Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 30
Titolo:Disciplina dell'assistenza ospedaliera e istituzione del ruolo regionale di assistenza.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 maggio 1975, n. 24)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario


TITOLO I Soggetti assistibili e prestazioni
Art. 1 (Funzioni della Regione)
Art. 2 (Soggetti assistibili)
Art. 3 (Strumenti di erogazione)
Art. 4 (Convenzioni esistenti)
Art. 5 (Assistenza all’estero)
Art. 6 (Assistenza ai marittimi all’estero)
Art. 7 (Assistenza agli stranieri)
Art. 8 (Elenchi comunali dei cittadini non abbienti)
Art. 9 (Assistenza indiretta)
Art. 10 (Assistenza e rimborso)
Art. 11 (Cure e pagamento)
TITOLO II Adempimenti degli enti ospedalieri e degli enti e istituti convenzionati
Art. 12 (Trattamento di conforto ambientale)
Art. 13 (Accettazione sanitaria)
Art. 14 (Convenzioni con le case di cura)
Art. 15 (Rilevazione e notifica)
Art. 16 (Recupero spese spedalità e contenzioso)
Art. 17 (Controlli)
TITOLO III Ruolo regionale
Art. 18 (Istituzione)
Art. 19 (Durata)
Art. 20 (Quota di iscrizione)
Art. 21 (Procedure)
Art. 22 (Riscossione della quota di iscrizione)
Art. 23 (Prestazioni d’urgenza)

TITOLO I
Soggetti assistibili e prestazioni



A decorrere dal 1º gennaio 1975 la Regione Marche esercita le funzioni previste dal D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 17.8.1974, n. 386, in materia di assistenza ospedaliera a favore di tutti i soggetti che ne abbiano bisogno.


L'assistenza ospedaliera viene erogata gratuitamente:
1) ai soggetti che ne abbiano titolo in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;
2) agli iscritti negli appositi ruoli regionali di cui all'art. 13 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 17.8.1974, n. 386;
3) ai non abbienti già assistiti a carico dei comuni e iscritti negli elenchi comunali previsti dall'art. 55 del T.U. delle leggi sanitarie;
4) ai soggetti non abbienti iscritti negli elenchi comunali di cui al successivo art. 8.

L'assistenza ospedaliera è erogata in favore di tutti i soggetti che, presenti nel territorio della regione anche se non residenti, siano in grado di dimostrare il diritto anche mediante sottoscrizione di dichiarazione di appartenenza a una delle categorie di cui al comma precedente.


L'assistenza ospedaliera della Regione viene erogata in forma diretta attraverso gli enti ospedalieri.
La Regione Marche assicura altresì l'assistenza ospedaliera con apposite convenzioni, tramite le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12.2.1968, n. 132, e, qualora sia necessario per le esigenze del servizio ospedaliero, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12.2.1968, n. 132.


La Regione assume come proprie, sino all'emanazione dello schema di convenzione ministeriale, di cui all'art. 18 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 17.8.1974, n. 386, e comunque non oltre il 30 giugno 1975, le convenzioni in atto a norma di legge con gli enti mutualistici alla data dell'11.7.1974, per la parte riguardante il ricovero in corsia.


A decorrere dal 1º gennaio 1975 la Regione Marche assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti di cittadini italiani che si trovano fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.
La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può in via eccezionale erogare contributi, entro il limite delle spese sostenute, a cittadini non abbienti residenti nelle Marche per ricoveri, in ospedali o istituti o case di cura all'estero, autorizzati per prestazioni di alta specializzazione che non possono essere effettuate nell'ambito del territorio nazionale.
In relazione alla autorizzazione di cui al precedente comma la giunta si avvale di una commissione tecnico - scientifica, composta dal medico provinciale competente per territorio, da un medico di un ospedale generale provinciale nonché da un medico di un ospedale generale regionale, cui spetta l'accertamento della necessità del ricovero all'estero.


La Regione rimborsa alle casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti nei comuni delle Marche.


Il diritto all'assistenza presso la struttura ospedaliera esistente nella Regione Marche è esteso anche ai cittadini stranieri conformemente alle vigenti norme dell'ordinamento italiano.


Ai fini dell'assistenza ospedaliera gratuita erogata dalla Regione le amministrazioni comunali iscrivono in appositi elenchi i cittadini non abbienti e non aventi diritto alla assistenza da parte degli enti mutualistici.
Gli elenchi debbono essere comunicati alla giunta regionale.


I soggetti che abbiano diritto, secondo gli ordinamenti degli enti e istituti anteriormente competenti, a fruire dell'assistenza in forma indiretta, sono ammessi a godere dell'assistenza in forma diretta a carico della Regione.


I soggetti che, assistiti dalla Regione, si ricoverino in strutture pubbliche o private di ricovero e cura non convenzionate, hanno diritto al rimborso di una quota della spesa sostenuta pari alla spesa media accertata per analoghe strutture convenzionate ubicate nella Regione.
Il ricovero ai fini del rimborso, deve essere preventivamente autorizzato dal medico provinciale o, per sua delega, da un ufficiale sanitario.


I soggetti non aventi titolo all'assistenza a norma del precedente art. 2 sono tenuti al pagamento delle prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche ricevute, nella misura determinata con legge regionale.
TITOLO II
Adempimenti degli enti ospedalieri
e degli enti e istituti convenzionati



Gli enti ospedalieri debbono assicurare l'assoluta uniformità delle cure mediche, chirurgiche e farmacologiche nonché di quelle relative agli accertamenti diagnostici e a ogni altro trattamento sanitario.
Gli aventi diritto all'assistenza gratuita a norma dell'art. 2 della presente legge possono, qualora lo desiderino, fruire di ogni altra forma aggiuntiva di conforto ambientale assumendone il relativo onere, ferma restando la gratuità di ogni prestazione sanitaria.
L'onere di cui sopra sarà determinato dai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri con atti deliberativi debitamente approvati.


