Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 21 maggio 2001, n. 1
Titolo:Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 12 "Norme sulla speleologia".
Pubblicazione:(B.U. 31 maggio 2001, n. 62)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogato dall'art. 7, r.r. 4 ottobre 2004, n. 7.

Sommario



TITOLO I
Catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole



1. Il catasto regionale delle aree carsiche delle grotte delle forre e delle gole, istituito dall’articolo 9 della l.r. n. 23 febbraio 2000, n.12, è composto dall’elenco delle aree carsiche delle grotte delle forre e delle gole, dai rilievi e dati topografici, metrici e descrittivi di ciascuna di esse.


1. Il catasto di cui all’articolo1 è articolato in tre sezioni:
A) aree carsiche;
B) grotte;
C) forre e gole.

2. Ogni sezione è costituita da una serie di schede così articolate:
A) Scheda dell’area carsica contenente i seguenti dati:
a) numero catasto;
b) sigla Provincia;
c) denominazione dell’area;
d) Comune o Comuni in cui ricade il territorio;
e) Località;
f) Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale 1:100.000;
g) aspetti morfometrici;
h) natura delle rocce sulle quali insiste;
i) caratteristiche morfologiche;
j) stato di degrado, pericoli di inquinamento;
k) destinazione d’uso delle aree interessanti l’area carsica secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
l) se compresa interamente o parzialmente all’interno di parco, area protetta, area soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, archeologico, uso civico;
m) data di inserimento in catasto;
n) gruppo o persona che ha depositato i dati;
o) materiale fotografico;
p) bibliografia;
q) notizie utili alla conoscenza delle particolarità dell’area carsica in particolare quelle del tipo antropologico, paleontologico, paletnologico, naturalistico, ambientale, storico e altro;
r) altro.
B) Scheda della grotta contenente i seguenti dati:
a) numero catasto;
b) sigla Provincia;
c) nome e sinonimi della grotta;
d) Comune in cui ricade l’ingresso o gli ingressi;
e) Località;
f) Rilievi topografici, con indicazione degli autori e dell’anno di rilevamento;
g) posizionamento (coordinate e quota) degli ingressi della grotta su Carta IGM 1:25.000;
h) posizionamento (coordinate e quota) degli ingressi della grotta su Carta Tecnica Regionale 1:10.000;
i) profondità e sviluppo in metri;
j) natura delle rocce nelle quali si sviluppa;
k) caratteristiche morfologiche;
l) idrologia;
m) aspetti speleoterapici;
n) stato di degrado, pericoli di inquinamento, distruzione;
o) data di inserimento in catasto;
p) gruppo o persona che ha depositato i dati;
q) destinazione d’uso della zona di ingresso secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
r) se la grotta si trova all’interno di parco, area protetta, area soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, archeologico, uso civico;
s) materiale fotografico;
t) bibliografia;
u) notizie utili alla conoscenza delle particolarità della grotta in particolare quelle del tipo antropologico, paleontologico, paletnologico, naturalistico, ambientale, storico e altro;
v) altro.
C) Scheda delle forre e delle gole contenente i seguenti dati:
a) numero catasto;
b) sigla Provincia;
c) nome usuale;
d) nome sulla carta;
e) nome locale;
f) Comune o Comuni in cui ricade il territorio;
g) Località;
h) posizionamento (coordinate e quota) dell’inizio della gola o forra su Carta Tecnica Regionale 1:10.000;
i) posizionamento (coordinate e quota) del termine della gola o forra su Carta Tecnica Regionale 1:10.000;
j) nome corso d’acqua;
k) affluente di;
l) natura delle rocce nelle quali si sviluppa;
m) stato di degrado, pericoli di inquinamento, distruzione;
n) data di inserimento a catasto;
o) verticale massima;
p) persona o gruppo che ha depositato i dati;
q) se la gola o forra si trova all’interno di parco, area protetta, area soggetta a vincolo idrogeologico, paesaggistico, uso civico;
r) materiale fotografico;
s) bibliografia;
t) notizie utili alla conoscenza delle particolarità della grotta o forra, in particolare quelle di tipo antropologico, paleontologico, naturalistico, ambientale, storico;
u) altro.



1. La formazione e l’aggiornamento del catasto sono stabiliti con apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Marche e la Federazione Speleologica Marchigiana, di seguito indicata come FSM.


1. La FSM è responsabile della veridicità e della corretta tenuta dei singoli dati che costituiscono il catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole.


