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Atto:LEGGE REGIONALE 3 marzo 1997, n. 22
Titolo:Rimborso agli Enti gestori di formazione professionale - Legge Regionale 24 maggio 1980, n. 39.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 marzo 1997, n. 19)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Formazione professionale
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a favore degli Enti gestori iniziative formative già destinatari dei finanziamenti di cui alla LR 24 maggio 1980, n. 39 per gli anni 1987, 1988 e 1990, un rimborso integrativo a parziale copertura dei maggiori oneri di carattere finanziario da essi sostenuti e non contemplati in occasione dei precedenti provvedimenti di finanziamento per le attività di cui alla medesima lr 39/1980, ivi compreso quello per la rivalutazione sul TFR (Trattamento di fine rapporto) dall'1 ottobre 1983 al 31 dicembre 1991.

Art. 2

1. Il rimborso di cui all'articolo 1 è erogato sulla base di specifici rendiconti sulle entrate conseguite e sulle spese sostenute dagli Enti destinatari, per ciascuno degli anni considerati, articolati per voci di spesa e supportati da idonea documentazione in relazione ai seguenti interventi, in ordine di priorità :
a) mancata rivalutazione del TFR ed oneri aggiuntivi;
b) oneri di prefinanziamento per stipendi;
c) oneri finanziari sostenuti dagli Enti suddetti per la gestione dell'attività formativa autorizzata e finanziata e che risultino in diretto collegamento con essa. I rendiconti sono presentati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'erogazione dei contributi provvede con proprio decreto il Dirigente del Servizio formazione professionale, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sentito il parere della Commissione consiliare competente.

Art. 3

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 1.860 milioni.
2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della LR 30 aprile 1980, n. 25, partita 11 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per le spese di cui al comma 1, sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, con la denominazione "Rimborso agli enti gestori di formazione professionale, LR 24 maggio 1980, n. 39" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.860 milioni.