Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1997, n. 71
Titolo:Norme per la disciplina delle attività estrattive.
Pubblicazione:( B.U. 09 dicembre 1997, n. 90 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Materia:Cave e torbiere - Miniere

Sommario


CAPO I Principi generali
Art. 1 ((Finalità, oggetto della legge)
Art. 2 (Attività di cava, ambiti di applicazione della legge)
Art. 3 (Classificazione dei materiali)
Art. 4 (Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni)
CAPO II Pianificazione e strumenti
Art. 5 (Strumenti)
Art. 6 (PRAE: finalità e contenuti)
Art. 7 (PRAE: procedure)
Art. 8 (PPAE: finalità e contenuti)
Art. 9 (Progetto di coltivazione)
Art. 10 (Direzione dei lvori)
Art. 11 (Ricomposizione ambientale)
Art. 12 (Autorizzazioni e concessioni)
Art. 13 (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione)
Art. 14 (Concessione edilizia per le opere relative alla lavorazione)
Art. 15 (Concessione e procedimento)
Art. 16 (Permessi di ricerca)
Art. 17 (Convenzione tra imprenditori e Comuni)
Art. 18 (Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione)
CAPO III Vigilanza e sanzioni
Art. 19 (Vigilanza, sorveglianza, sospensione, revoca e decadenza)
Art. 20 (Sanzioni)
CAPO IV Strumenti
Art. 21 (Comitato regionale per il territorio - CRT)
Art. 22 (Struttura operativa per le cave)
Art. 23 (Catasto delle cave)
Art. 24 (Sistema di recupero dei materiali edili)
CAPO V Norme finali
Art. 25 (Norma transitoria)
Art. 26 (Ulteriori disposizioni transitorie)
Art. 27 (Abrogazione)
Allegati
Allegati

CAPO I
Principi generali



1. La presente legge disciplina l'attività di coltivazione delle cave allo scopo di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali definite in particolare dal PPAR e dai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Promuove la tutela del lavoro, la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese. Definisce la previsione dei fabbisgoni, la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi, il corretto utilizzo delle tecniche e dei metodi atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggiore impatto territoriale o disponibili in risorse più limitate.


1. La coltivazione dei giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e industrialmente utilizzabili costituisce attività di cava.
2. La presente legge regolamenta altresì la lavorazione dei prodotti di cui al comma 1.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo, dell'ambiente, e comunque con divieto assoluto di commercializzazione dei materiali estratti, non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività:
a) l'estrazione dal proprio fondo di materiali da destinarsi esclusivamente alla propria abitazione ivi situata e ad opere di sistemazione e miglioramento del fondo stesso;
b) la riutilizzazione in loco dei materiali ricavati dall'esecuzione di infrastrutture pubbliche o private;
c) gli interventi dell'Autorità di bacino per la difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua al fine del mantenimento dell'apporto solido dei fiumi al mare.

4. Qualora le attività di cui ai precedenti commi divergano dagli scopi ivi individuati, acquistano il carattere di attività di cave e vengono assoggettate alle norme della presente legge.
5. Non sono attività di cava i lavori connessi alla sola realizzazione e gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alle normative regionali vigenti.


1. I materiali di cava ai quali si riferisce la presente legge sono classificati in due gruppi formati in base alla differente tipologia di utilizzazione:
a) materiali di prevalente uso industriale:
1) sabbia e ghiaia;
2) marne;
3) argille, aggregati argillosi e sabbiosi;
4) arenarie;
5) conglomerati;
6) calcari massicci, calcari stratificati e materiale detritico;
7) gesso;
b) materiali di prevalente uso ornamentale o edile quali:
1) calcari;
2) travertino;
3) gesso;
4) arenaria.

2. I materiali di cava che hanno un particolare valore merceologico, quali rari lapidei ornamentali o il calcare massiccio con purezza superiore al 98 per cento, sono considerati riserva strategica della Regione e per questi il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) riconosce particolari sviluppi produttivi per segmenti di mercato ad elevato valore aggiunto, quali opere di pregio architettonico e industrie chimiche ed affini e tecniche innovative di escavazione.


1. La Regione:
a) redige e approva, con le procedure previste dall'articolo 7, il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
b) esercita, in via sostitutiva, il controllo e la vigilanza di cui agli articoli 18 e 19;
c) rilascia le concessioni nei casi previsti dall'articolo 15;
d) determina il contributo di escavazione, di cui all'articolo 17 per gruppi merceologici dei materiali estratti;
e) effettua studi e ricerche sulle risorse minerarie esistenti e sui materiali alternativi;
f) esercita le funzioni sostitutive in caso di inadempienza degli enti delegati;
g) promuove e organizza la formazione professionale.

2. Le Province:
a) predispongono ed adottano in attuazione del PRAE entro sei mesi dall'adozione dello stesso sentiti i Comuni, il Programma provinciale per le attività estrattive (PPAE);
b) esprimono parere sul permesso di ricerca ai sensi dell'articolo 16, ed esercitano la vigilanza ed il controllo dell'attività estrattiva.

3. I Comuni rilasciano le autorizzazioni alla coltivazione delle cave e ne controllano il rispetto.
4. I Comuni facenti parte delle Comunità montane per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione e per il relativo controllo possono avvalersi degli uffici tecnici delle Comunità di appartenenza; tutti i Comuni inoltre nell'esercizio delle proprie funzioni possono richiedere la consulenza e la collaborazione delle strutture regionali e provinciali competenti.
5. La Regione, le Province, i Comuni, ai fini dei controlli, si avvalgono anche dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente delle Marche (ARPAM) e del Corpo forestale dello Stato.
CAPO II
Pianificazione e strumenti



1. L'estrazione dei materiali di cava di cui all'articolo 3 è disciplinata dai seguenti strumenti:
a) Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE);
b) Programma provinciale delle attività estrattive (PPAE);
c) progetto di coltivazione;
d) autorizzazione o concessione o permesso di ricerca;
e) convenzione.



