Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 06 novembre 2002, n. 22
Titolo:Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale".
Pubblicazione:( B.U. 14 novembre 2002, n. 120 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale
Note:Abrogata dall'art. 49, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.

Sommario




Art. 1

1. Nel primo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r 3 aprile 2002, n. 3: "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale" dopo le parole: "25 per cento" sono aggiunte le seguenti parole: "per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologici, nonché".
2. Nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2002 dopo le parole: "singole o associate" aggiungere le seguenti parole: "o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della regione".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 3/2002 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, le domande di iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici, presentate a norma della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27, verranno istruite secondo le procedure indicate dalla presente legge.".