Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, n. 10
Titolo:Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8: "Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese" e interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3.
Pubblicazione:(B.U. 10 agosto 2006, n. 81)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disciplina degli appalti

Sommario





1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 8 (Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese) le parole “di cui all’articolo 11” sono sostituite dalle parole: “nei casi previsti dall’articolo 11”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 8/2005 è sostituito dal seguente:
“2. Il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l’esecuzione predispone all’apertura del cantiere un registro delle presenze, nel quale ogni impresa esecutrice, appaltatrice o subappaltatrice annota all’inizio della giornata lavorativa la presenza dei propri operai.”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 8/2005 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l’esecuzione verifica almeno una volta al mese l’eventuale presenza in cantiere di personale non autorizzato, attraverso l’esame del registro di cui al comma 2, nonché del libro matricola presente anche in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le eventuali irregolarità riscontrate sono comunicate al committente o al responsabile dei lavori e allo sportello unico.”.

4. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 8/2005 è sostituita dalla seguente:
“a) i nominativi dei professionisti inadempienti ai competenti consigli degli ordini e collegi professionali, ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;”.



1. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 8/2005 va interpretato nel senso che la cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), è ciascuna cassa costituita ed operante nella regione ai sensi dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l’avviso comune del 16 dicembre 2003. L’obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio regionale ed è stabilito nei confronti delle casse edili operanti ai diversi livelli territoriali, sia provinciale che regionale, con riferimento all’ubicazione del cantiere.