1. Il PRAE è il documento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale del settore, ed è approvato dal Consiglio regionale. Ha come obiettivo il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro di una corretta programmazione economica del settore nel rispetto e nella salvaguardia dei beni naturalistici e ambientali.
2. Il PRAE tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonchè degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR e contiene:
a) il censimento delle cave in attività e di quelle dismesse;
b) una relazione tecnico illustrativa generale;
c) una relazione contenente il calcolo quinquennale e decennale dei fabbisogni e le relative destinazioni d'uso dei materiali destinati al mercato, articolate a livello regionale e provinciale, tenendo conto delle indicazioni degli strumenti programmatici e di pianificazione della Regione;
d) una direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per il recupero e la ricomposizione finale;
e) una direttiva per le cave di prestito;
f) una direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche vengano ottenuti materiali di risulta;
g) una direttiva per l'individuazione, il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
h) una direttiva per la realizzazione del sistema di riutilizzo dei rifiuti speciali inerti con particolare riferimento a quelli derivanti dall'edilizia;
i) una direttiva per l'adozione di tecniche di escavazione innovative;
l) cartografia in scala 1:25.000 delle aree di cui al seguente comma 3 dove è interdetta l'attività estrattiva;
m) cartografia delle aree dove è possibile l'eventuale esenzione ai sensi dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per quelle tipologie di materiali per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali.

3. E' comunque vietato l'esercizio di cava:
a) per l'estrazione di materiali litoidi dalle sedi degli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle spiagge, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, all'Autorità di bacino;
b) nelle aree archeologiche o di interesse archeologico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, del PPAR e delle leggi regionali in materia;
c) in falda e nelle aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e delle captazioni a scopo acquedottistico individuate ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236 e della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
d) nelle aree floristiche e in aree di rilevante interesse ai fini della biodiversità vegetazionale ai sensi della l.r. 30 dicembre 1974, n. 52;
e) nei boschi di alto fusto originari e nei boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di faggio e castagno e con l'80 per cento di leccio;
f) nelle aree bio - italy di interesse comunitario, nazionale e regionale, nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle l.r. 28 aprile 1994, n. 15 e 5 gennaio 1995, n. 7 individuate nei piani faunistici - venatori provinciali;
g) nelle foreste demaniali;
h) negli ambiti di tutela cartograficamente delimitati (tav. 16 del PPAR);
i) nei parchi archeologici, nelle riserve naturali e storico - culturali (tav. 11 ed elenco allegato n. 1 del PPAR).

4. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purchè siano effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende l'impianto e la realizzazione sul terreno agrario e forestale dello stesso Comune o dei Comuni indicati dal Corpo forestale dello Stato, per una superficie almeno doppia di quella del bosco dissodato, di un rimboschimento con specie autoctone individuate in base ad una indagine botanico - vegetazionale. Per poter effettuare il rimboschimento occorre predisporre, contestualmente alla presentazione degli elaborati per l'attività di cava, un progetto, secondo la metodologia definita dall'allegato A della presente legge, sulla compensazione ambientale da sottoporre all'approvazione entro sessanta giorni da parte dell'autorità competente. Successivamente al collaudo dei lavori di rimboschimento, occorre altresì sottoporre ad approvazione dell'autorità competente un piano di coltura e conservazione.
5. L'attività di cava può comportare l'abbattimento di siepi e piante appartenenti alle specie tutelate isolate, elencate all'articolo 1 della l.r. 13 marzo 1985, n. 7 con esclusione di quelle secolari ad alto fusto o valutate di particolare valore naturalistico e ambientale. L'organo competente all'approvazione dell'attività di cava dovrà comprovare l'inesistenza di soluzioni tecniche alternative all'abbattimento ed il progetto di recupero dovrà prevedere il reimpianto di almeno un numero quadruplo delle essenze ed una superficie di siepi pari a quella abbattuta.


1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e il Comitato economico sociale adotta la proposta di piano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Lo schema di piano è pubblicato in un apposito supplemento speciale nel B.U.R.; esso viene inviato alle Province, alle Comunità montane, ai singoli Comuni, alle associazioni di categoria, alle associazioni di protezione ambientale presenti nella Regione riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a disposizione di chiunque vi abbia interesse.
3. Le Amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonchè gli enti e le associazioni e chiunque abbia interesse possono presentare osservazioni alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione e deposito.
4. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per il territorio, delibera la presentazione del piano al Consiglio regionale formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni e controdeducendo alle medesime.
5. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R..
6. Il PRAE è un piano regionale di settore. Esso individua ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, le aree dove è vietata l'attività estrattiva e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le aree suscettibili di attività estrattive in deroga al PPAR per quelle tipologie di materiali per le quali sia comprovata l'effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali. Le attività di coltivazione di cava, qualora ricomprese nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 6 e confermate dal PPAE, sono riconosciute di interesse pubblico generale e ad esse si applica il disposto dell'articolo 60 delle NTA del PPAR.
7. Il piano, formulato sulla base decennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni dieci anni.


1. Il programma provinciale delle attività estrattive è approvato dal Consiglio provinciale, in coerenza al Piano territoriale di coordinamento (PTC) se adottato, entro sei mesi dalla data di adozione del PRAE.
2. Ha come obiettivo di soddisfare le esigenze del settore in un contesto di tutela del territorio e dell'ambiente. Il programma provinciale per le attività estrattive, in conformità al PRAE, contiene:
a) una relazione sulle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche nonchè degli aspetti paesaggistici e storico - culturali;
b) la relazione tecnico - illustrativa generale, corredata da cartografia illustrante i bacini estrattivi compatibili, in scala 1:100.000 come quadro di unione e in scala non inferiore a 1:25.000 come specificazione di dettaglio, interessati dalla presenza di giacimenti per quantità e qualità suscettibili di economica coltivazione per i materiali di cui all'articolo 3;
c) un quadro generale di norme tecniche di attuazione e schemi per la realizzazione dei progetti di coltivazione, nonchè per il recupero finale;
d) indicazioni per la collocazione e realizzazione di impianti per il riutilizzo dei rifiuti speciali inerti, particolarmente quelli derivanti dall'edilizia ai sensi dell'articolo 24 della presente legge;
e) una relazione contenente il rapporto esistente tra i diversi bacini estrattivi e i vincoli paesistico - ambientali vigente in base alle prescrizioni del PPAR, evidenziando per le diverse tipologie di materiale la necessità di varianti come previsto dall'articolo 7, comma 6.

