Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 5
Titolo:Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura.
Pubblicazione:(B.u.r. 25 gennaio 1975, n. 5)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione agricola
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

La Regione riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione e dell'associazionismo per l'evoluzione sociale, economica e per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura.
Riconosce inoltre nelle organizzazioni e nelle associazioni regionali delle cooperative e dei coltivatori gli strumenti per la promozione e lo sviluppo delle forme associative.

Art. 2

E' autorizzata la concessione di finanziamenti a favore delle associazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 3.9-1973 n. 29, per lo svolgimento dei compiti di istituto e per l'attuazione di programmi intesi a promuovere e a sostenere la cooperazione agricola.
In particolare le iniziative riguardano:
1) la diffusione dei principi cooperativi e l'attività promozionale;
2) l'organizzazione di servizi per l'assistenza alle aziende cooperative;
3) la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti.

E' altresì autorizzata la concessione di un contributo a favore della federazione regionale delle cooperative di credito e di garanzia per lo svolgimento dei compiti d'istituto e per l'attuazione di programmi intesi a sostenere l'attività creditizia delle associate nel settore della cooperazione agricola.

Art. 3

Il finanziamento a favore delle associazioni regionali delle cooperative di cui all'art. 2 della presente legge è ripartito:
- per il 40 per cento tenendo conto della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna associazione in base anche alla ripartizione, a livello nazionale, dei contributi del Ministero del Lavoro;
- per il restante 60 per cento in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative agricole aderente a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente, al numero complessivo dei soci e al volume di attività delle cooperative stesse.


Art. 4

E' autorizzata la concessione di finanziamenti a favore delle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti e dei mezzadri maggiormente rappresentative per l'attuazione di programmi intesi a promuovere e a favorire le forme associative, l'assistenza tecnica e l'evoluzione sociale ed economica del mondo agricolo con riferimento agli obiettivi di sviluppo della regione. Tale finanziamento è ripartito in rapporto alla consistenza delle due categorie, tenendo conto della struttura organizzativa, della rappresentatività di ciascuna organizzazione in base anche alla ripartizione, a livello nazionale, dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale.

Art. 5

E' autorizzata la concessione dei finanziamenti a favore delle cooperative agricole e loro consorzi per:
- contributi sulle spese complessive di organizzazione e di gestione, ritenute ammissibili, in proporzione dell'attività svolta e fino al massimo dell'80 per cento del loro ammontare;
- contributi per l'utilizzazione di personale tecnico e amministrativo per l'attuazione di un programma di avviamento o di sviluppo, specifico al settore di attività e alla zona di influenza di ciascuna cooperativa e consorzio o associazione, fino alla misura massima di L. 5 milioni.


Art. 6

In attuazione dell'art. 6 dello Statuto, la Regione favorisce la cooperazione agricola nell'attività produttiva, di trasformazione e di mercato, per accrescere il potere contrattuale degli imprenditori agricoli e per garantire la necessaria redditività degli investimenti effettuati per la valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
A tal fine la Regione può concedere a favore delle cooperative e loro consorzi, che dispongano di idonee strutture e attrezzature, un concorso negli interessi sui prestiti contratti per:
a) eseguire operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;
b) corrispondere acconti ai soci e produttori conferenti;
c) acquistare e fornire cose e servizi utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;
d) condurre aziende in forma associativa da parte di coltivatori.

Il concorso della Regione negli interessi è concesso fino al massimo del 10 per cento delle somme mutuate.

Art. 7

E' autorizzata la concessione di finanziamenti a favore di gruppi di coltivatori costituiti con il riconoscimento della Regione per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica.
I gruppi di coltivatori sono costituiti quando vi facciano parte almeno n. 30 aziende con una produzione lorda vendibile complessiva minima di L. 150 milioni, ridotta a L. 60 milioni nei territori dei comuni facenti parte delle comunità montane, e non meno di n. 10 coltivatori compresi fra i 14 e i 35 anni di età.
I programmi, in relazione alle esigenze di sviluppo dei singoli ambienti, comprendono attività di promozione, dimostrazione e aggiornamento nonché la tenuta della contabilità di almeno tre aziende.
Il finanziamento della Regione per la realizzazione dei programmi è stabilito nella misura di L. 2 milioni per ogni gruppo, ivi comprese le spese di organizzazione, di consulenza tecnica e per la tenuta della contabilità. Tale finanziamento è aumentabile fino al massimo di 10 milioni in relazione al numero degli associati, alla produzione lorda vendibile, al numero di coltivatori compresi fra i 14 e 35 anni di età e al numero delle aziende per le quali è tenuta la contabilità.
Ogni gruppo deve essere assistito da un tecnico agricolo qualificato anche nel campo della gestione aziendale. Il tecnico non può prestare contemporaneamente assistenza a più di 120 aziende.
E' autorizzata la concessione di finanziamenti anche a favore delle associazioni dei produttori costituite ai sensi della legge 27.7-1967, n. 622 e ai consorzi fitosanitari costituiti ai sensi della legge 18.6-1931, n. 987, per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica specifici al settore di attività. Il finanziamento è concesso nella misura massima di 12 milioni in rapporto al numero dei soci.

