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Atto:LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 76
Titolo:Disciplina dell'agricoltura biologica.
Pubblicazione:( B.U. 09 gennaio 1998, n. 3 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Commissione per l'agricoltura biologica)
Art. 3 (Compiti dell'Agenzia di servizi nel settore agroalimentare delle Marche, ASSAM)
Art. 4 (Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica)
Art. 5 (Cancellazione dall'elenco)
Art. 6 (Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica)
Art. 7 (Controlli)
Art. 8 (Vigilanza sugli organizmi di controllo)
Art. 9 (Riconoscimento delle associazioni dei produttori biologici e di quelle dei produttori agricoli di cui al regolamento CEE 2078/92)
Art. 10 (Ricerca e sperimentazione)
Art. 11 (Contributi)
Art. 12 (Promozione dei prodotti)
Art. 13 (Modalità di presentazione delle domande e concessione dei contributi)
Art. 14 (Sanzioni)
Art. 15 (Disposizioni per la zootecnia bilogica)
Art. 16 (Disposizioni finanziarie)
Art. 17 (Abrogazioni)
Art. 18 (Clausola sospensiva di efficacia)



1. La Regione con la presente legge promuove la diffusione del metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei medesimi, e disciplina il relativo regime di controllo, in conformità alla normativa comunitaria e al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 220.


1. E' istituita la Commissione per l'agricoltura biologica con funzioni di consulenza per la Giunta regionale in materia di agricoltura biologica.
2. La Commissione è composta:
a) dal Dirigente del servizio regionale agricoltura o suo delegato che la presiede;
b) da due docenti o ricercatori esperti in materia designati dalle università che hanno attivato corsi di laurea in agraria;
c) da un rappresentante dei produttori biologici designato dalle associazioni di produttori biologici riconosciute ai sensi dell'articolo 9;
d) da un esperto di agricoltura biologica per ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime;
e) da un esperto di agricoltura biologica designato dall'ASSAM;
f) da un esperto designato dalle organizzazioni dei consumatori.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale del servizio agricoltura.
4. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è convocata dal Dirigente del servizio agricoltura.



1. L'Agenzia di servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM):
a) effettua sperimentazioni di tecniche di agricoltura biologica, in collaborazione con gli altri enti operanti nel campo della ricerca e sperimentazione scientifica nella regione;
b) promuove studi ed indagini sul metodo di produzione biologico, in campo agronomico, zootecnico ed economico;
c) informa gli agricoltori sul metodo di produzione biologico anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari di studio;
d) inserisce lezioni ed esercitazioni sul metodo di produzione biologica in tutti i programmi di formazione professionale e assistenza tecnica per gli agricoltori;
e) collabora con gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, alla predisposizione di piani aziendali di conversione all'agricoltura biologica.



1. E' istituito presso il servizio regionale agricoltura l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 220/1995.
2. Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 1, gli operatori che hanno effettuato la notifica di inizio di attività al servizio regionale agricoltura e all'organo di controllo autorizzato di cui all'articolo 7, al quale l'operatore fa riferimento. La notifica, sottoscritta con firma autenticata dell'operatore responsabile, deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, utilizzando i modelli previsti dal d.lgs. 220/1995.
3. L'iscrizione all'elenco è disposta con provvedimento dell'organo competente del servizio regionale agricoltura, su parere conforme dell'organismo di controllo prescelto, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 2.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge.


1. La cessazione della produzione biologica va comunicata entro quindici giorni all'organismo di controllo e al servizio regionale agricoltura che provvede alla cancellazione dell'operatore dell'elenco di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.
2. Il servizio regionale agricoltura, su segnalazione dell'organismo di controllo o in base all'accertamento diretto nell'ambito della responsabilità della Regione sulla vigilanza, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori nei confronti dei quali sia stato accertato il mancato rispetto delle norme di produzione di cui alla normativa comunitaria.
3. I produttori agricoli conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica ed i raccoglitori di prodotti spontanei, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione trascorso un anno dalla data del provvedimento di cancellazione.
4. I conduttori di aziende di trasformazione biologica, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione trascorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
5. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco l'operatore può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.


1. Nel rispetto della normativa comunitaria gli operatori di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a:
a) sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 7;
b) conservare per un periodo pari agli impegni presi, la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate e l'eventuale cessione nonchè la documentazione atta ad identificare i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute;
c) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla vigente normativa statale ed il registro di carico e scarico delle etichette ricevute.