3. In allegato al PPAE le Province dovranno indicare la struttura e l'organizzazione degli uffici con cui intendono far fronte alle nuove competenze.


1. Chiunque intenda procedere, nelle aree definite dal PPAE, a lavori di coltivazione di materiale di cava su terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale.
2. Il progetto di coltivazione deve essere redatto, secondo i principi della tecnica estrattiva, e sottoscritto da tecnici professionisti, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, e consta di una analisi dello stato di fatto e di una rappresentazione di progetto con i seguenti elaborati:
a) corografie delle zone interessate dell'opera in scala 1:10.000 e 1:25.000 con gli estremi d'identificazione delle tavole IGM interessate ed eventualmente quelle circostanti;
b) relazione sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, topografiche, morfologiche, faunistiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo oggetto dell'intervento e di un significativo intorno sulle interferenze dell'attività estrattiva sulle medesime. La relazione dovrà inoltre essere corredata da:
1) carta geologica ed almeno due sezioni geologiche in scala non inferiore a 1:1.000;
2) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:1.000;
3) carta idrografica e idrogeologica in scala non inferiore a 1:2.000. La carta geologica andrà redatta con criteri litostratigrafici e strutturali. In caso di insufficienza di dati geognostici esistenti, le indagini geognostiche, idrogeologiche e geomeccaniche, eseguite mediante sondaggi e rilevamenti geofisici, andranno opportunamente documentate secondo il principio della ripetibilità e del controllo, sull'ammasso, ed il princopio della certificazione delle analisi, sui materiali;
c) programma di estrazione, con annesse rappresentazioni topografiche e congruo numero di sezioni, in scala non inferiore a 1:1.000, distribuite significativamente sull'intera area d'intervento con precisi riferimenti quotati in cui si evidenzino lo stato iniziale e lo stato di progetto sia intermedio che finale, mediante punti fissi di misurazione, trigonometrici e fiduciari, comprendente la valutazione documentata delle consistenza del giacimento, la localizzazione delle aree deposito dei materiali estratti, gli eventuali impianti di materiale grezzo abbattuto e la loro descrizione, le infrastrutture e i manufatti e i servizi e quanto altro necessario allo svolgimento dell'attività;
d) relazione del progetto della coltivazione contenente la descrizione del metodo e la motivazione della scelta, anche in relazione al recupero e alla risistemazione delle aree; la suddivisione per fasi, calcoli giustificativi delle tecniche di abbattimento, descrizione delle macchine operatrici degli impianti e delle apparecchiature utilizzati, previsione del programma di prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie professionali nonchè di igiene ambientale, descrizione dell'organizzazione del lavoro;
e) relazione di meccanica delle rocce o delle terre contenente una loro caratterizzazione chimico - fisica e strutturale e verifiche di stabilità di sezioni significative in relazione agli scavi progettati;
f) progetto di ricomposizione ambientale delle aree con l'indicazione degli interventi per la sistemazione morfologica, geomorfologica ed idrogeologica dei suoli, gli interventi agronomici, forestali e paesaggistici dei siti e delle strade di accesso; con l'indicazione degli interventi necessari nel periodo successivo a risistemazione avvenuta, della sequenza dei lavori di recupero totali o per fasi, dei costi di recupeto totali o per fasi. La relazione illustrativa del progetto di ricomposizione ambientale deve essere corredata da un adeguato numero di sezioni e planoaltimetrie a scala non inferiore a 1:1.000;
g) relazione economica finanziaria; caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed analisi di mercato; livelli produttivi del grezzo e del mercantile; immobilizzazioni finanziarie per impianti;
h) studio di valutazione di impatto ambientale secondo la metodologia AEVIA di cui all'allegato C della presente legge;
i) la presumibile data di scadenza di tutte le operazioni di estrazione, di utilizzazione e di eventuale sgombro degli impianti e cose, nonchè la data presunta di ultimazione delle sistemazioni di luoghi e delle strutture;
l) relazione attestante l'idoneità tecnica ed economica del richiedente a eseguire lavori di escavazione e recupero, con particolare riferimento agli impianti ed ai relativi macchinari, all'organizzazione aziendale e agli interventi relativi la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro e gli interventi di recupero ambientale relativi al progetto proposto;
m) individuazione del bacino visuale; planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 in cui sia individuato il bacino iniziale con indicazione dei punti di vista fotografici;
n) documentazione fotografica con visioni panoramiche della situazione iniziale e viste particolari per la corretta individuazione delle aree oggetto dell'intervento.

3. Il PRAE potrà modificare tale richiesta di documentazione.


1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione ai sensi del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, articoli 20 e 100, deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie. Il titolare dell'autorizzazione o concessione presenta al Sindaco la denuncia di inizio lavori.
2. Il direttore responsabile:
a) sorveglia la regolare esecuzione dei lavori sulla base del progetto approvato;
b) redige ogni anno una relazione da inviare alla Giunta regionale, alla Provincia e al Comune sullo stato attuale e sul programma futuro al fine di aggiornare il catasto regionale mediante la compilazione di una scheda informativa di cui all'allegato B oltre all'invio della scheda statistica redatta ai sensi dell'articolo 62 del d.p.r. 616/1977;
c) è responsabile dell'esposizione negli uffici della cava del progetto autorizzato, con il calcolo dei volumi estratti, aggiornato trimestralmente. La mancata osservanza di queste norme determina una sanzione all'impresa esercente ed allo stesso direttore responsabile da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 cadauno;
d) è responsabile dell'apposizione e del mantenimento dei caposaldi lapidei permanenti che devono essere posti in contradditorio con i rappresentanti dell'organo di vigilanza ai vertici della poligonale coincidente con il perimetro dell'area di cava. Tali capisaldi quotati corrispondono ai punti fiduciari, riferiti a punti trigonometrici delle livellazioni geodetiche dell'IGM e della Regione, ai fini del controllo sia della consistanza del giacimento e degli stati di avanzamento, fasi o lotti, o finale. La verifica del mantenimento dei termini permanenti lungo il perimetro di cava dovrà essere accertata anche dall'organo tecnico del Comune. Non può essere componente delle Commissioni autorizzatorie e di verifica e di controllo sulle attività di cava nè può essere associato a professionisti o studi tecnici o a società i cui membri ne facciano parte.

