Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1 |
Titolo: | Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 "Requisiti e modalitŕ per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9" |
Pubblicazione: | ( B.U. 07 agosto 2008, n. 75 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Strutture assistenziali |
Note: | Errata corrige nel b.u.r. n. 9 del 29 gennaio 2009. |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all’articolo 14 del regolamento 13/2004)
Art. 2 (Modifica all’articolo 15 del regolamento 13/2004)
Art. 3 (Modifica all’articolo 17 del regolamento 13/2004)
Art. 2 (Modifica all’articolo 15 del regolamento 13/2004)
Art. 3 (Modifica all’articolo 17 del regolamento 13/2004)
1. Il comma 1 dell’articolo 14 del regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla l.r. 13 maggio 2003, n. 9” E' sostituito dal seguente:
“1. Gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 del regolamento regionale 13/2004 le parole: “In via transitoria e fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono validi per l’accesso al ruolo di educatore” sono sostituite dalle seguenti: “Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008”.
1. Il comma 1 dell’articolo 15 del regolamento regionale 13/2004 E' sostituito dal seguente:
“1. I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed organizzative di cui all’articolo 12, comma 3, della legge, devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 del regolamento regionale 13/2004 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La lettera a) del comma 1 si applica altresì ai soggetti privati individuati all’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge.”.