Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 9
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 5 agosto 1982, n. 29 e disposizioni in materia di scarichi.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 aprile 1998, n. 33)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario




Art. 1

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della l.r. 5 agosto 1982, n. 29, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 22 agosto 1984, n. 25, è sostituito dal seguente:
"Beneficiarie dei contributi previsti dalla legge sono, prioritariamente, le imprese agricole zootecniche aventi gli impianti nei territori dei comuni non ricompresi nelle aree di cui al reg. CEE 20 luglio 1993, n. 2081, Obiettivo 5b, che non recapitano gli scarichi in pubbliche fognature.".


Art. 2

1. La domanda per ottenere i contributi previsti dalla l.r. 29/1982, a favore delle imprese agricole indicate nell'articolo 2, terzo comma, è presentata al Servizio artigianato e industria entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Il versamento della tassa di concessione regionale di cui alla voce n. 20 della tariffa annessa al d.lg. 230/1991 non è dovuto dai titolari di autorizzazione agli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli abitativi semprechè gli scarichi siano assimilabili per quantità e qualità a quelli provenienti dalle abitazioni.
2. La sussistenza dei requisiti di assimilabilità agli scarichi di tipo abitativo degli insediamenti diversi da quelli abitativi deve essere attestata dall'ente competente.