3. Per ogni altra determinazione valgono le norme del d.p.r. 128/1959 così come integrato o modificato dal d.lgs. 624/1996.
4. La Giunta regionale, come previsto dall'articolo 4, dispone corsi di formazione e di aggiornamento per la preparazione del personale addetto e dei preposti tecnici, utilizzando a tale scopo i finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.


1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale s'intende l'insieme delle azioni da esplicitarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale che salvaguardi l'ambiente naturale e tuteli la possibilità di riuso del suolo perseguendo, previa verifica, la rinaturalizzazione dei siti e l'uso pubblico.
2. La ricomposizione ambientale prevede:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta ad evitare frane e ruscellamenti, la riduzione dell'erosione del suolo e la protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostruzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area in rapporto con la situazione preesistente e circostante attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di suolo preesistente, eventualmente integrandolo con altro terreno delle stesse caratteristiche seguito dalla messa in opera di impianti vegetali, sia agricoli che di tipologia naturale, compatibili con la componente faunistica d'area e locale e tendenti a promuovere l'integrazione nel tempo dell'ambiente naturale originario;
c) la restituzione del terreno ad usi agricoli ove possibile, anche con colture diverse, o ad usi naturalistico - ambientali con strutture ecologicamente coerenti come da lettera d). Il progetto di ricomposizione ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che comporta usi produttivi diversi da quelli precedenti o anche una destinazione d'uso non agricola, purchè ciò sia previsto dai piani aziendali o zonali agricoli oppure dagli strumenti urbanistici o dai piani di sistemazione idrogeologica ambientale o ecologica regolarmente approvati dalle competenti autorità;
d) il progetto di ricomposizione ambientale deve tener conto della situazione ecologica locale e delle preesistenti componenti geologiche, agronomiche, vegetazionali e faunistiche del sito di localizzazione dell'impianto e, nella sua attuazione, per quanto riguarda la componente naturale, della flora e della fauna autoctona e del ripristino della biodiversità.

3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale devono essere eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
4. Il progetto di ricomposizione ambientale costituisce parte integrante del progetto di coltivazione da presentare da parte degli aventi titolo al rilascio dell'autorizzazione o concessione o permesso di ricerca e deve essere eseguito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f).


1. La coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all'autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base del parere di conformità e compatibilità al PRAE ed al PPAE espresso da apposita Conferenza dei servizi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13.
2. Detta autorizzazione non è cedibile a terzi senza il nullaosta del Comune.
3. Le domande per ottenere l'autorizzazione sono presentate al Comune competente per territorio e contengono:
a) le generalità e il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica, l'indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratti di società o di imprese cooperative, il numero del codice fiscale e la partita IVA;
b) la certificazione del tribunale attestante l'assenza di precedenti penali definitivi relativi a delitti dolosi attinenti a reati connessi all'attività economica esercitata;
c) la certificazione comprovante l'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali;
d) la certificazione della Cancelleria del tribunale o certificato della CCIAA equipollente dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento e non abbia presentato domanda di concordato;
e) il progetto di coltivazione redatto secondo i contenuti dell'articolo 9 della presente legge;
f) la ricevuta di pagamento al Comune relativa alle spese per l'istruttoria: lire 2.000.000 per le cave del gruppo A e lire 1.000.000 per le cave del gruppo B;
g) il titolo giuridico su cui si fonda la disponibilità del giacimento corredato dai relativi certificati e cartografie catastali;
h) l'adozione di progetti e di metodi di coltivazione della cava che tengano conto sia dell'esigenza di ridurre l'impatto ambientale, che del recupero e della risistemazione dell'area interessata;
i) l'adozione di un proprio programma di prevenzione dei rischi di infortunio e di malattie professionali, di igiene del lavoro e dell'ambiente, con particolare riferimento alla redazione di un apposito piano di sicurezza di cui al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e al d.lgs. 624/1996;
l) l'autocertificazione che la ditta ha dato regolare esecuzione alle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti da precedenti provvedimenti di autorizzazione o concessione all'esercizio dell'attività estrattiva, senza aver commesso abusi o aver operato in difformità degli stessi.

4. Il responsabile del procedimento dovrà chiedere l'integrazione della documentazione mancante. L'interessato, a pena di decadenza, dovrà produrre il materiale richiesto entro i quindici giorni successivi.
5. La coltivazione dei giacimenti appartenenti al patrimonio indispensabile del demanio della Regione è subordinata a concessione.
6. La coltivazione di giacimenti appartenenti ad altri enti quali Comuni, aziende speciali, proprietà collettive con esclusione degli usi civici, fatta salva l'approvazione preliminare del piano economico ai sensi degli articoli 107, 130 e 143 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 è subordinata al procedimento definitivo nell'articolo 15.
7. La concessione non è cedibile senza il nulla osta del Presidente della Giunta regionale sentito il Comune.
8. La convenzione può prevedere la cessione dell'area al Comune al fine dell'uso pubblico dei luoghi risanati.


1. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune interessato, entro i centoventi giorni successivi alla presentazione delle domande da parte dell'imprenditore.
2. Il Comune, entro otto giorni dal deposito delle domande, ne da notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni della copia della richiesta di autorizzazione e garantisce forme adeguate di pubblicizzazione degli atti relativi al procedimento. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni ed opposizioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nell'albo pretorio. Il Comune espleta la procedura di pubblicazione e invia alla Giunta provinciale la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 con eventuali proprie valutazioni motivate circa la realizzazione dell'attività estrattiva nel proprio territorio comunale.
3. Il Presidente della Provincia indice apposita Conferenza dei servizi tra le strutture regionali, provinciali e comunali competenti per materia e il Corpo forestale dello Stato. La Conferenza esprime parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sia circa la conformità alle disposizioni regionali e provinciali, che sulla valutazione di impatto ambientale effettuata con metodologia AEVIA di cui all'allegato C alla presente legge. Il parere della Conferenza di servizio costituisce a tutti gli effetti documento istruttorio per la dichiarazione di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR e per l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
4. La composizione ed il funzionamento della Conferenza dei servizi verranno stabiliti in apposito regolamento approvato dalla Provincia, sentiti i rappresentanti dei Comuni e della Regione.
5. La Conferenza dei servizi può chiedere all'imprenditore titolare della domanda di autorizzazione, per una sola volta e con atto motivato, modifiche al progetto. L'imprenditore è tenuto a ripresentare il progetto entro trenta giorni dalla richiesta.
6. La Giunta provinciale dichiara la compatibilità paesistico - ambientale e rilascia l'eventuale autorizzazione paesistica se necessaria.
7. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Comune entro i successivi trenta giorni. Al provvedimento sono allegati il progetto e la convenzione di cui all'articolo 17. Nel provvedimento sono comunque indicati i tempi di estrazione ed eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.
8. L'autorizzazione non può superare di norma i dieci anni, ed è prorogabile nel solo caso in cui alla data di domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate. L'autorizzazione può superare i dieci anni, qualora si tratti di coltivazione in sotterraneo.


1. I fabbricati, gli impianti e le infrastrutture per la lavorazione dei materiali di cui alla presente legge sono sottoposti a concessione edilizia nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e della difesa del suolo.
2. I Comuni definiranno le modalità degli iter procedurali e le entità delle relative difejussioni in relazione alle dimensioni degli impianti.


1. La coltivazione di cave appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, in applicazione dell'articolo 45 del r.d. 1443/1927, è soggetta a concessione.
2. La Giunta regionale aggiudica tale concesisone a seguito di confronto concorrenziale fra gli imprenditori che abbiano presentato apposita richiesta: il confronto si basa sul canone e sul progetto di coltivazione, con le modalità e nei termini previsti da un bando di gara. L'invito a partecipare a detto confronto concorrenziale deve essere rivolto a non meno di cinque soggetti qualificati.
3. La trattativa privata è ammessa solo quanto nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando o si tratti di ampliare una cava in attività .
4. Il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia nelle forme e per l'ammontare determinati nel provvedimento di concessione.
5. La durata della concessione è determinata in relazione alla presumibile durata del programma dei lavori e comunque non può, di norma, superare i dieci anni prorogabili nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità concesse. L'autorizzazione può superare i dieci anni, qualora si tratti di coltivazione in sotterraneo.


1. I permessi di ricerca tesi ad accertare la qualità , la consistenza e l'economicità di giacimenti sono rilasciati dal Comune interessato, sentita la Provincia.
2. La domanda deve essere corredata da un documento comprovante l'autorizzazione all'accesso in fondi di altrui proprietà, da un programma di ricerca costituito da cartografia in scala 1:2.000 fino as 1:10.000 e da una relazione tecnico-finanziaria che illustri i materiali da ricercare, i lavori da compiere, i mezzi da impiegare, la descrizione degli eventuali impatti ambientali conseguenti la ricerca, il recupero dei luoghi e la durata della ricerca.
3. Il Comune, valutata l'idoneità tecnica ed economica dell'impresa richiedente, rilascia il permesso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Nel permesso di ricerca sono fissati l'oggetto, le modalità, la superficie di ricerca, l'ammontare della cauzione o fidejussione da prestarsi, nella forma ammessa dalla legge a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso compresi di eventuali recuperi ambientali, nonchè la durata della ricerca.
5. Il permesso di ricerca non può essere superiore ad un anno, salvo proroga motivata.
6. Il permesso di ricerca non è cedibile.
7. E' fatto obbligo al soggetto titolare dello stesso di risarcire alla Regione ed ai privati interessati gli eventuali danni causati dai lavori di ricerca sia per danno emergente, che per lucro cessante.
8. Il rilascio della conseguente autorizzazione o concessione è subordinato, altresì, alla dimostrazione dell'intervento di risarcimento.
9. Il risultato della ricerca è comunicato al Comune.
10. Il permesso di ricerca può essere revocato con provvedimento motivato del Comune, sentita la Provincia.


1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione con la quale lo stesso si impegna a versare, ogni anno, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area e delle strade d'accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale.
2. Il Comune versa il 20 per cento del contributo come segue:
a) il 15 per cento alla Provincia per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;
b) il 5 per cento all'Amministrazione regionale da destinare alle attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate come previsto dall'articolo 6 della l.r. 20 maggio 1997, n. 32.

3. In caso di dissenso sulla valutazione dei quantitativi dei materiali scavati fra il Comune e il titolare dell'autorizzazione o della concessione si procede mediante perizia giurata di stima eseguita in contradditorio tra le parti da un tecnico iscritto all'albo designato dal Presidente della Provincia.
4. La convenzione prevede anche l'accensione di una cauzione o garanzia fidejussoria a prima richiesta in favore del Comune da aggiornare ogni quattro anni sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo; essa deve essere di entità tale da garantire la perfetta ricomposizione ambientale così come prevista dai progetti di cui agli articoli 9 e 11 e di durata superiore fino a diciotto mesi a quella del progetto.


