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Atto:LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 32
Titolo:Interventi in materia di smaltimento dei rifiuti e risanamento ambientale.
Pubblicazione:(B.u.r. 29 maggio 1997, n. 31)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti
Note:Abrogata dall'art. 37, l.r. 7 maggio 2001, n. 11.

Sommario





1. In attuazione degli obiettivi in materia di tutela e risanamento ambientale, la Regione interviene con i finanziamenti disposti dalla presente legge nei seguenti settori:
a) attività e servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
b) impianti tecnologici di recupero - smaltimento dei rifiuti;
c) impianti di riutilizzo e riciclaggio delle materie ottenute dai rifiuti e connessi sistemi di raccolta;
d) bonifica di discariche, di cave dismesse, di siti inquinati e recupero ambientale di aree degradate.




1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finanziati mediante trasferimenti di somme dal bilancio regionale alle amministrazioni provinciali.
2. Ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio pluriennale, il Consiglio regionale su proposta della Giunta indica nell'ambito del piano pluriennale di attività e di spesa di cui all'articolo 6 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, o, in mancanza di questo, indica in apposito atto di programmazione, allegato al bilancio, l'ammontare dei finanziamenti per favorire gli interventi di cui all'articolo 1 e le relative priorità per tipologia d'intervento, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 394/1991.
3. Per le finalità dei commi precedenti la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'esecutività dell'atto di programmazione, previo parere del comitato tecnico regionale di cui alla l.r. 31/1990, sostituito dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delle Marche, quando costituita, stabilisce omogenei criteri di valutazione tecnica per la selezione dei programmi provinciali e delle domande di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.
4. Di norma i finanziamenti regionali sono suddivisi per Province, sulla base della popolazione residente e della superficie territoriale nella misura rispettiva del 70 e del 30 per cento.
5. Con l'atto di cui al comma 2, la Regione può riservarsi la facoltà di ammettere a finanziamento attività, servizi o impianti di smaltimento dei rifiuti, che rivestano un prevalente e documentato interesse di scala regionale.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento dei programmi provinciali di cui ai successivi articoli, dispone il trasferimento dei fondi, verificandone la conformità alle finalità predeterminate.
7. In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti, disposti per un settore di intervento fra quelli indicati nell'articolo 1, entro i termini massimi di attuazione degli stessi, la Giunta regionale è autorizzata a varare corrispondentemente in aumento uno o più settori di intervento, di cui al medesimo articolo.


1. Entro novanta giorni dall'emanazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, le amministrazioni provinciali approvano un programma di finanziamenti, tenuto conto della distribuzione della popolazione, delle attività socio - economiche, delle strutture organizzative e gestionali presenti e della relativa esperienza.
2. Nel programma le Province individuano i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane, o direttamente le aziende speciali e le società affidatarie del pubblico servizio di raccolta rifiuti, che beneficiano dei finanziamenti, il relativo ammontare ed i tempi di attuazione.



1. Entro novanta giorni dall'emanazione e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, le amministrazioni provinciali approvano il relativo programma dei finanziamenti.
2. Nel programma le Province individuano i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane, o direttamente le aziende speciali e le società affidatarie del pubblico servizio di raccolta rifiuti, che beneficiano dei finanziamenti, il relativo ammontare ed i tempi di attuazione, con priorità per gli impianti di recupero e di riciclaggio delle materie ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.


1. Nell'ambito dei generali obiettivi di riuso e riciclo dei materiali di produzione e consumo, compresi gli inerti, le Province, entro novanta giorni dall'emanazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, approvano il programma dei finanziamenti, assegnando contributi alle imprese per lo sviluppo di nuove iniziative o per il completamento delle iniziative in atto in tema di produzione e commercializzazione di prodotti e materie ottenuti da rifiuti recuperati e dei connessi sistemi di raccolta dei rifiuti.
2. Le Province stabiliscono le modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati. Le domande debbono essere corredate da una relazione tecnico - finanziaria recante la descrizione delle opere e dei processi per i quali si richiede il contributo, nonchè l'illustrazione della convenienza ed economicità dell'intervento in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le domande debbono contenere altresì un atto di impegno del richiedente a non modificare, salvo eventuale autorizzazione della Giunta regionale, la destinazione d'uso delle opere e degli impianti per almeno dieci anni. Il beneficiario del contributo, a garanzia dell'impegno a non modificare la destinazione d'uso delle opere e degli impianti, dovrà prestare garanzia fidejussoria decennale, rivalutata annualmente, pari inizialmente all'importo stesso del contributo concesso.
4. L'inosservanza dei contenuti della domanda e il mancato rispetto degli impegni assunti costituiscono motivo di decadenza dal contributo e di restituzione delle somme già percepite. Nella domanda il richiedente deve espressamente impegnarsi alla restituzione delle somme in seguito alla dichiarata decadenza dal contributo.
5. Le Province provvedono a liquidare direttamente il 50 per cento del contributo a favore dei beneficiari in seguito alla presentazione di copia del contratto per la realizzazione delle opere e alla relativa consegna dei lavori; il restante 50 per cento a saldo, una volta verificata la realizzazione delle opere.
6. I contributi di cui al presente articolo sono commisurati fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, Iva inclusa nella misura pari a quella che non risulta recuperabile in sede di dichiarazione annuale IVA.


