Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 47
Titolo:Attuazione dei documenti unici di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Marche interessate dall'obiettivo 2 e dall'obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/88, modificato dal regolamento CEE 2081/93.
Pubblicazione:( B.U. 27 aprile 1995, n. 29 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 36, l.r. 28 aprile 2017, n. 15.

Sommario




Art. 1

1. La presente legge disciplina le modalità di attuazione degli interventi strutturali comunitari previsti nel documento unico di programmazione della Regione Marche di cui all'obiettivo 2 (in seguito denominato DOCUP) per il periodo dall'1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, approvato dalla Commissione U.E. con decisione C(94)3412 del 16 dicembre 1994 ed interessante le aree della Regione Marche di cui all'elenco stabilito con decisione della Commissione U.E. C(94)136 del 20 gennaio 1994.
2. Per l'attuazione del DOCUP obiettivo 5b interessante le aree della Regione Marche di cui all'elenco stabilito con decisione della Commissione U.E. C(94)23 del 26 gennaio 1994, la giunta regionale è autorizzata ad assumere i conseguenti impegni finanziari.
3. La Regione dà attuazione ai DOCUP obiettivo 2 e 5b anche per le materie e gli interventi non contemplati dalle leggi regionali vigenti.

Art. 2

1. La Regione Marche dà attuazione agli interventi contemplati nei DOCUP tramite i servizi centrali di settore ed i servizi centrali funzionali competenti, con il raccordo del servizio politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo.

Art. 3

1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, istituisce i comitati di sorveglianza incaricati di vigilare sull'attuazione dei DOCUP e designa, i rappresentanti regionali in seno a detti comitati.
2. Le funzioni di segreteria dei comitati di cui al comma 1 sono svolte dal servizio politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo.
3. I responsabili degli assi prioritari e quelli delle azioni forniscono, con frequenza almeno semestrale, alla segreteria dei comitati di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
4. La giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di responsabilità, le funzioni e le modalità operative per l'attuazione dei DOCUP.

Art. 4

1. In conformità a quanto previsto dall'atto di intesa approvato dalla conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è costituito un comitato per le politiche comunitarie, composto dal presidente della giunta regionale e dagli assessori regionali competenti in materia.
2. Le funzioni di segreteria del comitato di cui al comma 1 sono svolte dal dirigente del servizio politiche comunitarie e cooperazione allo sviluppo.

Art. 5

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione, per gli interventi di cui al DOCUP obiettivo 2, fa fronte con i fondi provenienti dalla CE secondo quanto previsto nella decisione della Commissione CE C(94)3412 del 16 dicembre 1994, con i fondi dello Stato secondo quanto previsto nella deliberazione CIPE del 13 aprile 1994 e con le risorse regionali iscritte a carico dei fondi globali, al capitolo 5100101, utilizzando quota parte della partita 9 all'elenco 1 per l'anno 1995 e per gli anni successivi con la proiezione del bilancio pluriennale per il triennio 1995/1997 preordinati all'attuazione degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2.
2. Sono autorizzate le spese indicate nell'allegata tabella A.
3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese, autorizzate al comma 2, sono iscritte con la dotazione di competenza e di cassa a carico dei capitoli di bilancio indicati nell'allegata tabella C.
4. Alla copertura delle spese autorizzate, per effetto del comma 2, si provvede con le entrate indicate nell'allegata tabella B.
5. Nello stato di previsione della spesa e della entrata del bilancio, per l'anno 1995, e nel bilancio pluriennale, per il triennio 1995/1997, sono introdotte le variazioni indicate nella tabella C di cui al precedente comma 3.

Art. 6

1. Il dirigente del servizio bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto da trasmettere al consiglio regionale, entro dieci giorni dalla sua adozione, e da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, le variazioni che si rendessero necessarie sulla base di decisioni assunte dai comitati di sorveglianza di cui all'articolo 3.
2. Con le stesse modalità si possono apportare le variazioni agli stanziamenti riferiti agli interventi previsti nei DOCUP obiettivo 2 e 5 b cofinanziati dal FSE.

Art. 7

1. Con le modalità di cui al precedente articolo 6 la giunta regionale è autorizzata ad istituire negli stati previsione del bilancio 1995 e pluriennale 1995/97 i capitoli occorrenti per l'attuazione del DOCUP obiettivo 5b interessante le aree della Regione Marche di cui all'elenco stabilito con decisione CE C(94)23 del 26 gennaio 1994, e ad apportare le conseguenti variazioni per l'utilizzo, quale quota a carico della Regione, delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 8 dell'elenco 1 fino alla concorrenza di lire 10.900 milioni per l'anno 1995, 7.150 milioni per l'anno 1996 e 7.430 milioni per l'anno 1997.

Art. 8

1. Con le modalità di cui al precedente articolo 6 la giunta regionale è autorizzata ad istituire negli stati di previsione del bilancio 1995 e pluriennale 1995/1997 i capitoli occorrenti per l'attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria, nonchè dei programmi comunitari volti allo sviluppo economico, al sostegno delle imprese, alla cooperazione internazionale che saranno approvati dalla Commissione CE e ad apportare le conseguenti variazioni per l'utilizzo, quale quota a carico della Regione, delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201, partita 15, dell'elenco 2 fino alla concorrenza di lire 800 milioni per l'anno 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996.

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

TABELLA "A"


Spese autorizzate per l'attuazione del documento unico di programmazione degli interventi strutturali comunitari nelle areee della Regione Marche interessate dall'Obiettivo 2 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, modificato dal Regolamento (CEE) n. 2081/93.


(Omissis)


TABELLA "B"


Mezzi di copertura finanziaria delle spese autorizzate per l'attuazione del documento unico di programmazione degli interventi strutturali comunitari nelle areee della Regione Marche interessate dall'Obiettivo 2 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, modificato dal Regolamento (CEE) n. 2081/93, per il periodo dell'1/1/1994 al 31/12/1996.


(Omissis)


TABELLA "C"


Modificazioni da introdursi nel bilancio per l'anno 1995 e nel bilanzio pluriennale per il triennio 1995/1997 per l'attuazione del documento unico di programmazione degli interventi strutturali comunitari nelle areee della Regione Marche interessate dall'Obiettivo 2 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, modificato dal Regolamento (CEE) n. 2081/93, per il periodo dell'1/1/1994 al 31/12/1996.


(Omissis)