1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione comunica al Comune l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione. Il Comune accerta la rispondenza con quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.
2. Il sopralluogo accertativo viene effettuato alla presenza del titolare dell'autorizzazione o della concessione o alla presenza di un suo delegato, dai competenti uffici del Comune, da un funzionario del Corpo forestale e con la collaborazione della struttura regionale di cui all'articolo 22, almeno due volte, trascorso un anno ed a fine lavori.
3. Le risultanze sono sottoscritte, in unico verbale, da ciascuno dei partecipanti.
4. Sulla base delle stesse, il Sindaco provvede all'eventuale svincolo della cauzione o fidejussione prestata ai sensi dell'articolo 16 dichiarando scaduta l'autorizzazione o la concessione, ovvero ad intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzzione o concessione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fidejussione.
5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione e vengono quantificate in sede di stipula della convenzione.
CAPO III
Vigilanza e sanzioni



1. Per funzioni di vigilanza s'intendono la verifica dei dispositivi previsti dai provvedimenti di autorizzazione, concessione, permesso di ricerca e, inoltre, dall'applicazione delle norme interne di sicurezza e di salute degli ambienti di lavoro di cui ai d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128, 24 maggio 1979, n. 886 e successive modifiche legge 30 luglio 1990, n. 221 e i d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, 19 marzo 1996, n. 242 e 25 novembre 1996, n. 624.
2. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità delle autorizzazioni spettano alla Provincia che si avvale di proprio personale qualificato nonchè del Corpo forestale dello Stato, dell'ARPAM e del dipartimento di prevenzione delle AUSL ciascuno secondo la propria competenza. L'Amministrazione regionale esercita tale attività in via sostitutiva.
3. Il Distretto minerario, il Corpo forestale dello Stato e il Presidente della Provincia provvedono ad informare il Sindaco e gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni accertate.
4. La Provincia può promuovere un protocollo d'intesa tra le amministrazioni e gli organismi competenti per la vigilanza ed i controlli sulle attività estrattive, al fine dell'esercizio unitario ed integrato dei compiti relativi.
5. L'autorità competente provvede alla sospensione delle autorizzazioni, delle concessioni e dei permessi di ricerca indicando contestualmente i termini per l'adempimento qualora:
a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato;
b) il direttore dei lavori non invii i dati al catasto regionale;
c) non vengano adottati provvedimenti imposti in sede di sopralluogo;
d) il titolare dell'autorizzazione o concessione non vi abbia dato adeguato sviluppo.

6. L'autorità competente dichiara decadute le autorizzazioni, le concessioni e i permessi di ricerca nei casi seguenti:
a) in caso di non veridicità della scheda AEVIA (Attività estrattiva valutazione impatto ambientale);
b) qualora il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;
c) qualora l' autorizzazione o la concessione sia stata trasferita senza il preventivo nullaosta;
d) qualora sia venuta in via definitiva meno la capacità tecnica o economica dell' imprenditore;
e) qualora la ricomposizione ambientale non sia conforme al progetto essendo state riscontrate gravi e perduranti inadempienze rispetto agli obblighi assunti in sede di convenzione;
f) in caso di perdurante inosservanza degli obblighi di comunicazione della scheda di cui all' allegato B.

7. La dichiarazione di decadenza è adottata dall'autorità competente; essa è notificata all'imprenditore, al proprietario, agli enti interessati,al Corpo miniere e al Corpo forestale dello Stato.
8. Qualora sia stata provocata un'alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento per lavori eseguiti in difformità del progetto approvato, tali da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività di cava l'autorità competente diffida a rimettere in sicurezza entro sessanta giorni i luoghi; in caso di inadempienza dispone la revoca dell'autorizzazione o della concessione; provvede alla bonifica e alla messa in sicurezza affidando i lavori ad una ditta specializzata. Le spese sono a carico dei responsabili incamerando la fidejussione di cui all'articolo 17, comma 4.
9. Il provvedimento di revoca è notificato all'imprenditore, al proprietario, alle altre autorità competenti, agli altri enti interessati e al Corpo forestale dello Stato.
10. Nel caso di attività di estrazione priva di regolare autorizzazione o concessione il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di estrazione, l'indisponibilità dei materiali estratti presenti nell'area di cava e, all'uopo, ordina la recinzione dei luoghi, l'apposizione dei sigilli anche ai macchinari esistenti nel luogo.
11. Le ordinanze di cui sopra sono notificate al proprietario del fondo e al titolare del permesso di ricerca o dell'autorizzazione o della concessione o all'imprenditore abusivo; il verbale dell'operazione conseguente è trasmesso immediatamente ai medesimi soggetti, agli enti locali interessati e all'autorità giudiziaria.
12. Il Sindaco è responsabile della vigilanza sui sigilli, provvede a periodiche verifiche avvalendosi di un custode scelto tra persone estranee all'attività di ricerca o coltivazione.
13. Le spese sono anticipate dal Comune che si rivale sul titolare del permesso di ricerca, dell'autorizzazione o sull'imprenditore abusivo accertato anche con la commercializzazione del materiale estratto come previsto dal comma 8.


1. Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione oppure la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza è soggetto a sanzione amministrativa pari al doppio del valore commerciale del materiale abusivamente estratto, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente. Qualora vi sia danno ambientale vi è l'obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; quando ciò non sia possibile al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 1497/1939. In caso di inadempienza il Comune competente provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. La sanzione amministrativa non può essere inferiore a lire 50.000.000 e fino ad un massimo di lire 500.000.000.
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione amministrativa pari al doppio del valore commerciale, rilevato dai listini - prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti.
3. Qualora l'inosservanza del progetto abbia determinato rilevanti danni ambientali, si provvede con le stesse modalità stabilite dal comma 1.
4. I titolari di permesso di ricerca o autorizzazione o concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezione o controllo agli enti di vigilanza specificati nella presente legge o che non forniscano i dati dovuti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000 fino ad un massimo di lire 200.000.000 e alla sospensione del titolo di esercizio in casi di recidiva.
5. L'imprenditore abusivo o quello la cui autorizzazione è decaduta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a) ed e), non può essere titolare di nuova autorizzazione. Il Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione è tenuto a segnalare la stessa al catasto delle cave, che provvede a informare i Comuni della Regione.
6. Per la notificazione e l'esercizio anche coattivo delle sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.
CAPO IV
Strumenti



1. Il CRT, previsto dall'articolo 54 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34, esprime parere:
a) nei casi determinati dalla presente legge o dai regolamenti in attuazione della stessa;
b) ogni qualvolta sia richiesto dagli organi statutari della Regione.



