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Atto:LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 24
Titolo:Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
Pubblicazione:( B.U. 22 ottobre 2009, n. 99 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti
Note:Ai sensi del comma 6 dell'art. 7, l.r. 25 ottobre 2011, n. 18, sono abrogate le disposizioni della presente legge in contrasto con la predetta l.r. 18/2011.

Sommario


Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Funzioni delle Province)
Art. 4 (Funzioni dei Comuni)
Art. 5 (Piano regionale di gestione dei rifiuti)
Art. 6 (Ambiti territoriali ottimali)
Art. 7 (Autorità d’ambito)
Art. 8 (Procedura di costituzione dell’AdA)
Art. 9 (Funzioni dell’AdA)
Art. 10 (Piano d’ambito)
Art. 11 (Localizzazione e autorizzazione degli impianti)
Art. 12 (Catasto regionale dei rifiuti)
Art. 13 (Azioni per la prevenzione dei rifiuti)
Art. 14 (Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero)
Art. 15 (Azioni per favorire la bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati)
Art. 16 (Educazione e formazione)
Art. 17 (Appalti verdi)
Art. 18 (Potere sostitutivo)
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
Art. 20 (Norme transitorie e finali)
Art. 21 (Abrogazioni)



1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in armonia con i principi e le norme comunitarie, disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale, nonché la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici ed in particolare di:
a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;
b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di quelli assimilati adottando in via preferenziale il sistema di raccolta porta a porta e dei rifiuti speciali;
c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali, nonché ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria;
d) favorire lo sviluppo dell’applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a basso impatto ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali;
e) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti appropriati, prossimi al luogo di produzione, che utilizzino metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell’ambiente;
f) favorire la riduzione dello smaltimento indifferenziato;
g) favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione;
h) favorire l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
i) promuovere presso le imprese le forme di progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all’origine la creazione di rifiuti non riciclabili, intervenendo attraverso idonee forme di incentivazione economica e/o fiscale.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, lettera e), la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno del territorio regionale, con una progressiva autosufficienza all’interno degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all’articolo 200 del d.lgs. 152/2006. Per le restanti tipologie di rifiuto si applica il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento, tenendo conto del contesto geografico, delle eventuali condizioni di crisi ambientale o della necessità di impianti specializzati.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e nella normativa statale e comunitaria vigente.




1. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 196 del d.lgs. 152/2006 ed in particolare:
a) promuove la gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
b) approva il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5;
c) verifica la conformità al piano regionale dei Piani d’ambito (PdA) di cui all’articolo 10 e della individuazione delle aree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
d) determina la localizzazione e rilascia l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti sanitari, nonché l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, secondo le disposizioni statali e comunitarie e sulla base di quanto stabilito dal piano regionale;
e) approva le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati necessarie all’attuazione della presente legge;
f) predispone, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, lo schema degli atti previsti per la costituzione dell’Autorità d’ambito (AdA) ai sensi dell’articolo 8, tenendo conto degli analoghi atti esistenti per i consorzi già costituiti ai sensi della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
g) stabilisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, i criteri per la determinazione di idonee misure compensative:
1) in favore dei soggetti proprietari degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento da conferire in disponibilità all’AdA, rapportandole agli investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti medesimi ed ai relativi ammortamenti, nonché ai costi di gestione in fase post-operativa;
2) in favore dei comuni interessati dall’impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento;
h) definisce lo schema di contratto di servizio per regolare i rapporti tra l’autorità d’ambito ed i soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, sentite le autorità d’ambito;
i) concede i finanziamenti per l’attuazione del piano regionale e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;
l) approva l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti inquinati regionali, predisposto dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM);
m) favorisce la realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all’articolo 211 del d.lgs. 152/2006.

2. La Giunta regionale stabilisce le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire una maggiore efficacia alle azioni regionali in materia di gestione dei rifiuti.




1. Le Province esercitano le funzioni di cui all’articolo 197 del d.lgs. 152/2006 e in particolare:
a) individuano, sulla base del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) e del piano regionale di gestione dei rifiuti, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sentiti l’AdA e i Comuni interessati;
b) gestiscono l’Osservatorio provinciale sui rifiuti (OPR), istituito ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), per coadiuvare le funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti (ONR) di cui all’articolo 206 bis del d.lgs. 152/2006;
c) curano la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;
d) stipulano, sentita la Regione, accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all’interno dei confini dell’ATO.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all’esercizio delle attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti, previste dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006, già conferite con la l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa).
3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), nonché l’autorizzazione ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), per le quali la Regione partecipa alle relative conferenze dei servizi. Le Province trasmettono, altresì alla Regione, i dati relativi agli impianti di propria competenza, al fine della comunicazione regionale prevista dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 59/2005.
4. II Presidente della Provincia promuove ed adotta le iniziative di cui all’articolo 191, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per le operazioni ricadenti nel territorio provinciale.
5. Per le attività di competenza la Provincia si avvale del supporto tecnico scientifico dell’ARPAM.




