Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 8
Titolo:Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e personale della Regione e disposizioni in materia di personale addetto all'attività vivaistica, forestale e agricola regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 maggio 2003, n. 44)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario





1. Il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 è sostituito dal seguente:
"3. I responsabili delle segreterie particolari possono essere scelti anche tra persone estranee all'amministrazione. In tal caso l'incarico può essere conferito mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa riguardante l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata, nonché il relativo corrispettivo economico, che non può essere superiore al costo complessivo di un dipendente regionale di categoria D3, comprensivo dell'indennità annua lorda prevista per il personale responsabile delle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale con rapporto di lavoro dipendente.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Fermo restando il tetto di spesa di cui al comma 3 e con le modalità ivi previste, possono essere assegnate due unità di personale estraneo all'amministrazione, derogando al contingente stabilito al comma 1. In tal caso, la Giunta regionale nomina tra i due il soggetto cui è affidata la responsabilità della segreteria.".



1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 20/2001 è sostituita dalla seguente:
"b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico e aziende pubbliche, maturati in posizioni per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per le strutture private i cinque anni di esperienza devono essere maturati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate per i dipendenti pubblici.".



1. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni all'amministrazione regionale con contratto a termine di diritto privato, sino al 10 per cento delle posizioni istituite ai sensi degli articoli 9 e 10. Oltre al requisito di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), è richiesta un'esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali attinenti alla posizione da ricoprire ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza ovvero la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto disposto dal contratto collettivo per l'area della dirigenza.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 è aggiunto il seguente:
"3 bis. I dipendenti regionali, ai quali viene conferito un incarico ai sensi del comma 3, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni tale disposizione è applicata compatibilmente ai rispettivi ordinamenti.".



1. La definizione della posizione funzionale del personale a tempo indeterminato addetto all'attività vivaistica forestale regionale e alla manutenzione delle foreste demaniali regionali nonché del personale assunto a tempo indeterminato dall'ASSAM con la qualifica di operaio agricolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di personale entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative procedure integrative di contrattazione e concertazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali.
2. La struttura regionale competente in materia di personale, nei termini di cui al comma 1, provvede al conseguente adeguamento della posizione economica e previdenziale.


1. La spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4, ammontante per l'anno 2003 a euro 630.000,00, è iscritta a carico della UPB 2.07.01 con contestuale riduzione della UPB 3.10.01 per euro 550.000,00 e della UPB 3.09.01 per euro 80.000,00.
2. A decorrere dall'anno 2004 l'entità della spesa sarà stabilita dalle leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.