Art. 8

E' autorizzata la concessione di finanziamenti, per l'attuazione di programmi specifici al proprio settore di attività e alla zona di influenza, a favore dei seguenti organismi associativi:
- università e comunanze agrarie, che si riuniscano in apposito consorzio per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica nel campo forestale, agrario e zootecnico a vantaggio delle aziende agro-silvo-pastoriali degli utenti;
- associazioni allevatori per l'attuazione dei programmi di interesse zootecnico a condizione che abbiano statuti democratici e sistema di votazione pro-capite;
- consorzi apistici per l'attuazione dei programmi volti alla difesa degli allevamenti e alla valorizzazione del miele;
- consorzi o associazioni costituiti per la ricerca dei tartufi e per l'attuazione dei programmi relativi alle attività di cui all'art. 5 della legge 17.7-1970, n. 568.


Art. 9

E' autorizzata la concessione di contributi a favore dei consorzi fitosanitari, associazioni e cooperative agricole, per la attuazione di programmi di difesa fitosanitaria delle colture di maggiore importanza per l'economia della regione.
I criteri per l'attuazione della difesa fitosanitaria e le modalità per i successivi controlli sono stabiliti annualmente entro il 31 dicembre sentito l'osservatorio per le malattie delle piante di cui alla legge 18.6-1931, n. 987, con provvedimento della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le rappresentanze regionali dei consorzi fitosanitari delle Marche.
Tali contributi sono concessi fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
La giunta è altresì autorizzata, sentito l'osservatorio di cui al secondo comma, ad attuare interventi straordinari di lotta fitosanitaria in presenza di infezioni o infestazioni di carattere eccezionale.

Art. 10

Sono assegnati all'ente di sviluppo nelle Marche finanziamenti per:
a) impianto, organizzazione e funzionamento di un centro di contabilità agraria; elaborazione dei risultati anche ai fini della formulazione di programmi di assistenza allo sviluppo delle aziende contadine e di orientamento alle attività delle organizzazioni, associazioni e organismi regionali operanti nel settore agricolo. Il centro di contabilità è gestito in collaborazione con le associazioni regionali, professionali e sindacali dei lavoratori e degli imprenditori agricoli e delle cooperative, nonché con gli istituti universitari della regione;
b) integrazione del fondo a garanzia delle fidejussioni che l'ente rilascia a favore delle cooperative e consorzi per i prestiti di cui all'art. 6 della presente legge;
c) attività promozionale, ricerca di mercato e azione pubblicitaria intese a favorire il collocamento dei prodotti agricoli e zootecnici della Regione sui mercati nazionali, comunitari e dei paesi terzi.

Il programma è deliberato dall'ente, d'intesa con le associazioni regionali delle cooperative di cui all'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1973, n. 29, con i consorzi a carattere regionale che gestiscono impianti di valorizzazione dei prodotti e con le associazioni dei produttori interessati agli specifici programmi.
Sono inoltre sentiti l'istituto per il commercio con l'estero, l'istituto per le ricerche, le informazioni di mercato e valorizzazione della produzione agricola, e altri organismi a carattere regionale operanti nel settore.

Art. 11

Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse con priorità alle cooperative a larga base associativa nelle quali i coltivatori diretti e mezzadri rappresentino la maggioranza dei soci.
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze analoghe concesse dallo Stato o da enti locali.

