Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1997, n. 16
Titolo:Proroga della durata in carica degli organi delle aziende di promozione turistica.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 marzo 1997, n. 17)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

La presente legge era giŕ stata abrogata implicitamente dall'art. 26, l.r. 6 agosto 1997, n. 53, che oltre ad aver abrogato la l.r. 7 aprile 1988, n. 10, aveva anche soppresso le aziende di promozione turistica.

Sommario




Art. 1

1. In attesa del riordino della organizzazione turistica regionale degli organi delle Aziende di promozione turistica, nominati ai sensi della LR 7 aprile 1988, n. 10 sono prorogati fino alla costituzione dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 ottobre 1997.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.