1. I Comuni concorrono alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati secondo quanto previsto dall’articolo 198 del d.lgs. 152/2006.
2. Restano di competenza dei Comuni le funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, di cui all’articolo 14 della l.r. 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006).
3. II Sindaco promuove e adotta le iniziative di cui all’articolo 191, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per le operazioni ricadenti nel territorio comunale.




1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti definisce gli indirizzi e le modalità per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge.
2. Il piano regionale contiene in particolare:
a) l’analisi della tipologia, delle quantità e dell’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ATO;
b) l’indicazione del complesso delle attività, delle tipologie e dei fabbisogni di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ATO;
c) l’indicazione del complesso delle attività, delle tipologie e dei fabbisogni di impianti necessari ad assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi;
d) i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e i criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;
e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche nazionali in materia, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, compresi i rifiuti di imballaggio;
f) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;
g) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
h) la previsione di apposite azioni finalizzate alla promozione della gestione integrata dei rifiuti per singolo ATO;
i) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

3. Costituiscono, inoltre, parte integrante del piano di cui al comma 1, il piano regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB di cui all’articolo 4 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili), nonché i piani per la bonifica delle aree inquinate di cui all’articolo 199, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
4. Il piano è approvato dall’Assemblea legislativa regionale con le modalità di cui alla legge regionale sulle procedure della programmazione e aggiornato ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.




1. Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna provincia e assumono la seguente denominazione:
a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;
b) ATO 2 - Ancona;
c) ATO 3 - Macerata;
d) ATO 4 - Fermo;
e) ATO 5 - Ascoli Piceno.

2. I singoli Comuni, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006, possono richiedere alla Regione e alle Province competenti per territorio il passaggio in un ATO limitrofo. Il passaggio è disposto tramite accordo interprovinciale, previo nulla osta adottato con deliberazione della Giunta regionale.




1. Per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia e i Comuni ricompresi in ciascun ATO formano un consorzio ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), che costituisce l’Autorità d’ambito di cui all’articolo 201 del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 2, comma 38, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). La partecipazione all’AdA è obbligatoria.
2. Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna Autorità d’ambito sono determinate nel seguente modo:
a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
b) 70 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
c) 10 per cento alla Provincia appartenente all’ATO.

3. Salvo diversa disposizione statutaria, le decisioni dell’assemblea dell’AdA sono assunte attraverso l’espressione di una doppia maggioranza determinata:
a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti costituenti il consorzio e il 51 per cento delle quote di partecipazione al consorzio medesimo;
b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti il consorzio e il 51 per cento delle quote di partecipazione al consorzio medesimo.




1. La Regione predispone gli schemi di convenzione e di statuto del consorzio e li trasmette agli enti locali appartenenti all’ATO ai fini dell’adozione da parte dei rispettivi consigli. Entro sessanta giorni dalla trasmissione, la Provincia convoca l’assemblea di insediamento per l’approvazione della convenzione e dello statuto.
2. La convenzione e lo statuto del consorzio si intendono approvati con il conseguimento della maggioranza prevista dall’articolo 7, comma 3.
3. Il consorzio si intende costituito con l’elezione dei suoi organi da effettuarsi entro quarantacinque giorni dall’approvazione degli atti di cui al comma 1.
4. L’AdA ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dall’AdA.
5. Il patrimonio di beni mobili ed immobili, degli enti locali appartenenti all’ATO, utilizzato per la gestione dei servizi demandati all’AdA, è conferito in disponibilità alla stessa Autorità, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g).
6. Nei trasferimenti di beni ed impianti previsti al comma 4 dell’articolo 204 del d.lgs. 152/2006, si dovrà considerare, secondo apposite linee guida regionali da emanarsi ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.
7. L’AdA conferisce in comodato i beni di cui al comma 5, per tutta la durata della gestione, ai soggetti affidatari dei servizi, i quali ne assumono i relativi oneri nei termini previsti dal contratto di servizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
8. L’AdA si avvale prioritariamente del personale ad essa trasferito ai sensi del comma 6 dell’articolo 20 e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali consorziati.
9. Ai componenti degli organi dell’AdA non sono dovuti compensi, ad esclusione dei rimborsi spese individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale.