1. La Giunta regionale adotta le misure organizzative necessarie per l'applicazione della presente legge.
2. Le funzioni del Presidente del CRT, in caso di assenza del Presidente della Giunta o dell'Assessore, sono svolte dal Dirigente dell'area territorio - ambiente o suo delegato.
3. Le competenze sul piano delle attività estrattive, nonchè la gestione dei procedimenti tecnico - amministrativi e autorizzativi, previsti dall'allegato E, punti 28 e 29, della l.r. 26 aprile 1990, n. 30, sono ricomposte ed unificate nell'ambito dell'area territorio - ambiente.


1. E' istituito il catasto delle attività di produzione estrattiva, presso la struttura cave dell' area territorio - ambiente di cui all' articolo 22. Esso è definito sulla base dell' indagine eseguita in sede di formulazione del PRAE e delle notizie inviate dai Sindaci, dai Presidenti della Provincia, dal Corpo forestale dello Stato, alla Regione Marche sulle autorizzazioni rilasciate, sui provvedimenti di proroga, decadenza e revoca e quant' altro in possesso degli uffici regionali e degli enti o uffici.
2. Il catasto ha lo scopo di accertare:
a) il numero e le localizzazioni di tutte le cave attive e inattive;
b) le categorie di appartenenza delle cave, distinte per tipologie di materiale estratto
c) i titolari di autorizzazione o concessione all' estrazione e i relativi direttori dei lavori
d) i proprietari dei suoli interessati dalle cave
e) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto, con particolare riferimento alla durata di validità delle autorizzazioni o concessioni, alla entità dei quantitativi autorizzati e allo stato dei lavori. Il catasto delle cave provvederà a pubblicare un rapporto annuale sulle attività estrattive nelle Marche.

3. Alla fine di ogni anno per cava autorizzata dovranno essere comunicati tutti i dati statistici necessari all' aggiornamento del catasto compilando una scheda informativa sulle attività di cava di cui all' allegato B. Gli inadempienti saranno puniti con una sanzione ammministrativa da lire 3.000.000 a lire 10.000.000 da iscrivere nell' apposito capitolo d' entrata del bilancio regionale; ai sensi dell' articolo 19, comma 5, dopo trenta giorni, perdurando l' inadempienza, l' autorità competente sospende l' autorizzazione.
4. Le imprese estrattive delle Marche sono tenute alla compilazione della scheda informativa di cui al comma 3 entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.


1. Al fine di favorire la tutela ambientale ed il massimo riuso possibile delle risorse esistenti, la Regione agevola ed indirizza la realizzazione del sistema di recupero dei materiali edili da demolizione.
2. Le autonomie locali ed i privati concorrono, ciascuno per le proprie competenze e con le proprie risorse, al perseguimento di tale obiettivo prevedendo all'interno dei capitolati di appalto l'utilizzo di materiali derivati dal sistema di recupero dei materiali edili da demolizione.
3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di sua competenza per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per la definizione del sistema di cui al comma 1 sono considerati strumenti da utilizzare il PRAE, le risorse comunitarie attivabili, le disposizioni della presente legge e quelle relative allo smaltimento e al riuso dei rifiuti.
5. I Comuni, al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie comportanti interventi di demolizione edilizia, sono tenuti a richiedere al titolare della stessa una dichiarazione sull'appartenenza dei materiali trattati alla categoria di recupero dei materiali edili da demolizione e sulla destinazione degli stessi, favorendo il loro riuso per interventi pubblici e privati.
6. Le Province redigono ed approvano con propri atti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le localizzazioni dei centri di raccolta presidiati delle mercerie edili, anche presso le discariche controllate.
7. Le autorizzazioni e le approvazioni del progetto avvengono ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, da parte dell'Amministrazione regionale.
CAPO V
Norme finali



1. Fino all'entrata in vigore del PRAE e del PPAE e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'attività autorizzativa e concessionaria delle cave è regolamentata dalle disposizioni del presente articolo.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. gli imprenditori possono avanzare alla Giunta regionale richiesta di autorizzazione per tutti i materiali di cava previsti dall'articolo 3, comma 1.
3. Nelle domande, redatte in carta semplice, gli interessati dichiarano:
a) requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3 limitatamente alle lettere a), b), c), d), g) ed l);
b) che il territorio dove si richiee la coltivazione non sia compreso nelle esclusioni di cui all'articolo 6, comma 3, ad eccezione dei progetti di ricomposizione ambientale delle cave in attività nelle aree bio - italy;
c) che sono titolari di un'autorizzazione scaduta o in scadenza nei successivi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Alle domande va allegata la scheda informativa di cui all'allegato B debitamente compilata.

