Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 38 |
Titolo: | Modifica dell'articolo 9 della Legge Regionale 3 ottobre 1991, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo", e della tabella B della Legge Regionale 4 luglio 1994, n. 23 "Modifiche alla Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 'Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di Commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e operanti nell'ambito dell'amministrazione Regionale'". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 10 luglio 1997, n. 41) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
1, All'articolo 9 della l.r. 3 ottobre 1991, n. 32, aggiungere il seguente comma 4 bis:
"4 bis. Ai componenti il comitato, che risiedano in comuni diversi da quello ove ha sede l'organismo, spetta a titolo di rimborso forfettario per le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del comitato, quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, così come modificato dall'articolo unico della l.r. 3 maggio 1985, n. 28, e dall'articolo 1 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23".
1. Alla tabella B della lr 4 luglio 1994, n. 23 aggiungere il seguente organismo con le relative indennità :
"Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (articolo 9, lr 32/1991) Presidente, indennità mensile: lire 1.500.000; Vice Presidente, indennità mensile: lire 900.000; Componenti, gettone di presenza: lire 100.000".
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1997, con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno; per gli anni successivi, con le disponibilità recate dai capitoli corrispondenti nei rispettivi bilanci di previsione.