Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 38
Titolo:Deroghe di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 maggio 1975, n. 28)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

In attesa dell'entrata in vigore della riforma sanitaria e del piano sanitario regionale, è vietato agli enti ospedalieri di istituire nuove divisioni, sezioni e servizi, impianti di nuovi ospedali e di ampliare le piante organiche vigenti.

Art. 2

La giunta regionale, su richiesta degli enti ospedalieri interessati e previo parere della commissione consiliare competente, può concedere, in deroga a quanto disposto dall'articolo precedente, l'autorizzazione alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi, sempre che la loro istituzione corrisponda a specifiche inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possono essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso di cliniche e di istituti universitari convenzionati, non rispondano a imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca. In tale ipotesi, con il medesimo provvedimento, la giunta autorizza l'assunzione del personale occorrente.
Per le divisioni, sezioni o servizi istituiti con atto regolarmente approvato anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 8.7.1974, n. 264, per i quali non sia stato istituito o sia stato istituito solo in parte l'organico del personale necessario per il loro funzionamento, la giunta regionale, su richiesta degli enti ospedalieri interessati e previo parere della commissione consiliare competente, autorizza il completamento del predetto organico e l'assunzione del relativo personale.
La giunta, previo parere della commissione consiliare competente, può altresì autorizzare la trasformazione dei posti in organico che abbiano per finalità una migliore qualificazione dei servizi assistenziali.
Le autorizzazioni suddette decadono qualora entro sei mesi dalla comunicazione ufficiale non siano funzionanti la divisione, la sezione o il servizio di cui è stata richiesta la istituzione.

Art. 3

Fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato agli enti ospedalieri di aumentare gli organici e di assumere, anche temporaneamente, nuovo personale in eccedenza alle dotazioni organiche.
Le assunzioni in via temporanea sono consentite soltanto per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio.
Gli enti ospedalieri possono procedere alla copertura dei posti previsti dalla pianta organica, fino alla data dell'entrata in vigore della riforma sanitaria e del piano sanitario regionale.

Art. 4

La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può concedere altresì la autorizzazione alla trasformazione di divisioni, sezioni e servizi già operanti all'entrata in vigore della legge n. 386, sempre che ciò non comporti un aumento di posti-letto e del numero dei posti di cui alla pianta organica già approvata e comunque di spesa.
Non è consentito il ripristino di divisioni, sezioni, servizi e strutture per l'assolvimento di funzioni per cui si è ottenuto in precedenza l'autorizzazione alla trasformazione di cui al comma precedente.

Art. 5

Fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria e del piano sanitario regionale, è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere alla alienazione di beni immobili o di titoli facenti parte del patrimonio e alla costituzione di diritti reali sugli stessi.
La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può concedere autorizzazioni in deroga al divieto di cui al comma precedente soltanto nei casi in cui l'alienazione di beni immobili e titoli o la costituzione di diritti reali sugli stessi sia necessaria per reperire fondi occorrenti per il completamento di strutture edilizie nel quadro di programmi approvati in precedenza dallo Stato o dalla Regione, prima dell'entrata in vigore della legge 17.8.1974, n. 386, ovvero per impianti di smaltimento di liquami o di materiali inquinanti.
Nel concedere l'autorizzazione alla vendita di fondi rustici non destinati a utilizzazione extragricola la giunta potrà tener conto della eventuale destinazione dei fondi stessi alla formazione della proprietà coltivatrice singola e associata alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
L'Ente di sviluppo delle Marche può ottenere la cessione dei fondi rustici degli enti ospedalieri per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 12.11.1974, n. 38.

Art. 6

I pareri della commissione consiliare competente di cui agli articoli precedenti debbono essere espressi non oltre 20 giorni dalla data in cui la richiesta di parere è trasmessa alla commissione consiliare competente.
La giunta regionale adotta le decisioni di sua competenza nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione del parere della commissione consiliare competente.
Qualora la commissione non provveda entro il termine di cui al I comma del presente articolo la presidenza del consiglio ne darà comunicazione alla giunta per la decorrenza del termine di sua competenza.

Art. 7

Gli enti ospedalieri al fine di ottenere la deroga di cui all'art. 2, debbono presentare domanda alla giunta regionale allegando i seguenti documenti:
- dettagliata relazione tecnico-sanitaria;
- relazione dalla quale risultino i motivi che rendono necessaria l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi;
- relazione sugli aspetti finanziari relativi.

Nel caso in cui la deroga venga richiesta per esigenze didattiche e di ricerca delle cliniche e istituti universitari convenzionati deve allegarsi oltre alla documentazione di cui sopra una dettagliata relazione confermata dagli organi responsabili dell'università da cui dipende la clinica o l'istituto sulla imprescindibile necessità della istituzione.
Nel caso in cui l'istituzione della divisione, della sezione o del servizio comporti l'assunzione di nuovo personale, ovvero la domanda di deroga riguardi il completamento, mediante nuove assunzioni, o la trasformazione di posti in organico, l'ente ospedaliero deve produrre la pianta organica esistente.

Art. 8

Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 5 gli enti ospedalieri interessati, debbono presentare domanda alla giunta regionale allegando:
- dettagliata relazione relativa alla operazione finanziaria;
- relazione tecnica e contabile sullo stato dei lavori di completamento di strutture edilizie già autorizzate.


Art. 9

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.