1. Al fine di favorire la bonifica di discariche, con priorità per quelle non più in esercizio, di cave dismesse e di altri siti gravemente inquinati e il recupero ambientale di aree degradate, che non siano stati già avviati al recupero, le Province entro novanta giorni dall'emanazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, approvano il programma dei finanziamenti assegnando contributi di durata massima triennale a favore di non più di due soggetti per ciascun ambito provinciale.
2. Beneficiari del contributo possono essere, oltre a imprese e privati, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane, o aziende speciali e società affidatarie del pubblico servizio di smaltimento rifiuti, che si impegnino, sulla base di un programma di durata massima triennale, a realizzare interventi organici e definitivi di bonifica ambientale e risanamento paesaggistico di una discarica di rifiuti, di una cava dismessa o di altro sito inquinato e il recupero ambientale di aree degradate.
3. Per le finalità del comma 1, le Province stabiliscono le modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati. Le domande debbono essere corredate da una relazione tecnico - finanziaria recante la descrizione degli interventi per i quali si richiede il contributo, nonchè l'illustrazione degli obiettivi che si vogliono conseguire nel risanamento paesaggistico - ambientale.
4. Agli interventi, di cui al presente articolo, si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5.
5. Il contributo di cui al comma 6 dell'articolo 5 può essere frazionato in tre annualità fermo restando l'importo massimo ivi stabilito.


1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 è autorizzata:
a) per l'anno 1997 la spesa di lire 9.600 milioni così ripartita:
a1) lire 3.600 milioni per l raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
a2) lire 4.400 milioni per gli interventi a sostegno degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti nonchè per gli impianti di riutilizzo e riciclaggio delle materie ottenute dai rifiuti e connessi sistemi di raccolta;
a3) lire 1.600 milioni per la bonifica di discariche, di cave dismesse, di altri siti gravemente inquinati e per il recupero ambientale di aree degradate;
b) per l'anno 1998 la spesa di lire 4.800 milioni così ripartita:
b1) lire 1.800 milioni per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
b2) lire 2.200 milioni per gli interventi a sostegno degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti nonchè per gli impianti di riutilizzo e riciclaggio delle materie ottenute dai rifiuti e connessi sistemi di raccolta;
b3) lire 800 milioni per la bonifica di discariche, di cave dismesse, di altri siti gravemente inquinati e per il recupero ambientale di aree degradate.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 si provvede:
a) per l'anno 1997, in quanto a lire 4.800 milioni, mediante impiego, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della l.r. 25 aprile 1980, n. 25, delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201, partita 1 dell'elenco 2 del bilancio 1996, per la somma di lire 3.600 milioni e a carico del capitolo 5100202, partita 5 dell'elenco 3 del bilancio 1996, per la somma di lire 1.200 milioni; quanto a lire 4.800 milioni mediante impiego delle somme a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione per l'anno 1997, partita 1 dell'elenco 2 per la somma di lire 3.600 milioni e partita 2 dell'elenco 2 per la somma di lire 1.200 milioni;
b) per l'anno 1988 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a carico del capitolo 5100201 proiezione per il detto anno della partita 1 dell'elenco 2 per la somma di lire 3.600 milioni e proiezione per il detto anno della partita 2 dell'elenco 2 per la somma di lire 1.200 milioni;
c) per gli anni successivi mediante impiego di quote parte dei tributi propri della Regione.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate della presente legge sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 con le seguenti denominazioni:
a) " Fondo regionale per la valorizzazione ambientale", lire 8.400 milioni;
b) " Fondo regionale per investimenti per la valorizzazione ambientale", lire 1.200 milioni.
Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio di previsione per l'anno 1997 sono ridotti di lire 4.800 milioni.


1. Per l'anno 1997 l'atto di programmazione di cui all'articolo 2, comma 2, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale da sottoporre al Consiglio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Allo scopo di favorire il miglioramento e l'innovazione degli impianti tecnologici pubblici di recupero e smaltimento dei rifiuti, già esistenti nel territorio regionale, sono concessi in sede di prima applicazione della presente legge:
a) fino ad un massimo di lire 1.200 milioni al Con.Sma.Ri di Pollenza;
b) fino ad un massimo di lire 300 milioni per l'impianto situato nel territorio del Comune di Fermo, già finanziato con i fondi FIO 1988.

3. L'atto di programmazione sopracitato contiene motivate specificazioni degli interventi, di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
4. Allo scopo di incentivare le attività previste dall'articolo 38, comma 1, della l.r. 31/1990, è concesso, in sede di prima applicazione della presente legge, un contributo pari a 50 milioni di lire all'Agenzia regionale per le materie prime secondarie S.p.A.
5. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15.