1. Gli operatori dell'agricoltura biologica scelgono il proprio organismo di controllo tra quelli autorizzati ai sensi del d.lgs. 220/1995.
2. Gli organismi autorizzati provvedono ad esercitare il controllo sul rispetto, da parte delle aziende iscritte all'elenco, delle norme previste dalla normativa comunitaria sulla base del piano - tipo adottato annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 220/1995.
3. Ai fini del controllo degli operatori dell'agricoltura biologica devono permettere, agli organismi di controllo autorizzati, libero accesso ai luoghi di produzione o trasformazione, di magazzinaggio e ai diversi appezzamenti, nonchè ai libri contabili ed ai relativi documenti giustificativi.
4. Il servizio regionale competente, mediante il nucleo di vigilanza di cui all'articolo 8, effettua controlli, anche senza preavviso, sull'attività degli organismi di controllo estendendoli anche alle aziende da essi controllate.


1. La Regione esercita il controllo di cui all'articolo 4 del d.lgs. 220/1995 mediante un apposito nucleo di vigilanza composto da un dirigente ed un funzionario del servizio regionale competente e da un funzionario dell'ASSAM.
2. Il nucleo di vigilanza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.


1. Sono riconosciute, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, le associazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, nonchè le associazioni dei produttori che effettuano colture in base ai disciplinari previsti dal regolamento CEE 2078/92.
2. Possono essere riconosciute le associazioni che abbiano:
a) sede legale nella Regione;
b) almeno due dei seguenti requisiti minimi;
b1) 450 produttori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4;
b2) 5.000 ettari certificati;
b3) 6 miliardi di fatturato proveniente dall'insieme delle aziende associate.

3. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:
a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;
b) elenco delle aziende associate con l'indicazione della loro localizzazione ed ampiezza, distinte in aziende biologiche, miste, in conversione biologica e di trasformazione;
c) programma di attività che l'associazione intende perseguire per il conseguimento dei propri fini statutari;
d) indicazione dei mezzi, del personale e dell'organizzazione amministrativa e tecnica di cui l'associazione dispone.

4. Lo Statuto deve prevedere:
a) la disponibilità da parte dell'associazione delle produzioni biologiche delle aziende socie;
b) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dall'associazione.

5. L'associazione dei produttori riconosciuta presenta alla Regione, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, un progetto di valorizzazione delle produzioni agricole biologiche regionali.
6. Le associazioni sono sottoposte alla vigilanza secondo le modalità previste dall'articolo 7 della l.r. 19 dicembre 1981, n. 42.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 o, in presenza di consorzi per la valorizzazione dei prodotti, della normativa vigente in materia.


1. La Regione concede contributi all'ASSAM per la predisposizione, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, di un programma annuale di ricerca e sperimentazione nel campo dell'agricoltura biologica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il programma annuale è predisposto entro sessanta giorni della sua entrata in vigore.
2. La Regione, in conformità al programma di sperimentazione dell'ASSAM, di cui al comma 1, concede contributi in conto capitale fino al quarantacinque per cento della spesa ammissibile alle aziende che, nel quadro della pratica dell'agricoltura biologica, presentano un piano aziendale e interaziendale finalizzato ai seguenti interventi:
a) acquisto e sperimentazione di macchine innovatrici che contribuiscono alla riduzione del numero di lavorazioni e del fabbisogno complessivo aziendale;
b) ricerca e sperimentazione di tecniche colturali e gestionali e di mezzi tecnici innovativi per l'agricoltura biologica.

3. La Regione, al fine di incrementare la fauna utile alla lotta biologica, concede contributi agli operatori, fino al cinquanta per cento della spesa sostenuta per le opere di impianto e miglioramento agro - ambientale di strutture destinate al rifugio e riproduzione di insetti e fauna utile, non direttamente produttive.
4. La Regione concede inoltre un contributo, fino al quarantacinque per cento della spesa sostenuta, alle aziende che raccolgono materiale organico vegetale e/o reflui di allevamenti zootecnici e lo trasformano in prodotto ammendante e concimante, per la costruzione di impianti di compostazione e l'acquisto di attrezzature specifiche. A tal fine la spesa riconosciuta ammissibile non può essere superiore a seicento milioni.


1. La Regione concede contributi alle aziende che realizzano una iniziativa collettiva riguardante non meno di quattro aziende per una SAU biologica o in conversione biologica non inferiore a ottanta ettari e almeno uno dei seguenti interventi finanziari:
a) acquisto associato di macchine e attrezzature ad uso agricolo specifiche per la conduzione biologica;
b) gestione associata di impianti di stoccaggio e di prima trasformazione;
c) programmi di assistenza tecnica;
d) concentrazione dell'offerta e commercializzazione dei prodotti degli associati.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per i primi tre anni successivi all'investimento collettivo, nelle sottoindicate misure massime, da commisurarsi proporzionalmente all'entità della spesa complessivamente autorizzata:
a) lire 300.000 per ettaro per le colture arboree da frutto;
b) lire 300.000 per ettaro per le colture orticole;
c) lire 300.000 per unità di bestiame adulto.

