Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 42
Titolo:Rifinanziamento e modificazioni della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale".
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1995, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Sommario




Art. 1

1. Per la prosecuzione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed alla qualificazione dell'offerta turistica regionale, previsti dall'articolo 6 concernente "Contributi su mutui" della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 4.000 milioni.
2. Le modalità di presentazione delle domande sono quelle previste dalla L.R. 28 ottobre 1991, n. 33, fatte salve le modificazioni apportate dall'articolo 9 della presente legge.
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si intenderà aumentata nella misura delle eventuali somme che dovessero essere assegnate a questa Regione nel caso di rifinanziamento della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 2

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 è inserito il seguente comma:
"3. Al fine di adeguare l'offerta alla domanda turistica emergente dei giovani in vacanza, relativa alla richiesta di alloggio e di servizi turistici, la Regione interviene per promuovere e per sostenere la riqualificazione degli ostelli della gioventù e la trasformazione delle strutture ricettive in ostelli della gioventù , così come definiti dall'articolo 3, comma 4, della L.R. 12 agosto 1994, n. 31".


Art. 3

1. Le parole di cui al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 "leggi regionali di attuazione 5 dicembre 1984, n. 40 e 2 maggio 1989, n. 8" sono sostituite dalle seguenti: "leggi regionali di attuazione 22 ottobre 1994, n. 42 e 12 agosto 1994, n. 31".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 è inserito il seguente comma:
"1 bis. Possono accedere ai finanziamenti relativi agli ostelli della gioventù, di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni con preferenza su ogni altro soggetto, gli enti, le aziende e le associazioni, tutti operanti senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive".


Art. 4

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 viene così modificato: alla lettera a) dopo la parola "antincendio" vengono aggiunte le parole "ed in materia di sicurezza"; alla lettera c) prima della parola "arredamento" viene inserita la parola "solo"; dopo la lettera I) viene inserito il seguente comma:
"1 bis. Le opere di cui sopra, escluso il punto c), si intendono comprensive degli eventuali relativi arredi, attrezzature ed impianti il cui ammortamento non sia superiore al 12 per cento, a norma del D.M. 29 ottobre 1974 e successive modificazioni, nonchè dell'installazione di sistemi elettronici, compresi i computers e gli impianti telefonici elettronici".


Art. 5

1. Le parole di cui al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 "L.R. 5 dicembre 1984, n. 40", sono sostituite dalle seguenti: "L.R. 22 ottobre 1994, n. 42".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 sono inseriti i seguenti commi:
"5 bis. La Regione, inoltre, concede un contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la riqualificazione degli ostelli della gioventù e per la trasformazione delle strutture ricettive in ostelli della gioventù, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1.
5 ter. I finanziamenti sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:
a) ostelli della gioventù;
b) centri congressuali;
c) parchi urbani;
d) verde pubblico attrezzato".


Art. 6

1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 sono prorogati di ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

1. L'articolo 18 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 è abrogato.

Art. 8

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, pari a lire 4.000 milioni, si provvede:
a) quanto a lire 2.400 milioni mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 3;
b) quanto a lire 1.600 milioni mediante utilizzo dello stanziamento previsto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, partita 11 dell'elenco 2.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico del capitolo 3232208 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, che si istituisce con la seguente denominazione "Contributi per la realizzazione di opere finalizzate allo sviluppo della riqualificazione dell'offerta turistica" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 4.000 milioni. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti di lire 1.600 milioni.
3. La lettera b), comma 1, dell'articolo 20, della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 è così sostituita:
"b) per gli interventi previsti dai commi 5 e 5 bis dell'articolo 5, lire 1 miliardo".


Art. 9

1. Le domande di finanziamento relative ai contributi su mutui, a valere sulla spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 di cui all'articolo 1 della presente legge, e le domande di finanziamento relative agli interventi di cui all'articolo 3, riguardanti gli ostelli della gioventù, dovranno essere inviate al presidente della giunta regionale, servizio turismo, esclusivamente a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nei sessanta giorni decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge. Il timbro postale farà fede della data della spedizione. Non verranno prese in considerazione domande inviate fuori da questo termine.