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Atto:LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2010, n. 3
Titolo:Modifica alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico"
Pubblicazione:( B.U. 28 gennaio 2010, n. 7 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica

Sommario





1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) č aggiunto il seguente:
“2 bis. Per gli impianti idroelettrici, la Provincia esercita le funzioni di cui al comma 2 nell’ambito della procedura autorizzativa unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricitŕ).”.




1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2006 č aggiunto il seguente:
“4 bis. In caso di piů domande concorrenti si applica l’articolo 5.”.




1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 5/2006 è inserito il seguente:
“Art. 29 bis - (Impianti idroelettrici).
1. Per gli impianti idroelettrici, soggetti ad autorizzazione unica regionale ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, la Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione, i criteri e le modalità per lo svolgimento del relativo procedimento e definisce, in particolare, il regime di pubblicità degli atti, la documentazione da allegare all’istanza, nonché i criteri per un ottimale utilizzo della risorsa idrica.
2. La Provincia si pronuncia sull’istanza di derivazione in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e, in caso di decisione positiva, adotta il provvedimento di concessione.”.