Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 marzo 1975, n. 10
Titolo:Interventi urgenti e straordinari per la valorizzazione, salvaguardia e organizzazione del territorio agricolo.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 marzo 1975, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per la realizzazione di interventi straordinari e urgenti di salvaguardia e valorizzazione del territorio agricolo e forestale è autorizzata per l'esercizio 1975:
1) la spesa di L. 1.700 milioni per opere di rimboschimento, di sistemazione e bonifica montana da eseguire nei territori delle comunità montane;
2) la spesa di L. 500 milioni per opere di irrigazione e di bonifica da eseguire nel restante territorio classificato di bonifica integrale o depresso ai sensi delle vigenti leggi.

Le opere sono poste a totale carico della Regione.

Art. 2

Gli interventi di cui al punto primo del precedente articolo comprendono le opere di rimboschimento, di sistemazione e di bonifica montane previste dalle leggi vigenti e in particolare:
a) i rimboschimenti e il miglioramento di boschi radi e degradati mediante il rinfoltimento e la ricostituzione, la conversione dei cedui in fustaie, la realizzazione di opere di salvaguardia di complessi boscati con particolari caratteristiche ambientali e turistiche, la realizzazione di opere di difesa e prevenzione contro gli incendi, la ricostituzione di boschi danneggiati dalle avversità , calamità e dagli incendi, quando appartenenti alla Regione, alle comunità montane, ai comuni e ad altri enti montani;
b) la sistemazione di pascoli di uso collettivo ivi comprese le attrezzature e infrastrutture e la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque per uso irriguo e per l'allevamento del bestiame;
c) la creazione di prati - pascoli nudi o alberati su terreni seminativi o abbandonati, vincolati o vincolabili ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30.12.1923, n. 3276, che per la loro natura o pendenza possono perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;
d) le opere di sistemazione idraulico - forestale e completamento e manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali di bonifica.

I terreni vincolabili devono essere sottoposti a regime vincolistico prima dell'approvazione del progetto dei lavori.
Gli interventi di cui ai punti a) e b) sono realizzati con preferenza sui beni appartenenti alla Regione, alle comunità montane, ai comuni e ad altri enti montani o nei boschi o terreni ceduti in fitto a detti enti ai sensi dell'art. 9 della legge 3.12.1971, n. 1102.
Gli interventi di cui al punto b) sono realizzati anche nei pascoli ceduti in fitto per almeno 20 anni a cooperative zootecniche.
I terreni di proprietà privata da destinare al rimboschimento devono essere ceduti in occupazione temporanea ai comuni competenti per territorio che li restituiranno ai proprietari quando i boschi saranno divenuti redditizi e sulla base di un piano di coltura e di conservazione redatto dagli uffici del corpo forestale e approvato dalla giunta regionale.

Art. 3

La giunta regionale individua le opere da realizzare, d'intesa con le singole comunità montane, in base alla ripartizione, tra le stesse comunità montane, della somma prevista al punto 1, art. 1.
La commissione consiliare competente esprime parere sull'elenco complessivo delle opere.

Art. 4

Gli interventi di cui al punto 2 del precedente art. 1 comprendono le opere di irrigazione e di bonifica previste dalle leggi vigenti e in particolare:
a) l'estendimento della irrigazione anche mediante il potenziamento, l'ammodernamento e il ripristino di impianti esistenti, ivi compresi i laghetti artificiali, se utilizzati da pluralità di aziende associate nelle forme di legge;
b) il completamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere di bonifica e infrastrutturali compresa la rete di viabilità rurale per la quale i comuni interessati abbiano assunto la delibera di classificazione a strada comunale.

La giunta individua le opere da realizzare sulla base di progetti di massima o di progetti esecutivi predisposti dai consorzi di bonifica integrale.

Art. 5

La realizzazione delle opere, dato il carattere di straordinarietà e di urgenza, può essere affidata dalla giunta, su proposta della comunità montana interessata, ai consorzi di bonifica, alle aziende speciali, ai consorzi forestali, o eseguita direttamente dagli uffici della Regione.
La giunta provvede all'approvazione e finanziamento dei progetti esecutivi delle opere e nomina i collaudatori.
Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità , indifferibili e urgenti.

Art. 6

Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 1, la giunta regionale è autorizzata ad assumere a trattativa privata un mutuo passivo di L. 2.200 milioni alle migliori condizioni del mercato finanziario e a un tasso comunque non superiore al 14 per cento da estinguersi nel periodo massimo di 20 anni a rate semestrali costanti posticipate e da contrarsi con istituti di credito affidatari del servizio di tesoreria regionale o con uno degli istituti di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936; n. 375, convertito nella legge 7.4.1938, n. 636, e successive modificazioni, o altri istituti o enti autorizzati dalla legge.
Il ricavato del mutuo da assumersi ai sensi del comma precedente è imputato ad apposito capitolo da istituirsi al titolo V dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975.

Art. 7

Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico ad appositi capitoli da istituire nel titolo II dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione e la dotazione controindicata:
- "Realizzazione di opere di rimboschimento, sistemazione e bonifica montana a carico della Regione - art. 1, punto 1", con la dotazione di L. 1.700 milioni;
- "Realizzazione di opere di bonifica e irrigazione - art. 1, punto 2", con la dotazione di L. 500 milioni.


Art. 8

L'assunzione degli impegni a carico dei capitoli da istituirsi ai sensi del precedente articolo è subordinata alla contrazione del mutuo di cui al precedente art. 6.

Art. 9

Gli oneri relativi all'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 6 sono calcolati in lire 248.000.000 per l'anno 1975; in L. 321.000.000 per gli anni dal 1976 al 1994 e in L. 80.000.000 per l'anno 1995, alla spesa relativa all'anno 1975 concernente L. 238.000.000 per il pagamento degli interessi delle spese accessorie, e L. 10.000.000 per il rimborso della quota capitale, si provvede rispettivamente a carico dei seguenti capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975:
a) titolo primo, rubrica quattordicesima, con la denominazione "Interessi passivi e spese accessorie su mutui contratti per il finanziamento di interventi straordinari di bonifica, sistemazione e rimboschimento nei territori delle comunità montane", con la dotazione di L. 238.000.000;
b) titolo terzo, rubrica seconda, con la denominazione "Quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento sul mutuo contratto per il finanziamento di interventi straordinari di bonifica, sistemazione e rimboschimento nei territori delle comunità montane", con la dotazione di L. 10.000.000.

Gli stanziamenti del capitolo 1147001 "Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso", elenco n. 3 e del capitolo 3010001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese per il rimborso di prestiti", elenco n. 5, voce n. 1 del bilancio 1975, sono ridotte rispettivamente di L. 238.000.000 e di L. 10.000.000.
Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituiti per effetto del primo comma del presente articolo e si farà fronte con i fondi di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281.
L'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 6 è garantito mediante fidejussione semplice degli istituti tesorieri.
Le spese di cui al presente articolo sono dichiarate obbligatorie. L'elenco n. 1, annesso alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 è integrato dei capitoli da istituirsi per effetto del primo comma del presente articolo.
La giunta regionale è autorizzata a istituire, con proprio atto deliberativo, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, appositi capitoli aventi le denominazioni e le dotazioni indicate negli articoli precedenti.