Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 maggio 1975, n. 44
Titolo:Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, concernente "Tutela e valorizzazione dei beni culturali".
Pubblicazione:( B.U. 27 maggio 1975, n. 29 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi.

Sommario




Art. 1

Il primo e il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 30.12.1974, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:
"Il consiglio regionale, sentito il parere della consulta regionale per i beni culturali, nomina il direttore del centro fra persone di alta qualificazione culturale e di provata esperienza.
L'incarico è conferito dal presidente della giunta regionale ai sensi e con le modalità di cui all'art. 53 dello Statuto della Regione".


Art. 2

L'art. 18 della legge regionale 30.12.1974, n. 53, è sostituito dal seguente:
"Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) per l'anno 1975:
1) per la corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese ai componenti della consulta regionale dei beni culturali, prevista dall'art. 7 - ultimo comma - L. 3.000.000;
2) per il funzionamento del centro regionale dei beni culturali, di cui all'art. 3, L. 10.000.000, ivi compresi i compensi da corrispondere al direttore del centro e gli oneri per il conferimento di incarichi di ricerca previsti dall'art. 9 nonchè i compensi da corrispondersi ai giovani laureati, di cui all'art. 10;
3) per la concessione dei contributi di cui agli artt. 12 e 13, L. 487.000.000;
b) per l'anno 1976:
1) L. 10.000.000 e L. 40.000.000, rispettivamente, per le attività di cui ai punti 1 e 2 della precedente lettera a);
2) L. 950.000.000 per le attività di cui al punto 3 della precedente lettera a).
La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro i cinque giorni, la istituzione, negli stati di previsione della spesa per gli anni 1975 e 1976, di appositi capitoli aventi la seguente denominazione:
a) "Spese per la corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese ai componenti, estranei all'amministrazione, della consulta regionale dei beni culturali";
b) "Spese per il funzionamento del centro regionale dei beni culturali, ivi compresi i compensi da corrispondere al direttore del centro, gli oneri per il conferimento degli incarichi di ricerca nonché per i compensi da corrispondersi a giovani laureati";
c) "Contributi alle istituzioni riconosciute e, in via residuale, non riconosciute, proprietarie dei beni culturali, per la manutenzione, il restauro, l'integrità , la sicurezza e una migliore fruizione pubblica dei beni culturali, nonché per il completamento delle raccolte";
e con la dotazione stabilita al comma precedente.
Le spese di cui ai capitoli sub a) e b) sono dichiarate obbligatorie ai sensi e per effetti di cui all'art. 40 del R.D. 18.11.1923, n. 2440.
Alla copertura degli oneri previsti dal primo comma del presente articolo si fa fronte nel modo che segue:
a) per l'anno 1975:
1) quanto a L. 150.000.000 mediante l'impiego dei fondi resisi disponibili, per pari importo, a seguito della cessazione, a decorrere dall'anno 1975, degli oneri di cui ai capitoli 1031101, 1031102 e 1031103 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974;
2) quanto a L. 350.000.000 mediante riduzione, per pari importo dello stanziamento del capitolo 1147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio per l'anno 1975;
b) per l'anno 1976:
1) quanto a L. 150.000.000 nel modo indicato al punto 1 della precedente lettera a);
2) quanto a L. 850.000.000 con l'incremento naturale del provento dei tributi regionali."


Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.