1. L’AdA esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire, ai sensi dell’articolo 201, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia;
b) predisposizione ed adozione del Piano d’ambito (PdA) di cui all’articolo 10;
c) monitoraggio sull’attuazione del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni e all’offerta impiantistica disponibile e necessaria, segnalando alla Regione eventuali criticità;
d) trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni, di un rapporto sullo stato di attuazione del PdA;
e) determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
f) determinazione della tariffa per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g);
g) affidamento della gestione dei servizi e controllo sul servizio reso dal soggetto gestore;
h) adozione del contratto di servizio sulla base dello schema di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h);
i) approvazione della carta dei servizi.

2. L’attività di controllo di cui al comma 1, lettera g), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA ed il rispetto dei diritti dell’utenza.
3. L’AdA è tenuta alla trasmissione al catasto regionale di cui all’articolo 12 dei dati relativi alla gestione dei rifiuti tramite il sistema informatizzato adottato dall’ARPAM, nonché a fornire alla Regione e alla Provincia le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. L’AdA attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.




1. II PdA definisce il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO di riferimento.
2. Il PdA, redatto sulla base del piano regionale di cui all’articolo 5, contiene in particolare:
a) l’analisi della situazione esistente con individuazione e valutazione delle criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;
b) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una gestione accentrata e industriale del ciclo dei rifiuti;
c) la definizione tecnico-economica delle ipotesi gestionali collegate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale di settore;
d) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell’impiantistica collegati alle ipotesi di cui alla lettera c);
e) la definizione tecnico-economica delle ipotesi collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale;
f) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell’impiantistica collegati alle ipotesi di cui alla lettera e);
g) il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano finanziario, che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.

3. Lo schema di PdA è adottato dall’AdA, entro centottanta giorni dalla sua costituzione e, nei dieci giorni successivi, è depositato per trenta giorni presso la sede dell’AdA medesima, dei Comuni e della Provincia.
4. Della adozione deve essere data pubblica comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni dalla data di adozione dello stesso.
5. L’AdA adotta il PdA entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito dando conto delle eventuali osservazioni presentate e lo trasmette, entro dieci giorni, alla Regione, che, entro i successivi sessanta giorni, ne verifica la conformità al piano regionale di cui all’articolo 5.
6. L’AdA approva in via definitiva il Pda, in mancanza di comunicazioni da parte della Regione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione degli eventuali rilievi, adeguandosi ad essi.
7. Il PdA è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
8. Il PdA è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti. Le variazioni strettamente necessarie all’adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione senza essere sottoposte alla verifica di conformità.
9. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per gli enti consorziati, nonché per i soggetti affidatari del servizio.
10. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi europei, statali e regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.




1. L’autorizzazione di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 costituisce formale localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
2. Per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali la valutazione di impatto ambientale (VIA) è di competenza regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), la Regione assume anche la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e quella relativa al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dall’articolo 213 del d.lgs. 152/2006. In ogni caso, la VIA è di competenza regionale qualora l’impianto sia situato ad una distanza pari o inferiore a 3 km dal confine provinciale.
3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la Giunta regionale, di concerto con le Province interessate, emana apposite linee guida contenenti i criteri per l’individuazione dei possibili siti alternativi.




1. La sezione regionale del catasto dei rifiuti, istituita presso l’ARPAM, assicura la tenuta del quadro conoscitivo completo relativo al sistema integrato di gestione dei rifiuti e ne cura in modo costante l’aggiornamento.
2. Nel rispetto delle disposizioni statali circa le modalità di raccolta dei dati, la Giunta regionale detta indirizzi per l’articolazione territoriale, la trasmissione, l’elaborazione e la divulgazione dei dati medesimi.
3. La Giunta regionale determina altresì le modalità e i criteri per armonizzare ed integrare le attività del catasto regionale con quelle degli OPR di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).




1. La Regione, gli enti locali e l’AdA, ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), favoriscono e sostengono:
a) azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;
b) iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
c) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

2. La Regione promuove con soggetti pubblici e privati accordi che definiscono specifiche linee di azione per favorire la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti.
3. La Giunta regionale predispone le linee guida per indirizzare tutti i soggetti interessati verso le migliori pratiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti.




1. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), ai fini del raggiungimento degli obiettivi statali e comunitari in materia, promuove lo sviluppo della raccolta differenziata e del recupero di materia tramite strumenti diversificati che riguardano in particolare:
a) azioni e strumenti incentivanti finalizzati a favorire la riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata in grado di assicurare alte percentuali di intercettazione, in particolare mediante il sistema di raccolta porta a porta;
b) iniziative incentivanti volte ad assicurare un elevato recupero delle frazioni di rifiuto raccolte in maniera differenziata ed il collocamento sul mercato del materiale riciclato;
c) l’attivazione di forme di comunicazione e sensibilizzazione;
d) la stipulazione di accordi e intese con soggetti pubblici e privati, tra i quali i consorzi nazionali di filiera di cui al d.lgs. 152/2006.