Art. 12

Per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2 e all'art. 4 gli interessati sono tenuti a presentare alla giunta regionale domanda corredata del programma di attività, del preventivo di spesa, di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e della documentazione necessaria per la ripartizione dei finanziamenti stessi.
Le domande per i finanziamenti di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 debbono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio o direttamente alla giunta regionale se trattasi di consorzi di cooperative a carattere regionale.
Le domande debbono essere corredate della seguente documentazione:
1) per i finanziamenti di cui all'art. 5 e 6:
- copia dello statuto della cooperativa e consorzio;
- copia del bilancio dell'anno precedente presentato in tribunale, con relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale da cui risulti il numero dei soci distinto per categoria;
- programma e impegno finanziario relativi alle singole gestioni, di cui al secondo comma dell'art. 5 e all'art. 6, da effettuare nell'anno;
- programma di avviamento o di sviluppo e di utilizzazione del personale;
2) per i finanziamenti di cui agli artt. 7 e 8:
- copia dell'atto costitutivo del gruppo o associazione con regolamento o statuto e l'indicazione dei rappresentanti in carica;
- elenco delle aziende associate e, per ognuna, l'indicazione delle superfici, della produzione lorda vendibile e delle unità lavorative uomo impiegate a titolo principale;
- stato di famiglia dei titolari d'azienda;
- attestazione della qualifica di coltivatore degli associati, rilasciata dagli uffici competenti;
- programma di attività contenente il preventivo di spesa, l'indicazione del tecnico agricolo incaricato dell'assistenza e delle aziende impegnate alla tenuta della contabilità e una relazione illustrativa della zona di influenza del gruppo o associazione;
3) per i contributi di cui all'art. 9:
- programma e calendario delle operazioni di difesa fitosanitaria per singola coltura con l'indicazione dei fitofarmaci e delle attrezzature da impiegare;
- piano finanziario di copertura dell'intera spesa.

Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione è fissato al 31 maggio per i finanziamenti di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e al 31 gennaio per i contributi di cui all'art. 9.
Nella prima applicazione della legge il termine è fissato al sessantesimo giorno della sua entrata in vigore.

Art. 13

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio svolge la necessaria istruttoria sulla rispondenza dei singoli programmi ai piani zonali o, in assenza, alle tendenze di sviluppo delle singole zone e sull'esistenza delle condizioni per la loro realizzazione, acquisisce le eventuali osservazioni della comunità montana nel cui territorio ha sede l'organismo richiedente o, sul restante territorio, del comitato comunale di cui all'art. 10 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, e trasmette, con proprio parere, la domanda e il programma alla giunta regionale.
Il comitato o la comunità montana esprime il parere entro 20 giorni dalla richiesta, tenendo conto dell'istruttoria svolta dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Trascorso tale termine, si intende espresso parere favorevole.
La giunta regionale delibera l'accoglimento delle domande, l'approvazione dei programmi e il contestuale finanziamento.

Art. 14

I beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, entro due mesi dallo svolgimento del programma approvato, presentano, a firma dei competenti organi statutari, una relazione sulla attività svolta nonché una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla somma. In particolare per la dimostrazione dei prestiti contratti per le attività di cui all'art. 6, i beneficiari presentano l'estratto conto dell'istituto mutuante.
La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione comporta la revoca del finanziamento concesso e la sua restituzione.
La mancata presentazione della documentazione nei termini, comporta la diffida e, in caso di non adempimento nei nuovi termini, la revoca parziale o totale del finanziamento.

Art. 15

Ai fini della difesa economica del grano tenero, dell'uva e del latte prodotti nell'anno 1974 è autorizzata la spesa straordinaria di L. 400.000.000 per la concessione di contributi sulle operazioni collettive di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di tali prodotti.
I contributi sono concessi a favore dei produttori che abbiano conferito tali prodotti a cooperative o consorzi di produttori entro i seguenti termini:
- grano tenero: 30.9-1974;
- uva: 15-11-1974;
- latte: nell'intero anno 1974.

A favore dei conferenti di cui al comma precedente sono concessi:
- un concorso negli interessi fino al 10 per cento delle anticipazioni ricevute per il conferimento dei prodotti;
- un contributo fino all'80 per cento delle spese di gestione corrisposte.

Le modalità di erogazione e la documentazione da presentare sono stabilite dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 16

Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) per l'anno 1974:
1) finanziamenti alle associazioni regionali delle cooperative per i compiti e i programmi di cui all'art. 2 - primo e secondo comma - L. 190.000.000
2) contributo alla federazione regionale delle cooperative di credito e garanzia per i compiti e i programmi di cui all'art. 2 - terzo comma - L. 20.000.000
3) finanziamenti alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti e mezzadri per i compiti e i programmi di cui all'art. 4 L. 90.000.000
4) contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per le spese di gestione e per lo svolgimento di programmi di avviamento o di sviluppo e l'utilizzazione di personale tecnico -amministrativo di cui all'art. 5 L. 400.000.000
5) finanziamenti per lo svolgimento di programmi di cui all'art. 7 L. 400.000.000
6) contributi per gli interventi straordinari di cui all'art. 15 L. 400.000.000
b) per l'anno 1975:
7) contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per concorso negli interessi sui prestiti contratti per le attività di cui all'art. 6 L. 500.000.000
8) contributi per l'attuazione di programmi di difesa fitosanitaria di cui all'art. 9 - primo comma - L. 100.000.000
9) interventi straordinari di cui al quarto comma dell'art. 9 L. 20.000.000
10) assegnazioni all'ente di sviluppo nelle Marche per gli interventi di cui all'art. 10: L. 240.000.000: lettera a) L. 40 milioni; lettera b) L. 160 milioni; lettera c) L. 40 milioni.

Gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 8 fanno carico, per gli anni 1975 e successivi, agli stanziamenti dei capitoli corrispondenti al 1103204 e al 2101201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, i quali assumeranno la seguente denominazione:
- capitolo 1103204 "Contributi ai comuni, comunità montane e altri enti per la gestione dei beni silvo-pastorali - R.D.L. 30-12-1923, n. 3267, nonché a consorzi di università e comunanze agrarie e alle associazioni costituite per la ricerca dei tartufi, per lo svolgimento di programmi specifici al proprio settore di attività e alla zona di influenza";
- capitolo 2101201 "Contributi per migliorare il patrimonio zootecnico, compresa l'apicoltura, per la tenuta dei LL.GG., per l'attività connessa alla fecondazione - legge 29.6-1929, n. 1366, nonché per lo svolgimento di programmi specifici al proprio settore di attività e alla zona di influenza"


Art. 17

Al pagamento delle spese derivanti dagli interventi di cui agli artt. 2, 4, 5, 7 e 15 della presente legge si provvede con i fondi da stanziarsi a carico dei seguenti capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione e la dotazione qui di seguito indicata:
- "Finanziamenti alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei programmi di assistenza alle cooperative", con la dotazione di L. 210.000.000;
- "Contributi alle cooperative e loro consorzi sulle spese di gestione, per l'utilizzazione di personale tecnico e amministrativo e per lo svolgimento di programmi di avviamento o di sviluppo" con la dotazione di L. 400.000.000;
- "Contributi regionali sulle operazioni collettive di difesa economica del grano, uva e latte prodotti nell'anno 1974", con la dotazione di L. 400.000.000;
- "Finanziamenti alle organizzazioni regionali dei coltivatori per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative e l'assistenza tecnica", con la dotazione di L. 90.000.000;
- "Finanziamenti ai gruppi di coltivatori e associazioni per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica alle aziende", con la dotazione di L. 400.000.000.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte nel modo che segue:
a) quanto a L. 1.300.000.000, con i fondi di cui al capitolo 1147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 utilizzati ai sensi della legge 27.2-1955, n. 64;
b) quanto a L. 200.000.000, con i fondi di cui al capitolo 2147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzato ai sensi della legge 27.2-1955, n. 64.

Al pagamento delle spese derivanti dagli interventi di cui agli articoli 6, 9 e 10 della presente legge si provvede con i fondi da stanziarsi a carico dei seguenti capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione e la dotazione qui di seguito indicata:
- “Contributi a favore di cooperative e loro consorzi per concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche”, L. 500.000.000;
- “Contributi e spese per lotta fitosanitaria”, L. 120.000.000;
- “Assegnazione all'ente di sviluppo nelle Marche per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica, per l'integrazione del fondo a garanzia, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali”, L. 240.000.000.

La giunta regionale è autorizzata a istituire, con propria deliberazione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, appositi capitoli aventi le denominazioni e le dotazioni indicate nel presente articolo.
Alla copertura degli oneri di cui al terzo comma del presente articolo si farà fronte con la quota spettante alla Regione Marche sugli stanziamenti, per il 1975, della legge 7.8-1973, n. 512.

Art. 18

Per gli anni successivi, a partire dal 1976, l'entità degli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituendi ai sensi dell'articolo precedente, sarà stabilita annualmente con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 19

L'elenco n. 6 lettera e) allegato alla legge regionale del 7 maggio 1974, n. 11, concernente il bilancio di previsione per l'anno 1974 è modificato come segue:
La voce n. 26 dell'elenco n. 4 "Assegnazione di fondi all'ente di sviluppo in agricoltura per l'attuazione di un programma di partecipazioni al capitale sociale di società cooperative operanti nel settore agricolo" L. 200.000.000, è sostituita con la voce n. 28 dell'elenco n. 4 "Costruzione e riattamento della rete di viabilità rurale" L. 200.000.000.