Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 10 aprile 1975, n. 23
Titolo:Modificazione della legge regionale 7 marzo 1975, n. 13: "Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano".
Pubblicazione:(B.u.r. 10 aprile 1975, n. 17)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 41, l.r. 28 febbraio 1985, n. 6.

Sommario




Art. 1

L'art. 10 della legge regionale recante «Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano» (Legge regionale 17 marzo 1975 n. 13) è sostituito dal seguente:
«La Regione Marche concede, entro il limite di spesa stabilito dal comma primo dell'art. 16, un contributo in conto capitale alle imprese artigiane che ottengano il mutuo ai sensi della presente legge e della legge 25.7.1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni.
Il contributo è commisurato al 7 per cento dell'importo del mutuo concesso, escluso l'ammontare relativo alle scorte, ed è corrisposto agli istituti di credito mutuanti a scomputo delle prime rate di ammortamento.
Il contributo è elevato all'11 per cento nei seguenti casi:
1) imprese artigiane, ovunque localizzate, che si dedicano al settore artistico, tipico e tradizionale, indicato dalla legge 25.7.1956, n. 860, e successive modificazioni e integrazioni;
2) imprese artigiane localizzate nelle aree destinate a insediamenti produttivi, previste dagli strumenti urbanistici dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane;
3) imprese artigiane localizzate nelle zone montane ai sensi della legge 25.7.1952, n. 991;
4) consorzi e cooperative regolarmente costituiti tra imprese operanti nella regione e iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25.7.1956, n. 860.
Le domande per la concessione del contributo debbono essere presentate dagli interessati alla Regione Marche.
Il contributo è concesso dalla giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 12.»


Art. 2

L'art. 13 della legge regionale richiamata nel precedente art. 1 è sostituito dal seguente:
«Sono ammesse ai benefici previsti dai precedenti artt. 9 e 10 anche le domande di contributo giacenti presso la cassa per il credito alle imprese artigiane o presso gli istituti bancari o accolte nel periodo dal 1° gennaio 1975 all'entrata in vigore della presente legge.»


Art. 3

Al fine di favorire la cooperazione e l'associazionismo fra le imprese artigiane, la Regione Marche concede un contributo per promuovere l'istituzione ed il funzionamento di un centro unitario delle forme associative per l'artigianato del quale facciano parte congiuntamente:
a) le associazioni regionali delle cooperative facenti capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute;
b) le associazioni regionali degli artigiani;
c) i consorzi e le cooperative tra imprese artigiane.

Il contributo sarà concesso al centro di cui al primo comma previa definizione dei suoi scopi e delle modalità di attuazione degli stessi in uno statuto che sarà approvato dalla Regione Marche.

Art. 4

Per la concessione del contributo previsto dall'art. 3 è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per l'anno 1975.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal presente articolo sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo I - spese correnti - dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 con la denominazione "contributi nelle spese per la istituzione e il funzionamento di un centro unitario delle forme associative per l'artigianato" e con la dotazione di L. 50.000.000.
Lo stanziamento del capitolo "contributi negli interessi alle cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto di materie prime, di prodotti necessari all'attività delle imprese consorziate e per l'esportazione di prodotti" di cui al comma VI dell'art. 17 della legge regionale "Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano" (Legge regionale 17 marzo 1975 n. 13) è ridotto di L. 50.000.000.
Alla copertura degli oneri di cui al I comma del presente articolo si fa fronte con le disponibilità derivanti dalla riduzione degli oneri di cui al comma precedente.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.