3. I contributi di cui al comma 1 sono da considerarsi aggiuntivi fino al limite della perdita di reddito subita a causa dell'adozione del metodo dell'agricoltura biologica rispetto a quelli previsti dal regolamento CEE 2078/1992 i cui benefici si applicano, secondo le procedure previste, a tutte le aziende iscritte all'elenco di cui all'articolo 4. Tali aziende non possono comunque superare il carico di bestiame di 2 UBA ad ettaro.
4. Gli importi di cui al comma 2 possono essere aumentati del trenta per cento per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 268/1975 e nelle aree destinate a parco o riserva naturale.
5. La Regione inoltre concede:
a) alle aziende agricole in conversione biologica, contributi annui per l'assistenza tecnica di un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico, in ragione di lire 50.000 per ettaro di SAU, fino ad un massimo di lire un milione per azienda;
b) alle aziende di trasformazione, lavorazione e confezionamento dei prodotti biologici, contributi in conto capitale fino al quarantacinque per cento della spesa sostenuta per investimenti relativi a opifici, impianti, macchine e attrezzature, esclusi gli autoveicoli per trasporto personale o promiscuo. Ai fini della concessione del contributo regionale la spesa riconosciuta ammissibile non può essere superiore a 600 milioni.



1. La Regione nell'ambito del programma di promozione per il settore agroalimentare di cui all'articolo 25 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9, promuove una campagna per la valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura biologica.
2. La Regione concede contributi ai Comuni ed alle Aziende unità sanitarie locali che sperimentano l'introduzione dei prodotti biologici nelle mense scolastiche e negli ospedali per la realizzazione del menù biologico commisurato agli utenti interessati e per corsi di riqualificazione del personale di cucina e stampa di materiale divulgativo. I contributi sono concessi fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e comunque non oltre lire 100.000 per il primo anno e lire 50.000 per il secondo anno per ogni studente o degente.
3. La Regione concede altresì contributi alle associazioni di produttori di cui all'articolo 9, fino al settanta per cento delle spese riconosciute ammissibili, per il progetto di valorizzazione dei prodotti di cui al comma 5 dello stesso articolo, con esclusione delle spese inerenti la pubblicità di marchi di singole aziende.
4. La Regione contribuisce alle maggiori spese sostenute dagli operatori biologici, di cui all'articolo 4, per il controllo e la certificazione del processo produttivo. Il contributo è stabilito nella misura massima annuale di lire 600.000 per ciascun operatore ed è concesso per la durata massima di tre annualità. Per il primo anno di applicazione della presente legge le domande di contributo sono presentate alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
5. Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge non possono essere cumulati con agevolazioni finanziarie aventi le medesime finalità prevista dalla normativa comunitaria, statale e regionale, ad eccezione del regolamento CEE 2078/92.


1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 10, 11 e 12.
2. La concessione e liquidazione dei contributi è effettuata con provvedimento del Dirigente del servizio competente, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.


1. Chiunque produca, trasformi, conservi o commercializzi prodotti con la denominazione "prodotto biologico" in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente in conformità al d.lgs. 220/1995.
2. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria della Regione per essere introitate in apposito capitolo del bilancio con destinazione ai settori di intervento di cui alla presente legge.


1. In attesa dell'emanazione di normative comunitarie o nazionali concernenti le produzioni animali ottenute con metodi biologici, nonchè di norme cui devono attenersi le aziende di trasformazione biologica, i produttori zootecnici devono, per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, rispettare appositi disciplinari di produzione adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, entro trenta giorni dall'entrata invigore della presente legge.


1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 1.520 milioni. Per gli anni successivi si provvederà mediante un apposito stanziamento da prevedere nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.
2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede mediante utilizzo delle economie risultanti sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1997, per gli importi a fianco indicati, e che saranno reiscritte a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1998:
a) capitolo 3114136, lire 1.000.000.000;
b) capitolo 3114137, lire 100.000.000;
c) capitolo 3114138, lire 20.000.000;
d) capitolo 3114422, lire 400.000.000.

3. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con le seguenti denominazioni "Aiuti agli investimenti per la diffusione dell'agricoltura biologica (articolo 10, commi 2, lettera a), 3 e 4 e articolo 11, comma 5, lettera b)" e "Contributi per il miglioramento dell'efficienza delle aziende biologiche (articolo 10, commi 1 e 2 lettera b); articolo 11, commi 2 e 5 lettera a) e articolo 12, commi 1, 2 e 3" con gli stanziamenti di competenza e di cassa rispettivamente di lire 400 milioni e lire 1.120 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.


1. E' abrogata la l.r. 4 settembre 1992 n. 44.
2. Le disposizioni procedurali della l.r. 44/1992 continuano ad applicarsi per le domande di finanziamento presentate alla Regione ai fini della medesima l.r. 44/1992 prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.


1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui viene espresso il parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.