causa di un insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista risponde personalmente nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per un importo da definire nel contratto di incarico professionale. In tal caso il responsabile del procedimento comunica al progettista gli addebiti, assegnandogli un termine non superiore a quarantacinque giorni per le controdeduzioni.
3. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU e del 20 per cento per i lavori di importo superiore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio".


Art. 18

1. L'articolo 21 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 21 - (Indagini ispettive nei cantieri)
1. La giunta regionale, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203, anche su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, delle imprese che partecipano alle gare, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori o delle casse edili presenti nel territorio, degli enti e degli istituti preposti alla tutela dei lavoratori, promuove presso il commissario di governo o il prefetto l'acquisizione di tutte le notizie relative alle gare o alla realizzazione degli appalti.
2. Nel caso in cui emergano, o siano segnalate dai soggetti sopra menzionati, inefficienze, ritardi, anche nell'espletamento della gara, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il presidente della giunta regionale provvede senza indugio agli adempimenti di propria competenza ai sensi della legge 203/1991 affinchè venga costituito l'apposito collegio di ispettori.
3. I risultati dell'indagine ispettiva saranno comunicati all'autorità giudiziaria, nel caso in cui emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, all'albo nazionale costruttori e agli enti assicurativi, previdenziali e agli altri enti competenti in materia per le eventuali responsabilità delle imprese, all'amministrazione aggiudicatrice e all'ordine professionale per le eventuali responsabilità del direttore dei lavori.
4. Il presidente della giunta regionale richiede ai prefetti notizia sull'attività delle commissioni prefettizie di cui all'articolo 17 della citata legge 203/1991, in particolare al fine di valutare l'efficenza del coordinamento effettuato tra gli enti pubblici preposti al controllo delle condizioni di lavoro e per coordinare al meglio le stesse funzioni di controllo e prevenzione dei servizi sanitari della regione".


Art. 19

1. L'articolo 22 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 22 - (Tipi di collaudo)
1. I collaudi possono essere effettuati ad avvenuta esecuzione dell'opera o in corso di realizzazione. L'amministrazione ha la facoltà di richiedere al collaudatore notizie e informazioni sullo stato di realizzazione dell'opera.
2. Il collaudo finale riguarda l'intera opera o parti di essa e deve tener conto dei collaudi eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti.
3. Il collaudo finale è diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonchè ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'amministrazione.
4. Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 500 milioni il certificato di collaudo può essere sostituito da un atto del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione".


Art. 20

1. L'articolo 28 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 28 - (Compiti del direttore tecnico di cantiere in materia di sicurezza)
1. Il direttore tecnico del cantiere, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera.
2. Prima dell'inizio dei lavori e nel caso di cui al comma 4, il direttore tecnico sottoscrive il piano di sicurezza debitamente redatto, valutandone l'attuabilità.
3. L'impresa garantisce la copertura del ruolo di direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori. L'impresa prima dell'inizio dei lavori sarà obbligata a comunicare il nominativo del direttore tecnico del cantiere al responsabile del procedimento.
4. Ogni sostituzione del direttore tecnico del cantiere è comunicata entro dieci giorni con lettera raccomandata alla stazione committente; in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico i lavori sono sospesi. Il periodo di sospensione dei lavori non modifica il termine di ultimazione degli stessi".


Art. 21

1. Dopo l'articolo 28 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 28 bis - (Compiti del direttore dei lavori)
1. Il direttore dei lavori, qualora provveda alla consegna dei lavori, acquisisce prima dell'inizio dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici ed annota nel verbale di consegna dei lavori l'avvenuta predisposizione del piano di sicurezza ai sensi dell'articolo 27 verificando nel contempo la sottoscrizione dello stesso da parte dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere.
2. Fermo restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere, l'esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate ovvero l'inosservanza del piano di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori sono tempestivamente comunicate dal direttore dei lavori alla stazione appaltante.
3. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, ha l'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dall'articolo 33 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del capitolato speciale d'appalto".


Art. 22

1. L'articolo 31 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49 è sostituito dal seguente:
"Art. 31 - (Spese in economia)
1. Le spese in economia sono ammesse fino all'importo di 50 mila ECU.
2. Dette spese sono disciplinate da regolamento delle amministrazioni aggiudicatrici".


Art. 23

1. L'articolo 32 della L.R. 5 novembre 1992, n. 49 è abrogato.
2. Sono abrogati gli articoli 10, primo comma, e 12 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.