Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 settembre 2002, n. 17
Titolo:Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1997, n. 33: "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'Artigianato Marchigiano".
Pubblicazione:(B.u.r. 3 ottobre 2002, n. 107)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 40, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.

Sommario





1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 7 della l.r. 20 maggio 1997 n. 33 così come sostituita dal comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 è sostituita dalla seguente:
"b) la durata del prestito non può essere superiore a quarantotto mesi e la durata delle operazioni di leasing mobiliare non può essere superiore a sessanta mesi;".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 33/1997 è sostituita dalla seguente:
"1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 22 devono pervenire al servizio regionale competente, entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, corredate della seguente documentazione.".

3. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 33/1997 è sostituito dal seguente:
"2. Il Dirigente del servizio competente dispone la concessione entro la data indicata nel quadro attuativo annuale e provvede alla liquidazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1.".

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 33/1997 è sostituita dalla seguente:
"a) entro la data prevista nel quadro attuativo annuale, per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e della lettera a) del comma 3;".

5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 33/1997 è sostituita dalla seguente:
"a) entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, per quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e per quelli di cui alla lettera a) del comma 3;".