La responsabilità dell'ammissione in ospedale nonché quella relativa alla assegnazione alle singole divisioni o sezioni ospedaliere spetta esclusivamente al servizio di accettazione sanitaria.
Allo stesso servizio deve essere comunicata ogni modificazione della degenza del ricoverato nell'ambito della struttura ospedaliera.
Esclusi i casi di urgenza nei quali siano in pericolo l'esistenza del soggetto o la sua integrità fisica o funzionale, il servizio accettazione sanitaria deve accertare la necessità della ammissione alle cure ospedaliere in base al referto e alla diagnosi indicata dal medico che propone il ricovero, ovvero gli accertamenti diagnostici praticati preventivamente, o, in mancanza di essi, di quelli appositamente esperiti.
A tale scopo, nell'ambito della organizzazione dell'ente ospedaliero, il servizio accettazione deve essere collegato con gli altri servizi ospedalieri e, se del caso, con quello di pronto soccorso e può disporre di un adeguato numero di posti letto, divisi per sesso, al fine di consentire una idonea degenza in osservazione prima che il ricoverato venga assegnato alle singole divisioni o sezioni.


La giunta regionale può stipulare convenzioni con le case di cura private esistenti nel territorio delle Marche in conformità con gli schemi a tal fine predisposti dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 18 - secondo comma - del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 17.8.1974, n. 386.
Non possono essere stipulate convenzioni con case di cura private che non siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Le convenzioni devono in ogni caso prevedere le modalità di notifica alla Regione dei dati amministrativi e sanitari concernenti l'accesso alle cure ospedaliere, nonché quelle per la notifica del ricovero all'ente gestore dell'assistenza di malattia, nei casi previsti dall'art. 12 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 17.8.1974, n. 386.


Gli enti ospedalieri devono notificare alla Regione i dati di accettazione amministrativa e sanitaria secondo le modalità da stabilirsi da parte della giunta regionale.
La giunta regionale determina in modo uniforme le modalità cui debbono attenersi gli enti ospedalieri al fine di notificare agli enti gestori della assistenza mutuo-assistenziale la data del ricovero, la diagnosi e la data del dimissionamento di ricoverati cui spetta l'indennità economica di malattia, ovvero qualora sono configurabili responsabilità civili da parte di terzi.


Il contenzioso relativo al recupero delle spese di spedalità esigibili nei confronti di cittadini che non hanno titolo spetta alla giunta regionale, la quale può avvalersi degli uffici legali dei comuni o dei consorzi sanitari o socio-assistenziali.
Il contenzioso relativo al recupero delle spese di spedalità erogate a seguito di fatti dolosi o colposi spetta alla giunta regionale la quale può avvalersi di appositi uffici di consulenza.
Qualora il ricovero sia determinato da fatto comportante responsabilità di terzi, gli enti ospedalieri o gli istituti convenzionati nonché quelli non convenzionati sono tenuti a trasmettere immediatamente alla giunta regionale e all'ente gestore dell'assistenza malattia e infortunio ogni elemento e informazione in loro possesso ai fini dell'esercizio delle relative ragioni e azioni di recupero.


La Regione svolge attività di vigilanza anche ispettiva sull'andamento dei ricoveri mediante dipendenti sanitari ovvero, in base ad appositi incarichi, mediante sanitari dipendenti da enti locali.
Tali controlli vertono sulla rispondenza delle prestazioni alle esigenze terapeutiche stabilite nella diagnosi sulla durata del ricovero nonché, per quanto attiene le case di cura private, sul rispetto delle clausole della convenzione.
Nel caso di riscontrata inadempienza delle suddette clausole, la giunta regionale, a seguito di motivata relazione dell'ispettore sanitario, sentita la controparte, può procedere alla revoca della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 52 della legge 12.2.1968, n. 132.
TITOLO III
Ruolo regionale



E' istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera ai cittadini italiani e stranieri delle Marche che non ne hanno diritto per altro titolo.


La iscrizione nel ruolo regionale è operante per almeno un triennio ed è tacitamente rinnovabile per il triennio successivo.


La iscrizione al ruolo è facoltativa e comporta il pagamento di un importo determinato annualmente dalla Regione con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale medesima, e sulla base di quanto previsto al comma primo dell'art. 13 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 17.8.1974, n. 386, ritenendosi per quota capitaria annua quella calcolata su base regionale.


L'iscrizione, che ha comunque decorrenza dall'1 gennaio 1975, può essere chiesta in qualsiasi momento mediante domanda diretta alla Regione tramite anche il comune di residenza o il luogo di cura nel quale è in atto il ricovero, corredata del certificato di residenza e dello stato di famiglia.
La data di scadenza dell'iscrizione per il primo triennio è il 31 dicembre 1977, salvo il sorgere del diritto per altro titolo, nel qual caso l'iscritto ha diritto al rimborso per dodicesimi della quota di contributo già versata per i periodi coperti per un nuovo titolo.


La riscossione del tributo è effettuata con le procedure previste per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alla esattoria con apposite convenzioni stipulate, per la Regione, dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.
Su eventuali ricorsi decide, entro il termine di 60 giorni la sezione speciale del comitato regionale di controllo del territorio ove risiede il ricorrente.


La mancata iscrizione al ruolo non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere di urgenza, la cui retribuzione è fissata con il medesimo decreto di cui all'art. 20 della presente legge.
Sempre con decreto del presidente della giunta regionale viene fissata la quota di rimborso di cui al secondo e terzo comma dell'art. 12 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 17.8.1974, n. 386.