1. Un’area carsica è inclusa nel catasto quando ne sia riconosciuta l’importanza per quantità e qualità dei fenomeni carsici ipogei e superficiali ivi presenti e se ne conosca l’ubicazione e la perimetrazione con riferimento alla carta tecnica regionale con l’ubicazione dei fenomeni carsici cartografabili presenti.
2. Una grotta è inclusa nel catasto quando la sua lunghezza o la sua profondità superino i cinque metri, se ne conosca il nome riferito alla toponomastica locale, ove esiste, la posizione topografica, la quota del suo ingresso con riferimento alla carta tecnica regionale.
3. Una forra o una gola sono incluse nel catasto quando rispondano alla definizione di cui al punto c) comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/2000.
4. L’iscrizione di un’area carsica, di una grotta, di una forra o gola nel catasto di cui all’articolo 9 della l.r. 12/2000 deve essere fatta mediante richiesta alla FSM, soggetto preposto ai sensi dell’articolo 9 stesso.
5. Ai fini dell’iscrizione devono essere comunicati i dati fondamentali relativi alle schede di cui all’articolo 2 del presente regolamento, nonché il rilievo topografico, in originale ed in duplice copia su supporto elioriproducibile indeformabile, ed eventualmente su supporto magnetico, secondo la simbologia convenzionale, utilizzando gli standard minimi di rilevamento della Unione Internazionale di Speleologia.
6. L’iscrizione al Catasto è demandata ad un Curatore, nominato dalla FSM.


1. Il Curatore, nominato ai sensi del comma 6 dell’articolo precedente, è tenuto a comunicare annualmente alla Regione le variazioni e gli aggiornamenti catastali, con le modalità che saranno stabilite con la convenzione di cui all’articolo 9, comma 5, della l.r. n. 12/2000.


1. L’accessibilità ai dati del Catasto Regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle forre e delle gole è regolata in base ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
2. Tutti i dati relativi alle aree carsiche, alle grotte, alle forre e gole, facenti parte del catasto speleologico sono di pubblico dominio e la loro pubblicazione è subordinata alla citazione delle fonti bibliografiche.
3. Possono essere sottratti o limitati all’accesso i dati di aree carsiche, grotte, forre o gole qualora dalla loro divulgazione possono derivare danni all’ambiente, o quando sussiste l’esigenza di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblici.
4. I dati catastali, previa autorizzazione del Servizio regionale competente, possono essere divulgati tramite rete informatica su iniziativa e a cura della FSM, responsabile dei dati catastali ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento.


1. La FSM per la gestione dei dati catastali si avvale di sistemi informativi compatibili con i sistemi in uso presso la Regione Marche.
TITOLO II
Albo Regionale dei Gruppi Speleologici



1. La Regione Marche tramite apposita commissione nominata ai sensi del comma seguente, provvede all’iscrizione dei gruppi speleologici nell’albo Regionale costituito dall’articolo 10 della l.r. 12/2000.
2. La commissione di cui al primo comma è nominata con decreto del Dirigente del Servizio competente per materia.


1.I requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale dei gruppi speleologici sono i seguenti:
a) presentazione della domanda alla Regione Marche, corredata da:
statuto del gruppo speleologico, dimostrativo dell’assenza di norme in contrasto con i principi contenuti nella l.r. n. 12/2000;
• indicazione della sede legale;
• nominativo del legale rappresentante e numero degli iscritti;
b) svolgimento di attività speleologica a carattere esplorativo e/o documentaristico, integrato da almeno una delle seguenti attività:
pubblicazioni, relazioni scientifiche in ambito speleologico, attività di promozione della speleologia e di protezione degli ambienti carsici;
c) promozione di corsi di speleologia.

2. La valutazione della domanda di iscrizione è demandata alla commissione di cui all’articolo 1, sentita la FSM e la Consulta Ecologica Regionale di cui alla l.r. n. 40/1981, integrata ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 12/2000.
3. La cancellazione dall’Albo avviene a cura e su decisione della commissione di cui all’articolo1, nei casi di scioglimento e di svolgimento di attività in contrasto con quelle indicate ai punti c) e d) del primo comma di questo articolo e con i principi fondamentali della l.r. 12/2000, sentita la FSM e la Consulta Ecologica Regionale.
4. Ogni gruppo iscritto all’Albo regionale è tenuto a comunicare al Servizio Tutela e Risanamento Ambientale della Regione Marche l’eventuale scioglimento nonché, pena l’esclusione dall’Albo, qualsiasi modificazione apportata al proprio statuto ed ogni variazione intervenuta in seno alla propria organizzazione.
TITOLO III
Accesso grotte



1. L’accesso alle grotte, di cui al quinto comma dell’articolo 5 della l.r. 12/2000, è subordinato alla comunicazione al Sindaco nel cui territorio ricade la grotta, da parte del soggetto interessato, del tipo di attività che intende svolgere, dell’elenco dei partecipanti e dei tempi di svolgimento dell’attività stessa o di permanenza in grotta.
2. Il Sindaco, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dall’articolo 5 della l.r. 12/2000, può avvalersi della commissione di cui all’articolo 8 del presente regolamento assistita dal FSM.
TITOLO IV
Programma di interventi e attività



1. Per la valutazione dei programmi di interventi ed attività di cui all’articolo 12 della l.r. 12/2000 la Giunta Regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, stabilisce precisi criteri di valutazione.
2. La valutazione dei programmi di cui al primo comma è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 8 del presente regolamento, sentita la Consulta Ecologica Regionale istituita dalla l.r. n. 40/1981 come integrata dall’articolo 8 della l.r.12/2000.