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Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 27
Titolo:

Nuove disposizioni concernenti l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso la Regione Marche.

Pubblicazione:(B.u.r. 1 agosto 1996, n. 55)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:

Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.
Ai sensi del comma 9 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, per il personale regionale inquadrato con la l.r. 17 gennaio 1991, n. 1, e la l.r. 23 luglio 1996, n. 27, il periodo di servizio prestato o riconosciuto nell'ente di provenienza è considerato, ai soli fini dei concorsi e delle progressioni, come effettuato alle dipendenze della Regione.


Sommario





1. Nel rispetto degli articoli 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, il personale di ruolo dipendente da altri enti, comandato presso i servizi della Regione a tempo pieno, con esclusione del personale comandato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della l.r. 26 aprile 1990, n. 30 ed ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato, a domanda, previo assenso dell'ente di appartenenza, su conforme parere del Dirigente del servizio presso il quale il personale stesso presta la propria attività e nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica provvisoria, nel ruolo unico regionale, purchè in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2, 3, 4 e 5 della l.r. 17 gennaio 1991, n. 1, nonchè la tabella ad essa annessa.
3. Per le domande di inquadramento di cui al comma 1 è stabilito il termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, ove il comando costituisca attuazione di norme di delega di funzioni dallo Stato alle Regioni, i termini, di cui al presente comma, sono sospesi fino al completamento degli adempimenti previsti dalle norme nazionali.
4. Gli inquadramenti previsti dalla presente legge producono effetti giuridici ed economici soltanto a partire dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle relative domande.


1. I dipendenti comandati presso i servizi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, che non intendono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 1, mantengono la propria posizione di comando fino alla prima scadenza, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Il personale assegnato alle auto di servizio può essere reperito tramite comando.
2. Al di fuori delle previsioni degli articoli 25, comma 5, della l.r. 30/1990 e 6 della l.r. 34/1988, ulteriori comandi presso i servizi regionali possono essere disposti soltanto nei casi previsti dall'articolo 6, comma 20, della l.r. 4 novembre 1988, n. 42 ed in base ad una relazione del Dirigente del servizio che richiede di avvalersi delle prestazioni lavorative del dipendente da comandare, dimostrativa della assoluta non reperibilità della professionalità richiesta nell'ambito della struttura regionale e nel caso in cui il comando costituisca adempimento temporaneo in relazione a norme di delega di funzioni dallo Stato alle Regioni.
3. All'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 10 agosto 1988, n. 34, dopo le parole "dallo Stato" aggiungere: "ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole".


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, a carico del capitolo 1210101 e che verranno stanziate nei bilanci degli anni successivi a carico dei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.