4. Nei successivi trenta giorni dalla presentazione delle richieste la Giunta regionale esamina le domande di cui al comma 3 e verifica la sussistenza e veridicità di quanto dichiarato. L'elenco degli imprenditori idonei è pubblicato nel B.U.R. e comunicato ai richiedenti.
5. Entro sessanta giorni e non oltre dalla notifica l'imprenditore, la cui domanda sia stata riconosciuta valida, presenta al Sindaco del Comune interessato, che ne dispone la pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni, il progetto ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 corredati dalla scheda AEVIA.
6. Il Comune garantisce forme adeguate di pubblicità circa il contenuto del progetto con particolare riguardo all'aspetto finale del sito dopo l'escavazione.
7. Il Comune, entro trenta giorni e non oltre dal ricevimento del progetto, lo trasmette corredato del proprio parere alla Giunta regionale.
8. I progetti, che hanno avuto il parere favorevole del Comune e che hanno valore di incidenza AEVIA inferiore a zero, sono esaminati dal CRT, previa istruttoria della struttura di cui all'articolo 22. Il CRT esamina i progetti e predispone la graduatoria. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento dei progetti, dichiara la compatibilità paesistico - ambientale, ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter delle NTA del PPAR e rilascia l'autorizzazione paesistica, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497/1939 sulla base del parere del CRT, della graduatoria, dei quantitativi, di cui all'allegato D.
9. L'imprenditore potrà essere autorizzato sull'intero quantitativo richiesto in caso di unica domanda. In caso di concorrenza di più domande, l'imprenditore potrà essere autorizzato per un quantitativo non superiore ad un terzo di quello stabilito per Provincia per i materiali di calcare - sabbia e ghiaia. L'imprenditore, pur dichiarato idoneo, ai sensi del comma 3 del presente articolo e che ha presentato domanda di coltivazione con progettazione pari a zero, ma che non ha ottenuto il quantitativo, in quanto esaurito, concorrerà nell'eventualità di un nuovo quantitativo senza dover ripresentare il progetto.
10. La Giunta regionale può autorizzare, per una sola volta, con le procedure di cui agli articoli 60, 63 bis e ter delle NTA del PPAR i seguenti interventi estrattivi:
a) calcare: ampliamenti di cave, di cui al comma 3, lettera c);
b) gesso: nuove cave o cave dismesse o ampliamento di cave in esercizio, di cui all'articolo 3, lettere a) e b).

11. La Giunta regionale può autorizzare nel rispetto delle prescrizioni delle NTA del PPAR, per sabbia e ghiaia: nuove cave e ampliamenti di cave in esercizio o recupero di cave dismesse.
12. Rimangono valide le prescrizioni dell'articolo 60 delle NTA del PPAR per l'estrazione di aggregati argillosi, per il travertino e per la pietra da taglio.
13. I siti di cui al comma 10, il cui territorio rientra nei divieti assoluti di cui all'articolo 6, non sono più soggetti di ulteriore coltivazione, salvo che il PRAE e il PPAE non ne prevedano una diversa disposizione.
14. Gli imprenditori la cui attività rientra tra quelle previste dall'articolo 23, comma 2, della l.r. 22 maggio 1980, n. 37 ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare entro i termini e le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, la domanda, a pena di decadenza dell'autorizzazione, al Comune nel cui territorio ricade l'intervento.
15. La dichiarazione della Giunta regionale di compatibilità pesistico - ambientale è trasmessa al Comune che nei successivi trenta giorni provvede al rilascio dell'autorizzazione.
16. Tutti i quantitativi autorizzati compresi quelli di cui al presente articolo sono computati nel calcolo del fabbisogno del PRAE di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).
17. Non vanno adeguati alla procedura del presente articolo tutti i procedimenti amministrativi che alla data del 31 ottobre 1997 hanno avuto parere favorevole del CRT di cui alla l.r. 34/1992.


1. In sede di prima applicazione della presente legge, il meccanismo di calcolo proposto per la compensazione ambientale di cui all'articolo 6, comma 4, della presene legge, è definito delle prescrizioni dell'allegato A.
2. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) la scheda informativa sulle attività di cava di cui all'articolo 23, comma 3, è definita dall'allegato B;
b) la scheda di valutazione di impatto ambientale, di cui agli articoli 9, comma 2, lettera h), 12, comma 3, lettera h) e 25, comma 5, è definita dall'allegato C;
c) i metri cubi da autorizzare, ai sensi dell'articolo 25, sono definiti nei quantitativi di cui all'allegato D.

3. Le prescrizioni definite in sede di prima applicazione della presente legge, negli allegati A, B, C e D possono essere modificate, su proposta della Giunta regionale, con atto amminisrativo approvato dal Consiglio regionale.


1. La l.r. 22 maggio 1980, n. 37 è abrogata.

Allegati

Compensazione ambientale: meccanismi di calcolo proposto
Con la presente legge si intende istituire uno strumento tecnico amministrativo di corredo vincolante alla concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava in zone boscate, ciò al fine di una compensazione in termini ecologici e non meramente estetici o planimetrici.
Il metodo di applicazione è il seguente:
a) analisi dendrologico - forestale del popolamento da sacrificare;
b) individuazione della provvigione dendrometrica ad ettaro a maturità convenzionale di 100 anni se alto fusto, o di 25 anni se ceduo;
c) calcolo sulla superficie da compensare, rapportando la provvigione ad ettaro all'area da sacrificare e dividendo per 10.
Esempio n. 1
Bosco ceduo di carpino nero e roverella a fertilità medio/scarsa di anni 12 all'attualità; incremento medio annuo mc 2: provvigione a 25 anni = mc 590
a) cava di un ettaro superficie compensata mc 50 : 10 = ha 5
b) cava di 0,5 ettari superficie compensata mc 50 : 2 = ha 2,5
Esempio n. 2
Pineta di pino nero a fertilità medio/buona; anni 30 all'attuailità; incremento medio annuo mc: 3,5 provvigione a 100 anni = circa 300 mc
cava di un ettaro; superficie compensata mc 300 : 10 = ha 30
La compensazione in termini di CO2 si fonda sul rendiconto fotosintetico di un giovane impianto a circa 1280p/ha per cui si può ipotizzare un incremento minimo iniziale di 1mc/medio/annuo.
Nell'esempio:
1a) occorrono 10 anni per 5 ettari di nuovo impianto per realizzare 50 mc di massa dendrometrica;
1b) occorrono 10 anni a ha 2,5 per produrre 25 mc di massa legnosa.
Nell'esempio n. 2: occorrono 10 anni perchè 30 ettari di rimboschimento realizzino 300 mc di massa legnosa.


Allegati

Facsimile della scheda informativa sulle attività di cava

Facsimile non acquisito