1. La Regione concede contributi agli enti pubblici competenti alla realizzazione d’ufficio degli interventi di bonifica, di ripristino e di riqualificazione ambientale dei siti contaminati. Il piano regionale per la bonifica dei siti contaminati deve considerare nell’ambito delle valutazioni di priorità anche i siti inquinati di interesse nazionale e quelli ricadenti all’interno dell’area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale.




1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, realizzano e promuovono, anche in collaborazione con associazioni, aziende, società e istituzioni scolastiche, iniziative di educazione e formazione in relazione ai principi ed alle finalità della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi e le risorse necessarie per la loro realizzazione anche nell’ambito delle attività del sistema regionale di informazione, formazione e educazione ambientale (INFEA).
3. La Regione e gli enti locali interessati sostengono in particolare l’istituzione e l’attività di ludoteche regionali del riuso, quali strumenti per l’elaborazione e la diffusione di iniziative in materia di valorizzazione ludico-creativa dei rifiuti riutilizzabili, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.




1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 36 (Legge comunitaria regionale 2008), la Regione e gli enti di cui alla l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale), sono tenuti a coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 50 per cento del fabbisogno medesimo, inserendo nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza.




1. Ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.
2. Il Commissario, in particolare:
a) approva gli atti istitutivi dell’AdA e nomina i relativi organi, in sostituzione degli enti locali, in caso di inutile decorrenza dei termini di cui all’articolo 8;
b) procede all’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera g), in caso di inadempimento;
c) approva il piano d’ambito, in caso di inutile decorrenza dei termini di cui all’articolo 10.

3. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario sono posti a carico dell’ente interessato.




1. All’attuazione degli interventi e delle azioni previste dalla presente legge concorrono la Regione e gli enti locali tramite risorse finanziarie proprie, statali e comunitarie.
2. Per l’anno 2009 è autorizzata, per la componente regionale della spesa, la somma di euro 640.000,00, alla copertura della quale si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico delle UPB 4.23.06 e 4.23.07.
3. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie regionali nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione e al programma operativo annuale vigenti.




1. La Regione predispone lo schema di convenzione e di statuto dei consorzi di cui all’articolo 8, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla costituzione dell’AdA, i Comuni o i loro consorzi svolgono le attività in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della l.r. 28/1999. Fino allo stesso termine, i Comuni trasmettono al catasto regionale di cui all’articolo 12 i dati relativi alla gestione tramite il sistema informatizzato adottato dall’ARPAM e forniscono alla Regione e alla Provincia competente le informazioni richieste.
3. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 28/1999 sono soppressi a decorrere dalla data di costituzione delle AdA di cui all’articolo 7. I presidenti dei consorzi effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fatti salvi i poteri sostitutivi di carattere generale di cui all’articolo 18, la Provincia, al fine di agevolare l’organizzazione della gestione dei rifiuti in una logica di bacino unico e di evitare situazioni di emergenza, negli ATO dove sono presenti più Consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999 che non abbiano ottemperato alle previsioni del piano provinciale, valutate e verificate le condizioni oggettive del contesto, procede, sentiti i Comuni interessati e previa diffida, al commissariamento fino all’istituzione dell’AdA dei citati Consorzi. Fino alla costituzione dell’AdA, il Commissario provvederà a gestire il periodo transitorio in modo di assicurare la coerente organizzazione della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell’intero ATO, gli adempimenti concernenti le informazioni e comunicazioni di cui al comma 2, nonché le ricognizioni di cui al comma 3.
5. L’AdA subentra nei rapporti giuridici facenti capo ai Comuni o ai consorzi costituiti ai sensi della l.r. 28/1999.
6. Il personale appartenente, alla data del 31 dicembre 2008, ai consorzi costituiti ai sensi della l.r. 28/1999 è trasferito alle AdA di cui alla presente legge per lo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate. Il trasferimento del personale è disposto nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
7. L’AdA individua tra il personale di cui al comma 6 quello che sarà soggetto al trasferimento, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 202 del d.lgs. 152/2006, al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto.
8. Il piano regionale dei rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 284/1999 e i piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui alla l.r. 28/1999 conservano efficacia fino all’entrata in vigore del piano di cui all’articolo 5. Fino a tale data la Regione verifica la conformità dei piani d’ambito di cui all’articolo 10, tenendo conto anche dei piani provinciali.
9. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino all’adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.
10. Fino all’effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, i soggetti già deputati, a vario titolo, alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, continuano a svolgere le competenze loro attribuite dalla l.r. 28/1999.




1. Sono abrogati:
a) la l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
b) la l.r. 9 marzo 2000, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 concernente: Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
c) la l.r. 18 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni in materia di funzioni relative al riutilizzo, al riciclo e al recupero dei rifiuti);
d) l’articolo 14 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000).