Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 5
Titolo:Modificazioni della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 concernente: "Norme sui procedimenti contrattuali regionali".
Pubblicazione:( B.U. 08 aprile 1999, n. 33 )
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disciplina degli appalti
Note:Abrogata dall'art. 8 della l.r. 22 luglio 2013, n. 19.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 16 della l.r. 5 novembre 1992, n. 49, come sostituito dall'articolo 14 della l.r. 28 marzo 1995, n. 25, è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - (Criteri di aggiudicazione e offerte anomale)
1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, mediante pubblico incanto o licitazione privata, è effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
2. L'aggiudicazione degli appalti di forniture di beni, mediante pubblico incanto o licitazione privata, è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
a) del prezzo più basso;
b) dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il capitolato di oneri e il bando di gara indicano gli elementi di valutazione che sono applicati per l'aggiudicazione in ordine decrescente di importanza, specificando i punteggi-coefficienti attribuibili a ciascuno di essi.
4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 2, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
5. Nel caso di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, mediante pubblico incanto o licitazione privata, la valutazione dell'anomalia delle offerte e la procedura dell'esclusione automatica sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1bis dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
6. Nel caso di aggiudicazione di forniture di beni qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, la commissione giudicatrice, entro dieci giorni dall'apertura delle buste, chiede per iscritto motivazioni all'offerente da presentare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.Le motivazioni non presentate nei termini o non ritenute valide comportano l'esclusione delle offerte. In particolare, non sono prese in considerazione le giustificazioni relative a quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da atti ufficiali.".